Art. 164 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atti di trasferimento del bene espropriato

Articolo 164 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione (503 c.p.c.) del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene dell’acquirente (574, 586 c.p.c.).

Articolo 164 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione (503 c.p.c.) del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene dell’acquirente (574, 586 c.p.c.).

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