Art. 305 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Cospirazione politica mediante associazione

Articolo 305 - codice penale

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (64, 307, 308, 311) (1).

Articolo 305 - Codice Penale

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (64, 307, 308, 311) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall’art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 di questo codice.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza; secondo comma, facoltativo in flagranza.380 c.p.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte d’assise; secondo comma, Tribunale monocratico.5 c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di un’associazione organizzata col fine di commettere uno dei reati di cui all’art. 302 c.p. Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità (da ciò la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata) prima ancora che esse attuino il loro programma volto a aggredire lo Stato, appunto perché v’è la presunzione di pericolosità sin dal momento del loro sorgere.

Perché si consumi il delitto di cui all’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) è sufficiente che tre o più persone costituiscano, promuovano, organizzino oppure aderiscano ad un’organizzazione anche rudimentale, a carattere stabile, pur se non consacrata in atti formali, volta alla realizzazione dei delitti non colposi contro la personalità internazionale od interna dello Stato per i quali la legge stabilisca la pena dell’ergastolo o della reclusione, per ciò solo rispondendo del delitto di cui al richiamato art. 305 c.p. anche se non venga realizzato alcuno dei reati fine. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4906 del 7 aprile 1989 (Cass. pen. n. 4906/1989)

È da ritenere realizzato il delitto ex art. 305 c.p. allorquando i cospiranti abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, lo svolgimento dell’attività necessaria al conseguimento del risultato che s’identifica con uno dei reati indicati nell’art. 302 dello stesso codice, indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, si è affermato che basta, ad integrare il delitto di cospirazione, il fine di tre o più persone formanti l’associazione di commettere anche uno solo degli illeciti previsti dall’art. 302 c.p.; e ciò a differenza della previsione ex art. 416 c.p. dove occorre lo scopo di commettere più delitti, precisandosi che, nella cospirazione, la natura politica dei fatti criminosi conferisce alla condotta una particolare gravità e rende, in ultima analisi, incriminabili azioni «ordinariamente non incriminate in sede penale», posto che s’intende così prevenire anche il pericolo indiretto cui sono esposti i valori peculiari della sicurezza dello Stato, della sua integrità territoriale e della sua Costituzione). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1356 del 19 luglio 1983 (Cass. pen. n. 1356/1983)

L’elemento soggettivo del delitto di cospirazione politica mediante associazione consiste nella consapevole adesione ad una associazione strutturata con armi e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall’art. 302 del c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 348 del 16 gennaio 1982 (Cass. pen. n. 348/1982)

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