Art. 127 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Procedimento in camera di consiglio

Articolo 127 - codice di procedura penale

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonchè i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. (2)
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1,3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione .
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato .
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (1).

Articolo 127 - Codice di Procedura Penale

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonchè i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. (2)
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1,3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione .
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato .
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (1).

Note

(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’ art. 127 c. p.p., comma 10, nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anzichè “di regola” (C. Cost. 28. 11- 03.12.1990 n. 529 G.U. S.S. 05.12.1990 n. 48).
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190 cod. proc. pen. essendo essenziale l’accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell’ambito di procedimento per l’applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all’art. 7, comma nono, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l’esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso). Cass. pen. sez. II 27 gennaio 2017, n. 3954

Nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. Cass. pen. Sezioni Unite 3 ottobre 2016, n. 41432

Nel procedimento conseguente all’appello avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, l’acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell’udienza camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen. (applicabile in forza del richiamo dell’art. 322 bis cod. proc. pen. all’art. 310 dello stesso codice) viola il principio del contraddittorio, determinando una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen.in quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile ai fini della decisione. Cass. pen. sez. III 10 febbraio 2015, n. 5935

In tema di appello avverso i provvedimenti “de libertate”, l’inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l’avviso alle parti ed ai difensori del giorno dell’udienza, stabilito dall’art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio – alle cui forme fa rinvio l’art. 310, comma secondo, c.p.p. – determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.in quanto quest’ultima presuppone l’omessa (e non l’intempestiva) citazione dell’interessato o del suo difensore. Cass. pen. sez. V 20 novembre 2014, n. 48423

In tema di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen norma speciale rispetto a quella dell’art. 121 cod. proc. pen.in ragione del richiamo espresso contenuto nell’art. 311, comma quinto, cod. proc. pen. sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria “fino a cinque giorni prima dell’udienza” a pena di inammissibilità. Cass. pen. sez. V 10 dicembre 2013, n. 49793

Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante l’ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini preliminari nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p. con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca. (Nella specie la S.C. ha annullato la decisione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell’incidente di esecuzione, osservando che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire). Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2012, n. 4992

La restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a fini di prova deve essere disposta su richiesta dell’interessato, oltre che d’ufficio, dal pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che è soggetto ad opposizione nelle forme dell’articolo 127 c.p.p. e, successivamente, con ordinanza emessa de plano, ma passibile di incidente di esecuzione, da parte del giudice di merito che procede. Cass. pen. sez. VI 31 marzo 1999, n. 2646

Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all’art. 611 dello stesso codice. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l’altro, rilevato che a favore dell’applicazione della trattazione orale del ricorso, secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall’art. 325, comma terzo, c.p.p. al precedente art. 311, comma quarto, in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell’art. 611 c.p.p.che è basato unicamente su atti scritti). Cass. pen. Sezioni Unite 22 febbraio 1993, n. 14

Il rinvio all’art. 127 c.p.p. operato in altre norme dello stesso codice con la formula «secondo le forme previste» o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell’udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio. (Sulla scorta del principio di cui in massima la cassazione ha escluso l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Gip decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari a seguito di procedimento in camera di consiglio ai sensi del quinto comma dell’art. 406 c.p.p.). Cass. pen. Sezioni Unite 23 dicembre 1992, n. 127

Nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in Camera di consiglio a norma dell’art. 599 c.p.p. il ricorso per cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processuali e deve svolgersi con il rito camerale e con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 610, quinto comma, e 611 c.p.p.e non con le forme dell’art. 127 dello stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 1 luglio 1991, n. 7007

Pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 554, comma 2, c.p.p. nella parte in cui questo non prevedeva che, a fronte di una richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura potesse (come invece poteva il suo omologo presso il tribunale), indicare con ordinanza al pubblico ministero le nuove indagini eventualmente ritenute necessarie, non è richiesto, ai fini dell’emanazione di detta ordinanza, che venga osservata la procedura di cui all’art. 127 c.p.p. non essendo detta procedura richiamata (a differenza di quanto si verifica nell’art. 409 c.p.p.), dal citato art. 554 e trovando tale differenza di rito valida ragione nei criteri di «massima semplificazione» cui, ai sensi della direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, deve ispirarsi il procedimento pretorile. Cass. pen. Sezioni Unite 3 luglio 1992, n. 10

Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste dall’art. 127 c.p.p. e non secondo la procedura de plano stabilita in via ordinaria dall’art. 299 dello stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 18 giugno 2003, n. 26156

