1. La legge 76/2016 e l’unione civile
Con la legge n. 76 del 2016, la cosiddetta “legge Cirinnà”, il nostro ordinamento civile ha inteso introdurre l’istituto dell’unione civile che è finalizzato al riconoscimento di un legame affettivo tra persone dello stesso sesso.
Anche se si è inteso tracciare una netta distinzione con l’istituto del matrimonio, definendo l’unione civile come una specifica formazione sociale basata sugli artt. 2 e 3 Cost., nella pratica questa nuova forma di unione è disciplinata nelle linee generali proprio sulla falsa riga del matrimonio.
Tuttavia a differenza del matrimonio, nell’unione civile non viene considerato l’obbligo di pubblicazione previsto dal codice civile.
1.1. Momento della costituzione dell’unione
Con il successivo D. Lgs. 5/2017 è stato chiarito che ai fini di una corretta unione civile è necessario che l’ufficiale dello stato civile verifichi la sussistenza dei corretti presupposti, ovvero dell’esistenza di qualsivoglia impedimento che possa non legittimare l’unione tra i due individui. Sono ritenute cause di impedimento:
a. la sussistenza per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c. la sussistenza tra le parti di un rapporto di parentela previsto dall’art. 87 c.c.;
d. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Qualora, quindi, all’esito della verifica dell’ufficiale dello stato civile, non dovessero emergere cause ostative relative alla celebrazione dell’unione, le parti si uniranno mediante una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale stesso alla presenza di due testimoni.
Il documento dell’unione viene poi iscritto nel registro dello stato civile. All’interno del predetto documento dovranno essere indicati:
- I dati anagrafici delle parti;
- L’indicazione del regime patrimoniale;
- L’indicazione della residenza;
- Dati anagrafici e residenza dei testimoni.
Con riferimento alla scelta del cognome da adottare, potrà essere scelto indifferentemente il cognome di una delle parti oggetto dell’unione e si potrà anche optare per l’indicazione del cognome prescelto per l’unione prima o dopo il cognome di battesimo.
Le parti, inoltre, concordano il loro indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
2. Rapporti personali e patrimoniali dell’unione civile e differenze con il matrimonio
Il comma 11° della legge 76/2016 disciplina i rapporti personali nascenti dall’unione civile. Esso prevede, in linea con quanto già previsto per il matrimonio, che: “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.
Come detto in precedenza, la previsione del comma 11° riporta quasi integralmente quanto previsto dall’art. 143 c.c. in materia di diritti e doveri dei coniugi nascenti dal matrimonio. L’unico tratto di rilievo non riportato è quello del reciproco obbligo di fedeltà. Non figura nemmeno la previsione dell’obbligo di collaborazione nell’interesse della famiglia e, sul punto, il legislatore, non essendo prevista una naturale procreazione o l’adozione, ha ritenuto superfluo tutelare il cosiddetto “interesse della famiglia”.
Da un punto di vista meramente patrimoniale, il comma 13° della c.d. legge Cirinnà, prevede, come per il matrimonio, che in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.
Con riguardo alla forma o alla modifica delle convenzioni patrimoniali viene fatto espresso rinvio agli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c.
Anche se fin qui non si sono palesate enormi differenze tra il matrimonio e l’unione civile, vi è da dire che il comma 20° della l. 76/2016 chiarisce che gli articoli di legge a cui è fatto riferimento possono essere essenzialmente sostituite le parole “coniuge” o “coniugi” con “unito o uniti civilmente”. Tale previsione, quindi, poiché espressamente indicata, esclude che tale sostituzione possa avvenire per articoli non esplicitamente richiamati dalla legge regolante le unioni civili.
Sono diverse le norme del codice civile richiamate dalla legge c.d. Cirinnà, ma tantissime altre non sono state menzionate e, quindi, anche se attinenti alla disciplina del rapporto di coppia, quelle non menzionate potranno disciplinare soltanto l’istituto del matrimonio.
La più significativa limitazione dell’unione civile è relativa alla mancata possibilità, per gli uniti civilmente, di procedere all’adozione di un figlio.
3. Cause di scioglimento dell’unione civile
Le cause di scioglimento dell’unione civile sono indicate dai successivi commi 22°, 23°, 24° e prevedono appunto lo scioglimento:
- Per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile;
- Dopo che uno dei coniugi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una tra le pene indicate dall’art. 3 della l. n. 898/70;
- Le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile.
La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso costituisce altra causa di scioglimento dell’unione civile.
Nel caso della volontà di scioglimento dell’unione civile, tale domanda potrà essere presentata all’ufficio dello stato civile solo dopo che siano decorsi tre mesi dalla manifestazione della volontà di voler concludere il rapporto di unione.