1. I presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissione al concordato
L’articolo 186 bis della legge fallimentare ha introdotto la disciplina del concordato in continuità aziendale.
Il legislatore con questa recente introduzione ha voluto incentivare la scelta da parte dell’imprenditore di continuare la sua attività d’impresa, ed in questo senso concede al ricorrente la possibilità di proseguire la sua attività permettendogli, appunto, di continuare la sua iniziativa imprenditoriale con la stessa azienda, cedendola in esercizio e conferendola in una o più società.
Per poter vedere accettata la sua domanda, l’imprenditore dovrà redigere un piano industriale con il quale dovrà convincere il giudice delegato che l’attività riuscirà, al netto dei costi correnti, a sviluppare risorse di cassa in eccesso al fine di adempiere ai pagamenti nei confronti dei creditori.
2. La domanda di ammissione
Quando una società versa in stato di crisi, l’imprenditore, al fine di evitare il fallimento, può presentare ai suoi creditori un accordo contenente le modalità di rientro dall’esposizione debitoria.
Questa procedura può essere richiesta soltanto alla presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi (art. 160 l. fall.)
Per quanto concerne i presupposti oggettivi condicio sine qua non per l’introduzione della procedura concorsuale è la redazione del piano di risanamento da parte del debitore.
Il piano di risanamento deve contenere alternativamente uno dei seguenti presupposti:
- un piano che preveda l’estinzione dell’esposizione debitoria attraverso la cessione dei beni, l’accollo, l’attribuzione di azione societarie, quote, obbligazioni ai creditori, o altri strumenti finanziari;
- l’impregno ad attribuire l’attività delle imprese interessate al concordato preventivo ad un assuntore.
Nel piano di risanamento l’imprenditore in crisi potrà scegliere la gerarchia dei suoi debiti secondo posizione giuridica ed interessi economici omogeni, prevedendo, quindi, un trattamento differenziato tra i creditori.
Per quanto riguarda, invece, i presupposti soggettivi è necessario che la parte istante sia un imprenditore commerciale (e che non detenga i requisiti espressi dall’art.1 l.fall) e che sussista uno stato di crisi o di insolvenza.
3. Le novità introdotte dal D.L. Crescita del 2012
Il decreto legislativo 83/2012 (c.d. D.lgs. Crescita) ha profondamente rinnovato la procedura concorsuale del concordato preventivo.
La legge ha, infatti, introdotto la possibilità di vedere anticipati gli effetti del concordato preventivo attraverso la sola presentazione, presso il Tribunale competente, di un ricorso che comprende esclusivamente la domanda di ammissione.
La legge ha quindi introdotto una nuova disciplina, ovvero il c.d. concordato preventivo in bianco, una domanda che contiene esclusivamente la richiesta di concordato e che non prevede nessun progetto di rientro ma l’esclusiva disponibilità da parte dell’imprenditore a rientrare dall’esposizione debitoria.
4. Gli effetti dell’ammissione al concordato
La domanda di ammissione al concordato, a differenze della classica procedura fallimentare, permette all’imprenditore di continuare ad amministrare la sua attività e di gestire i relativi beni.
L’attività imprenditoriale, però, sarà soggetta al controllo del commissario giudiziale e, inoltre, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice delegato per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, pena la nullità dell’atto.
I creditori dell’imprenditore, al contempo, una volta generati gli effetti del concordato, non potranno iniziare azioni individuali esecutive e cautelari.
Il D.lgs Crescita ha introdotto una disciplina sui contratti in corso di esecuzione, dando l’opportunità all’imprenditore di sciogliere i contratti più gravosi che renderebbero gravoso ed arduo l’esdebitamento.
Per poter far ciò, il ricorrente può richiedere al Tribunale, per tramite del giudice delegato, lo scioglimento dei contratti in esecuzione.
La legge 132/2015, in merito alla questione dei contratti pendenti, chiarisce che:
- la richiesta di scioglimento dei contratti può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo;
- lo scioglimento dei contratti deve avvenire per mezzo di un decreto motivato da parte del giudice delegato dopo aver udito anche l’altro contraente;
- il decreto del giudice è un atto recettizio e produce i suoi effetti successivamente alla comunicazione all’altro contraente.
5. Il concordato in continuità aziendale
L’articolo 186 bis della legge fallimentare ha introdotto la disciplina del concordato in continuità aziendale.
Il legislatore con questa recente introduzione ha voluto incentivare la scelta da parte dell’imprenditore a continuare la sua attività d’impresa ed in questo senso concede al ricorrente la possibilità di proseguire la sua attività permettendogli di continuare la sua iniziativa imprenditoriale con la stessa azienda, cedendola in esercizio e conferendola in una o più società.
Per poter vedere accettata la sua domanda l’imprenditore dovrà redigere un piano industriale con il quale dovrà convincere il giudice delegato che l’attività riuscirà, al netto dei costi correnti, a sviluppare risorse di cassa in eccessi al fine di adempiere ai pagamenti nei confronti dei creditori.
6. Gli accordi di ristrutturazione del debito
L’accordo di ristrutturazione del debito altro non è che un patto stragiudiziale tra debitore e creditori (devono aderire almeno i 6/10 dei creditori) che mira al risanamento dell’esposizione debitoria.
L’accordo deve essere oggetto del parere di un CTU, regolarmente iscritto all’albo dei revisori legali dei conti, sulla fattibilità e sul vantaggio economico dell’accordo.
7. Revoca del concordato preventivo
Naturalmente anche il concordato preventivo può essere oggetto di annullamento e revoca; analizziamo i due casi:
Revoca del concordato | Se il debitore non rispetta gli obblighi da lui assunti i creditori potranno richiedere al giudice delegato la revoca del concordato preventivo. |
Annullamento del concordato | Qualora dovesse essere ravvisata una smoderatezza dolosa nel calcolo del passivo e/o una decurtazione dall’attivo il concordato sarà oggetto di annullamento. |
Revoca e annullamento del concordato