Art. 406 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Proroga dei termini

Articolo 406 - codice di procedura penale

(4)1. Il pubblico ministero, prima della scadenza può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato che l’esposizione dei motivi che la giustificano. (5)
2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. (6)
[2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.] (7)
[2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.] (3) (7)
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 7 bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. (2)
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. (1)

Articolo 406 - Codice di Procedura Penale

(4)1. Il pubblico ministero, prima della scadenza può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato che l’esposizione dei motivi che la giustificano. (5)
2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. (6)
[2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.] (7)
[2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.] (3) (7)
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 7 bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. (2)
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, D.L. 08.06.1992, n. 306 (G.U. 08.06.1992, n. 133).
(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 3, D.L. 24.11.2000, n. 341, è stato, poi, così modificato dall’art. 1, D.L. 05.04.2001, n. 98 con decorrenza dal 05.04.2001.
(3) Il presente comma, inserito dall’art. 4, L. 21.02.2006, n. 102, con decorrenza dal 01.04.2006 è stato poi così modificato prima dall’art. 2, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 15.10.2013, n. 119 con decorrenza dal 16.10.2013, e poi dall’art. 1, L. 23.03.2016, n. 41 con decorrenza dal 25.03.2016.
(4) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(7) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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