Associazione di Promozione Sociale

L’associazione di promozione sociale, spesso richiamata con il suo acronimo (APS), è una associazione che potrà essere riconosciuta o non riconosciuta e che ha come scopo quello di svolgere attività di utilità sociale. Questo genere di associazione rientra tra gli enti del c.d. terzo settore.

1. Cenni normativi

L’associazione di promozione sociale trova il suo riconoscimento normativo nella legge n. 383 del 2000, intitolata appunto “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. Secondo l’art. 2 della predetta legge “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

2. Ulteriori requisiti per il riconoscimento dell’associazione di promozione sociale (APS)

Oltre allo scopo di utilità sociale, la costituzione dell’associazione di promozione sociale deve avvenire mediante atto scritto. Oltre all’atto costitutivo è necessario redigere lo statuto, che dovrà contenere:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
  • i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a patto che la loro partecipazione sia inferiore al 50%.

3. Casi di esclusione dall’inquadramento di associazione di promozione sociale

Mentre il primo comma dell’articolo 2 della già citata legge n. 383 del 2000 indica quali sono i tipi di associazione da considerarsi di promozione sociale, i successivi commi precisano in quali casi non potrà trattarsi di associazione di promozione sociale. Rientrano nei casi di esclusione:

  • i partiti politici;
  • le organizzazioni sindacali;
  • le associazioni dei datori di lavoro;
  • le associazioni professionali e di categoria;
  • associazioni con finalità di lucro;
  • i circoli privati;
  • le associazioni economiche che impongono determinate condizioni per divenire associati.

4. Iscrizione nel registro nazionale

Il legislatore ha previsto l’istituzione di un registro nazionale dove possono iscriversi le associazioni di promozione sociale.
Tuttavia, per iscriversi nel registro nazionale, non è sufficiente la mera costituzione dell’APS, ma è necessario che questa svolga la propria attività da almeno un anno e in almeno cinque regioni.
Per le associazioni di promozione sociale essere iscritti in questo albo è di fondamentale importanza: infatti, a seguito di questa iscrizione potranno beneficiare dei vantaggi previsti dalla legge per questo genere di associazionismo.

5. Iscrizione nei registri regionali

Oltre al registro nazionale, per l’associazione di promozione sociale è prevista la possibilità di iscriversi nel registro regionale. Non tutte le APS, infatti, svolgono la propria attività sull’intero territorio nazionale (o comunque in almeno cinque regioni) e, in tal caso, l’associazione potrà richiedere l’iscrizione nel registro della regione in cui opera.
Stesso discorso è previsto per le associazioni di promozione sociale operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Tutela degli interessi sociali e collettivi da parte delle APS

Le associazioni di promozione sociale, proprio per la loro natura sono legittimate a:
a) avanzare azioni di carattere giuridico e intervenire nei giudizi promossi dai terzi, proprio a tutela dell’associazione;
b) intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) ricorrere in sede amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi.

7. La possibilità di accesso al fondo sociale europeo per le associazioni di promozione sociale

Lo stato italiano, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove qualsivoglia iniziativa al fine di favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Altro compito dello Stato, per espressa previsione normativa, è quello di facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.