La colpa nell’ordinamento penale italiano

La colpa, come il dolo e la preterintenzione, costituisce uno tra gli elementi soggettivi costituenti reato. La colpa, a differenza del dolo, costituisce una forma di colpevolezza più mite. In questo caso, infatti, l’evento penalmente perseguibile non era in realtà voluto dall’agente.

1. Nozione giuridica per il diritto penale italiano

La definizione della colpa ci è indicata espressamente dall’art. 43 del codice penale, che chiarisce come “..il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline..”.
La definizione, quindi, indica che per la sussistenza della colpa vi debba essere, intanto, assenza di responsabilità da parte del soggetto agente. Inoltre, è altrettanto necessario che l’evento debba essersi altresì verificato in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In definitiva, può dirsi della colpa che, sebbene rientri in una forma di colpevolezza meno grave, essa raffigura comunque un atteggiamento antidoveroso della volontà e, quindi, degno di censura.
A seconda, infine, delle sue caratteristiche, si parlerà di colpa generica ovvero di colpa specifica.

2. Colpa generica

La colpa si definisce generica, per le ipotesi in cui le fonti che determinano la violazione di regole di natura cautelare sono di natura sociale. In altri termini esse derivano da massime di esperienza attraverso un giudizio prognostico sulla pericolosità delle attività e sui mezzi necessari per evitare i danni. Le condotte imprudenti, negligenti o, infine prive di perizia, che generano un delitto, rientrano nella sfera della colpa generica.

2.1 Imprudenza

Si ha l’imprudenza, così come prevista dall’art. 43 c.p. quando il soggetto agente viola una regola cautelare di non tenere una certa condotta o di tenerla con modalità diverse rispetto a quella messa in pratica e che ha generato, poi, il delitto.

2.2 Negligenza

Invece si ha negligenza quando ad essere violata dal soggetto agente è una regola di condotta che richiede una attività positiva. Per attività positiva dovrà intendersi interessamento, impegno, diligenza e attenzione per lo svolgimento di una determinata mansione.

2.3 Imperizia

L’imperizia, infine, si ha per i casi in cui il soggetto ha compiuto una attività professionale per la quale avrebbero dovuto prestarsi migliori cognizioni tecniche e abilità. In questo caso, a titolo esemplificativo può indicarsi un intervento chirurgico compiuto da un soggetto non dotato delle opportune conoscenze scientifiche per la sua realizzazione.

3. Colpa specifica

La colpa specifica, a differenza di quella generica, presuppone la violazione di norme e regolamenti che già prevedono come il compimento di determinate azioni comporti una fattispecie delittuosa.
In questo caso non vi saranno, quindi, specifiche analisi sulla condotta ai fini di un corretto inquadramento da un punto di vista penale (nel caso della colpa generica si valuterà ad esempio se si tratta di imprudenza, negligenza o imperizia), poiché è la stessa fonte scritta a determinare la sussistenza dell’evento delittuoso, con relativa disciplina delle conseguenze.

4. Altre tipologie di colpa

Oltre alle due tipologie di colpa di cui si è parlato in precedenza, la dottrina penale ne ha individuate altre fattispecie che, per singolari peculiarità, costituiscono motivo di ulteriore e separata classificazione.

4.1 Colpa cosciente

La colpa cosciente si concretizza quando il soggetto, nonostante una concreta e chiara previsione che dalla sua condotta possa derivare un evento costituente reato, agisca nella convinzione che lo stesso, comunque, non si verificherà.
In questo caso quindi, l’agente, pur non volendo la realizzazione di un evento delittuoso, sentendosi sicuro di riuscire ad evitarne la realizzazione, agisce finendo poi per cagionare l’evento che pensava di poter evitare.
La colpa cosciente costituisce una circostanza aggravante ex. art. 61 c.p.

4.2 Colpa incosciente

Alla colpa cosciente, si contrappone la colpa incosciente, ove il soggetto non ha alcuna cognizione circa la possibilità che dalla sua condotta possa derivare un evento criminoso.

4.3 Colpa propria

La colpa propria si ha nelle ipotesi classiche in cui l’evento criminoso realizzato dall’agente non è stato voluto.

4.4 Colpa impropria

Si suole parlare di colpa impropria quando l’evento criminoso che si è verificato, è stato voluto dall’agente, ma egli risponderà, comunque, di reato colposo. I casi di siffatta tipologia di colpa, sono indicati dagli artt.:

47 c.p.Errore di fatto determinato dalla colpa;
55 c.p.Eccesso colposo nelle cause di giustificazione;
59 c.p.Erronea supposizione delle cause di giustificazione.