Art. 587 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inadempienza dell'aggiudicatario

Articolo 587 - codice di procedura civile

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito (585), il giudice dell’esecuzione (484) con decreto (135) dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione (580) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (176 att.). La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma (1)(2).
Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 ss. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (177 att.; 666 c.n.).

Articolo 587 - Codice di Procedura Civile

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito (585), il giudice dell’esecuzione (484) con decreto (135) dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione (580) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (176 att.). La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma (1)(2).
Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 ss. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (177 att.; 666 c.n.).

Note

(1) Le parole: «costituisce titolo esecutivo per il rilascio» sono state così sostituite dalle attuali: «è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma» dall’art. 4, comma 1, lett. e bis), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119.
(2) Questo periodo è stato inserito dall’art. 13, comma 1, lett. u), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136

In tema di vendita forzata, l’aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell’avviso della successiva vendita, sebbene dall’esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 15 novembre 2019, n. 29732

In materia di espropriazione immobiliare, l’opposizione agli atti esecutivi con la quale l’aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall’aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento (nella specie l’atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva soltanto se l’opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell’atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l’ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 24 maggio 2018, n. 13043

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l’aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine – diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell’ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ. – successivamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell’ufficio, che sia stato emesso prima dell’esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all’art. 490 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 febbraio 2015, n. 3607

In materia di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, qualora all’aggiudicazione provvisoria segua un’offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. (nella specie di un sesto, attesa la formulazione di detta norma, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80) – peraltro da sola inidonea a determinare la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria, tale effetto, invece, ricollegandosi alla apertura della gara disposta dal giudice dell’esecuzione – con successiva assegnazione definitiva ad altro soggetto, l’inadempimento di quest’ultimo comporta, ex art. 587 del medesimo codice, la decadenza dell’aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 15 gennaio 2013, n. 790

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell’offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all’incameramento della cauzione, così come stabilito nell’art. 587 cod. proc. civ., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall’unica ordinanza di vendita che si conclude con l’aggiudicazione all’ultimo offerente. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 5 marzo 2012, n. 3405

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell’espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell’aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. Allo stesso modo, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch’essa impugnabile col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell’istanza di revoca non siano state deducibili con l’opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza del 31 agosto 2011, n. 17861

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