Art. 589 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omicidio stradale

Articolo 589 bis - codice penale

(1) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 589 bis - Codice Penale

(1) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

Tabella procedurale

Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza, secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza.381 c.p.p.; 380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall’essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in “malam partem”. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25767 del 7  luglio 2021 (Cass. pen. n. 16609/2021)

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32877 del 24  novembre 2020 (Cass. pen. n. 32877/2020)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16609 del 17 aprile 2019 (Cass. pen. n. 16609/2019)

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13587 del 28 marzo 2019 (Cass. pen. n. 13587/2019)

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13103 del 26 marzo 2019 (Cass. pen. n. 13103/2019)

Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una figura autonoma di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo, la cui applicabilità come norma sopravvenuta più favorevole nel caso di cui al comma VII, (che prevede la riduzione fino alla metà della pena ordinaria della reclusione da due a sette anni “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”) non potrebbe tuttavia aver luogo nell’ipotesi che siano state riconosciute al colpevole le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all’aggravante di cui all’allora vigente terzo comma dell’art. 589 c.p., giacché per effetto di tali attenuanti la pena minima applicabile sarebbe quella di mesi sei di reclusione, prevista per il reato non aggravato dal primo comma di detto ultimo articolo, mentre quella applicabile ai sensi del comma VII dell’art. 589 bis sarebbe quella di mesi otto.

Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall’art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29721 del 14 giugno 2017 (Cass. pen. n. 29721/2017)

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