Art. 574 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti relativi alla vendita

Articolo 574 - codice di procedura civile

Il giudice dell’esecuzione (484), quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto (136, 170; 174 att.) il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’art. 586 (164 att.). Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita (1). Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente (1). La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonchè del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice (1).
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’art. 583.
Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 587.

Articolo 574 - Codice di Procedura Civile

Il giudice dell’esecuzione (484), quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto (136, 170; 174 att.) il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’art. 586 (164 att.). Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita (1). Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente (1). La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonchè del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice (1).
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’art. 583.
Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 587.

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. t), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 dicembre 2019 n. 32136

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l’aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine – diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell’ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. – successivamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell’ufficio, che sia stato emesso prima dell’esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all’art. 490 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 febbraio 2015 n. 3607

In tema di fallimento, il potere di sospensione della vendita forzata che compete al giudice delegato si configura come facoltà discrezionale il cui esercizio, subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e “giusto prezzo”, può trovare estrinsecazione fino a che non sua stato pronunciato, in favore dell’aggiudicatario, il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce il titolo formale dell’acquisto definitivo da parte del privato e la fonte di un diritto soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di legittima caducazione. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 11 febbraio 1999 n. 1148

 

 

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