In tema di ricusazione, pur dovendosi ammettere che la relativa dichiarazione possa essere dichiarata inammissibile, oltre che in via preliminare, anche all’esito della procedura camerale fissata ai sensi dell’art. 127 c.p.p. (richiamato dall’art. 41, comma 3, c.p.p.), è tuttavia da escludere, in detta seconda ipotesi, che la relativa pronuncia possa essere assimilata a quella adottata de plano e possa quindi prescindere dall’osservanza delle regole stabilite a garanzia del contraddittorio nella suddetta procedura camerale. Cass. pen. sez. V 25 febbraio 2002, n. 7297

Il richiamo all’art. 127 c.p.p. contenuto nell’ottavo comma dell’art. 309 stesso codice implica che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, in forza del quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli. (Fattispecie nella quale il tribunale, a seguito dell’udienza di riesame e delle osservazioni in essa svolte dalla difesa dell’indagato, aveva richiesto, dopo la chiusura dell’udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali e, una volta ottenutili, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite). Cass. pen. sez. I 30 settembre 1998, n. 3820

Il procedimento per la restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p. non deve svolgersi secondo il rito camerale previsto dall’art. 127 c.p.p.ed il relativo provvedimento deve essere adottato de plano. Infatti il rito camerale previsto dall’art. 127 c.p.p. costituisce uno schema generale a cui è consentito fare riferimento in quei procedimenti camerali che ad esso si richiamano, anche implicitamente, sicché in difetto di tale richiamo il provvedimento del giudice deve essere adottato de plano. Conseguentemente nel procedimento di restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p.che non ha alcun richiamo alle forme dell’art. 127 c.p.p.il provvedimento deve essere adottato de plano. Cass. pen. sez. III 15 aprile 1998, n. 703

In materia di procedimenti in camera di consiglio, l’espressione “sono sentiti se compaiono”, contenuta nel comma terzo dell’art. 127 cod. proc. pen non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest’ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l’intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa. Cass. pen. sez. II 29 novembre 2016, n. 50730

In tema di procedimenti in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione all’udienza da parte dell’imputato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni antecedenti l’udienza di cui all’art. 127, comma secondo, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 3 maggio 2011, n. 17068

La norma dell’art. 45 bis disp. att. c.p.p.che disciplina la partecipazione a distanza dell’imputato o del condannato all’udienza nel procedimento camerale, non attribuisce all’interessato detenuto fuori della circoscrizione del giudice competente, pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il diritto di partecipare sempre e in ogni caso, mediante il sistema della videoconferenza, alle udienze di qualsiasi procedimento che si debba svolgere in camera di consiglio, giacché essa va interpretata alla luce di quanto dispongono l’art. 127, comma 3, c.p.p. e, in termini analoghi, l’art. 666, comma 4, stesso codice, i quali prevedono la facoltà di chi è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne abbia fatto richiesta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l’udienza, dal competente magistrato di sorveglianza. Ne consegue che, mentre nel procedimento di riesame – stante la disposizione dell’art. 309, comma 6, c.p.p. che attribuisce all’istante la facoltà di enunciare motivi nuovi davanti al giudice del riesame – si deve ordinare la traduzione o l’audizione diretta a distanza dell’indagato, detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del tribunale competente che ne abbia fatto espressa richiesta, proprio per consentirgli l’esercizio di quella facoltà, nel procedimento conseguente ad appello cautelare tale diritto non è salvaguardato dalla legge, in quanto, per il principio devolutivo dell’appello e stante il mancato richiamo, nell’art. 310 c.p.p.del citato comma 6 dell’art. 309, una volta precisati i motivi dell’impugnazione nell’atto introduttivo, non è consentito all’indagato enunciare in udienza motivi diversi o prospettare nuovi elementi probatori per contrastare le risultanze di accusa, fermo restando che il giudice, ove lo ritenga opportuno, può disporre di ufficio la traduzione o l’audizione diretta dell’interessato. Cass. pen. sez. I 10 dicembre 2001, n. 44387

In materia di procedimenti in camera di consiglio, l’espressione «sono sentiti se compaiono», contenuta nel comma terzo dell’art. 127 c.p.p. non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola solo quest’ultimo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare. Ne consegue che, ove la parte autonomamente non eserciti tale diritto né manifesti l’intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all’atto decisionale senza alcuna audizione della parte stessa. Cass. pen. sez. VI 15 ottobre 1999, n. 2443

Nel procedimento camerale de libertate l’audizione ex articolo 127 c.p.p. da parte del magistrato di sorveglianza dell’interessato che si trovi detenuto in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento diretto in udienza e dunque parte integrante della stessa, per cui è regolata dalla medesima disciplina. Ne consegue che la mancata audizione dell’imputato che ne abbia fatto richiesta comporta, al pari della mancata trasmissione, una lesione dell’inviolabile diritto di difesa e determina la nullità assoluta, a norma dell’articolo 179 c.p.p.dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull’istanza di riesame. Cass. pen. sez. VI 21 luglio 1999, n. 2417

