1. Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari
Come accennato nel libello introduttivo, se le indagini preliminari fanno emergere elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio nei confronti della persona cui è attribuito il reato, all’esito di esse il pubblico ministero formula i capi di imputazione ed esercita l’azione penale nei confronti dell’imputato chiedendone il rinvio a giudizio dinanzi all’autorità preposta per il caso concreto. Se, viceversa, dalle indagini preliminari non dovessero emergere elementi idonei a sostenere un’accusa nel successivo giudizio, il pubblico ministero chiede al giudice l’archiviazione della notizia di reato e degli atti delle indagini preliminari.
In concreto, la decisione sul rinvio a giudizio o sull’eventuale archiviazione delle indagini spetta al giudice dell’udienza preliminare ovvero il GUP.
2. Strumenti nella disponibilità del pubblico ministero per l’espletamento delle indagini preliminari
Acquisita la notizia di reato, il PM è dotato di poteri abbastanza ampi per intraprendere la propria attività di indagine. Si riportano di seguito le attività più utilizzate che vengono da lui esercitate:
- Interrogare il soggetto sottoposto ad attività di indagine;
- Ricevere dichiarazione spontanee della persona sottoposta ad indagine;
- Interrogare, eventualmente, persone informate sui fatti;
- Compie l’esame delle indicate dall’art. 210 c.p.p. nelle modalità indicate dal medesimo articolo;
- Mette a confronto l’indagato con altri indagati o persone informate dei fatti;
- Dispone con decreto l’ispezione di persone, cose o luoghi;
- Dispone perquisizione personale;
- Dispone il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato;
- Chiede al giudice l’autorizzazione a disporre l’intercettazione delle comunicazioni (nei casi d’urgenza procede senza preventiva autorizzazione).
3. L’arresto e il fermo durante le indagini preliminari
L’arresto e il fermo spettano rispettivamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. Trattandosi di misure restrittive della libertà, che vengono esercitate senza che sia stato compiuto un processo, sono sottoposte alla rigida disciplina prevista dall’art. 13 della Costituzione e, pertanto, tali misure potranno essere adottate:
- In casi eccezionali di necessità ed urgenza già tassativamente previsti dalla legge;
- Con una efficacia limitata nel tempo (quindi in attesa del giudizio vero e proprio);
- A seguito di controllo e convalida da parte dell’organo giurisdizionale competente.
In assenza di convalida si dovranno intendere revocate e, quindi, privi di ogni effetto.
3.1 Differenza tra fermo e arresto
Trattandosi in entrambi i casi di misure restrittive della libertà, spesso ci si chiede quale sia la differenza tra i due strumenti. Nella seguente tabella si potranno osservare le sostanziali differenze:
STRUMENTO | POTERE D’ESERCIZIO | CARATTERISTICHE |
Arresto | Polizia giudiziaria | Disposto nei confronti di chi: – viene colto nella flagranza di un reato, cioè di colui che viene colto nell’atto di commettere il reato; – oppure subito dopo è inseguito dalla persona offesa o dalla PG; – sorpreso con cose o tracce dalle quali emerge con chiarezza che abbia commesso il reato poco prima. |
Fermo | Pubblico Ministero | Disposto nei confronti di chi, non sorpreso in flagranza di un reato, risulta gravemente indiziato di aver commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a sei anni e non inferiore nel minimo a due. |
4. Durata delle indagini preliminari
La normativa vigente stabilisce i termini massimi entro i quali il PM deve esercitare l’azione penale o, in alternativa, chiedere l’archiviazione.
È previsto un termine “standard” di sei mesi e, solo per le tipologie di reato indicate dalla lettera a) del secondo comma dell’art. 407 c.p.p., è previsto un termine di un anno.
Ad ogni modo, anche quando le richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio sono presentati dopo la scadenza del termine originariamente previsto o prorogato, le stesse sono comunque valide ed efficaci.
4.1 Decorrenza e proroga dei termini
La decorrenza del termine parte dal giorno in cui la persona sottoposta alle indagini è stata iscritta nel registro delle notizie di reato. Nel caso in cui, invece, il reato è perseguibile a querela, istanza o richiesta, il termine decorre dal giorno in cui tali atti pervengono al pubblico ministero.
Su richiesta del pubblico ministero i termini precedentemente indicati possono essere prorogati per due volte e, ogni proroga, non potrà eccedere i sei mesi.
In caso di istanza di proroga, la stessa dovrà essere depositata prima della scadenza del termine originariamente previsto e indicare le motivazioni per cui si chiede la proroga.
5. La conclusione delle indagini preliminari
Al termine dell’attività di indagine il pubblico ministero procede o con la richiesta di rinvio a giudizio, o con la richiesta di archiviazione.
A questo punto, l’indagato viene avvisato, così come previsto dall’art. 415 bis c.p.p., circa la conclusione dell’attività di indagine e riceve contemporaneo avviso circa la possibilità di prendere visione del fascicolo depositato presso la cancelleria del PM e riceve altresì avviso circa la possibilità di depositare proprie memorie nel termine di giorni venti a far data dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso di conclusione.