Art. 484 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giudice dell'esecuzione

Articolo 484 - codice di procedura civile

L’espropriazione è diretta da un giudice (16, 26, 28).
La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] (1).
Si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni degli artt. 174 e 175.

Articolo 484 - Codice di Procedura Civile

L’espropriazione è diretta da un giudice (16, 26, 28).
La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] (1).
Si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni degli artt. 174 e 175.

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 90, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Massime

Il disposto dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c. è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell’opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 26551 del 22 ottobre 2018

Nel caso in cui la Banca d’Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiari l’esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall’art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell’esecuzione di svolgere, nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dall’art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all’assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell’esecuzione resta affidata al rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l’opposizione del debitore esecutato volta a far valere l’impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10243 del 20 maggio 2015

Qualora il giudice ordinario abbia emesso a carico della pubblica amministrazione provvedimento di rilascio di un immobile locato e tale provvedimento, ancorché non definitivo, sia munito di efficacia di titolo esecutivo, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario con riguardo al procedimento di esecuzione forzata in base a detto titolo, restando irrilevanti la circostanza che quell’immobile sia adibito a sede di uffici pubblici. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4430 del 29 giugno 1983

Il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché nel successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui la vendita del compendio pignorato sia viziata da illegittimità, il giudice dell’esecuzione può dichiarare la nullità e disporre l’esecuzione di una nuova vendita, stabilendo come prezzo base il valore attribuito dall’ufficiale giudiziario ai beni pignorati nel verbale di pignoramento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5697 del 22 dicembre 1977

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