In tema di ricusazione del giudice, la omessa traduzione in udienza dell’imputato detenuto non impedisce l’esercizio di tale facoltà, ben potendo lo stesso richiedere di essere ascoltato ai sensi del comma terzo dell’art. 127 c.p.p.e potendo, d’altra parte, il difensore manifestare, quantomeno nella veste di nuncius, la volontà del suo assistito. Cass. pen. sez. III 30 gennaio 1999, n. 45037

In materia di riesame di misure cautelari personali l’indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o a quello del riesame, a condizione che vi sia stata una sua esplicita richiesta in questo senso. L’indicazione di tale diritto nell’avviso di udienza non è prevista da alcuna disposizione, né la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l’inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento a norma dell’art. 177 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 30 giugno 1998, n. 9

La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all’udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179 c.p.p.dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull’istanza di riesame. Cass. pen. Sezioni Unite 7 marzo 1996, n. 40

Non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p.per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l’opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell’udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l’opportunità di far valere le ragioni dell’opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell’interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest’ultima e l’organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge. Cass. pen. sez. VI ord. 25 novembre 1998, n. 3100  .

Nel procedimento disciplinato dall’art. 127 c.p.p.richiamato, per quanto riguarda il riesame, dell’art. 309, comma 8, stesso codice, l’interessato che sia detenuto in località compresa nella circoscrizione del giudice competente, qualora abbia fatto richiesta di essere sentito, ha diritto di comparire non solo alla prima udienza ma anche a quelle eventualmente successive, (come nel caso di rinvio determinato da qualsiasi motivo), dovendosi detta richiesta riguardare come riferita all’intero procedimento e non specificamente alla sola prima udienza. Cass. pen. sez. I 12 febbraio 1996, n. 117

Anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p.in virtù del richiamo operato dall’art. 443 ultimo comma c.p.p. all’art. 599, il quale a sua volta al primo comma richiama «le forme previste dall’art. 127» per la procedura camerale, l’imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito dal giudice che procede se ristretto nella circoscrizione, dal magistrato di sorveglianza se ristretto altrove, solo se ne faccia richiesta con l’osservanza del termine stabilito dall’art. 127 comma secondo c.p.p. (cioè fino a cinque giorni prima dell’udienza). Cass. pen. sez. I 7 giugno 1995, n. 6665

La circostanza che il condannato, il quale abbia presentato regolare e tempestiva istanza di essere sentito dal tribunale di sorveglianza, giunga in ritardo in aula, per fatto a lui non imputabile, non costituisce motivo valido perché il tribunale (che nella specie era, peraltro, ancora in seduta per la trattazione di altri procedimenti) ometta di ascoltarlo, limitandosi ad acquisire la memoria prodotta dal condannato stesso. (Nella specie è stata ritenuta la nullità ex art. 178, lettera c, c.p.p. dell’ordinanza emessa all’esito del procedimento). Cass. pen. sez. I 25 marzo 1995, n. 1128

Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, che si svolge, ai sensi degli artt. 443 e 599 c.p.p.in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 c.p.p.deve essere l’imputato, il quale sia sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un determinato luogo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore della giornata, a fare presente ai giudici che intende presenziare all’udienza e a richiedere l’autorizzazione a lasciare il luogo ove è tenuto a dimorare. Ed infatti, la procedura camerale prevista dagli artt. 599 e 127 c.p.p.una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e noti.che, non richiede necessariamente la presenza fisica dell’imputato, del difensore e del P.M. e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell’imputato che abbia manifestato la volontà di comparire. Cass. pen. sez. IV 7 febbraio 1995, n. 1212

Pure a seguito della sentenza costituzionale n. 10 del 1993, agli imputati che non conoscono la lingua italiana non va fatto alcun avvertimento della loro facoltà di comparire all’udienza per l’appello in camera di consiglio con atto tradotto nella loro madre lingua. È ciò perché di tale avvertimento non è prevista l’inclusione nel decreto di citazione evincendosi la possibilità di comparire all’udienza camerale dal combinato disposto degli artt. 599, comma 1 e 127 c.p.p. Essendo, dunque, la detta facoltà prevista da disposizioni di legge, queste, prescindendo dalla conoscenza, sono obbligatorie, cosicché lo stesso imputato italiano che riceve la notifica del decreto di citazione, al pari dello straniero che lo riceva nella sua lingua o in un lingua per lui comprensibile, non sarebbe in condizione, per effetto della sola notifica, di essere informato di tale facoltà. Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 1995, n. 244

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