Art. 583 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Aggiudicazione per persona da nominare

Articolo 583 - codice di procedura civile

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare (579), deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato (83; 1703 ss. c.c.).
In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore (1405 c.c.; 660 c.n.).

Articolo 583 - Codice di Procedura Civile

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare (579), deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato (83; 1703 ss. c.c.).
In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore (1405 c.c.; 660 c.n.).

Massime

Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente né i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l’art. 631 cod. proc. civ., che prevede il rinvio dell’udienza da parte del giudice dell’esecuzione se nessuna delle parti si presenta all’udienza, posto che: a) la distinzione tra “udienza”, come luogo dell’incanto, ed “incanto”, come complesso di operazioni volte all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell’ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell’udienza possano applicarsi meccanicamente all’incanto; b) l’impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all’udienza di cui all’art. 569 cod. proc. civ., sicché non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un’interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell’incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all’esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all’incanto. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 19 luglio 2004 n. 13354

La norma di cui all’art. 579, terzo comma, cod. proc. civ., mentre attribuisce solo ai procuratori legali, e non ad altri, la legittimazione a fare offerte per persona da nominare nella vendita all’incanto disposta dal giudice dell’esecuzione, non esclude che gli stessi procuratori possono fare offerte in proprio, comportando, nel primo caso, l’inottemperanza all’obbligo di dichiarazione di nomina non la nullità dell’aggiudicazione bensì la definitività di questa a norma del procuratore stesso a norma del secondo comma dell’art. 583 cod. proc. civ.. Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 14 aprile 1994 n. 3518

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