1. Caratteristiche del cancelliere
Il cancelliere è il primo collaboratore del giudice e le attività da lui svolte integrano l’intera attività di un organo giudiziario.
Ogni giudice è dotato di un proprio ufficio di cancelleria ove vengono custoditi e registrati gli atti giudiziari.
La figura del cancelliere è, tra l’altro, espressamente prevista dagli artt. 57 e 58 del nostro codice di procedura civile.
All’interno dei predetti articoli viene riportata quella che deve essere l’attività svolta dal cancelliere e che sarà oggetto di trattazione del paragrafo successivo.
2. Compiti e doveri del cancelliere
Al funzionario di cancelleria è demandato lo svolgimento di importanti compiti che conducono ad un corretto svolgimento del processo e ad una ottimale conservazione della documentazione processuale.
Ai sensi dell’art. 57 c.p.c. viene posto in risalto il suo ruolo di documentare le sue attività e quella dell’organo giudiziario, nonché l’attività delle parti coinvolte.
Ha il compito di assistere il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Nella consuetudine, infatti, al termine di ogni verbale di udienza, oltre alla firma del giudice, che “sigilla” il suo dispositivo finale, è necessaria anche l’apposizione della firma del cancelliere.
Il cancelliere, inoltre, è anche competente per:
- il rilascio di copie ed estratti autentici di documenti prodotti;
- iscrizione a ruolo della causa;
- formazione del fascicolo di causa;
- conservazione del fascicolo;
- comunicazioni richieste dal giudice;
- accettazione di eventuali depositi delle parti in causa, nei casi previsti dalla legge.
3. Responsabilità civile del funzionario di cancelleria
Il nostro codice di procedura civile, infine, all’art. 60 prevede anche in quali casi il cancelliere potrà essere ritenuto civilmente responsabile in funzione del suo operato.
Siffatta ipotesi si rinviene, infatti, nei casi in cui:
- senza un fondato motivo si rifiuta di compiere atti che rientrano nella sua sfera di competenza o se non li compie nei termini di legge;
- compia un atto nullo in maniera dolosa o con colpa grave.