Art. 33 ter – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

Articolo 33 ter - codice di procedura penale

(1) 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80, [commi 1, 3 e 4,] (2) del medesimo testo unico. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge (3).

Articolo 33 ter - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80, [commi 1, 3 e 4,] (2) del medesimo testo unico. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33 bis o da altre disposizioni di legge (3).

Note

(1) Questo articolo è stato introdotto dall’art. 169 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico e poi così sostituito dall’art. 10 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.
(3) La competenza a giudicare della guida in stato di alterazione da stupefacenti è attribuita al tribunale monocratico dall’art. 187 c.s.

Massime

In tema di riparto delle «attribuzioni» in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione dell’art. 21 L. 8 febbraio 1948, n. 47 – che indicava il «tribunale» quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione – risulta ormai superata dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. (Nella specie, la Corte ha osservato che l’art. 48 ord. giud. nel testo sostituito dall’art. 14 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 prescrive che il tribunale giudica in composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l’art. 33 bis c.p.p. nel testo sostituito dall’art. 10 della L. 16 febbraio 1999, n. 479, prevede che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall’art. 33 bis c.p.p. e da altre disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita). Cass. pen. sez. I 23 aprile 2001, n. 16668

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