I mezzi di prova

La prova costituisce l’elemento essenziale, nel processo civile, sul quale si fonda la rivendicazione di un diritto. I mezzi di prova che possono essere utilizzati in un processo sono diversi e con caratteristiche diverse sia nella forma che nella sostanza.
Cerchiamo di comprendere di seguito le peculiarità dei mezzi di prova più utilizzati nelle sedi giudiziarie civili in Italia.

1. La prova documentale

La prova documentale consiste nel classico “carteggio” che viene allegato agli atti processuali e che in qualche modo “testimonia” l’esistenza di un determinato fatto riportato in giudizio.
Attraverso la documentazione allegata, quindi, si cerca di indurre il giudice ad accogliere le proprie pretese.
Il nostro codice civile fornisce due diverse indicazioni di prova documentale, ovvero l’atto pubblico e la scrittura privata.

1.1. L’atto pubblico

È rubricato all’art. 2699 c.c. e consiste in quel documento redatto dal notaio o da un altro pubblico ufficiale che è autorizzato ad attribuirgli “pubblica fede”. Questo genere di documento costituisce piena prova a meno che non intervenga una querela di falso, ovvero una sua impugnazione per il disconoscimento del suo contenuto e/o della sua provenienza.

1.2. Scrittura privata

Consiste un qualsiasi scritto diverso dall’atto pubblico e sottoscritto dalla parte contro la quale è prodotto. Anche in questo caso, tale documento costituisce piena prova fino a che non intervenga una querela di falso per le stesse motivazioni indicate per il caso dell’atto pubblico.

2. La confessione

La confessione, a differenza della scrittura privata, che rientra nel novero delle prove precostituite, rientra nel novero delle prove costituende ovvero in quel genere di prove che si formano all’interno del processo.
La ratio della confessione ci viene fornita dall’art. 2730 c.c. che la descrive come una dichiarazione che una parte fa, con riferimento alla verità sui fatti oggetto di causa, volta a favorire o sfavorire l’altra parte.
La confessione può essere resa in modo spontaneo o può essere desunta per mezzo dell’interrogatorio formale.
La confessione deve essere prestata personalmente e non ha alcuna efficacia se non proviene da una persona che ha la capacità di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti rappresentati.
La confessione può comunque essere resa sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. In caso di confessione stragiudiziale, per avere efficacia probatoria deve essere provata in giudizio. In caso di confessione giudiziale la stessa assume primaria importanza a livello processuale poiché vincola il giudice nella sua valutazione e priva di efficacia le prove in suo contrasto.

3. Il giuramento

Si differenzia dalla confessione sia per la forma che per l’effetto che produce. Per prestare giuramento è necessario che lo stesso, in termini di forma, venga effettuato nella forma solenne prevista dalla legge. Con riferimento al contenuto, invece, la dichiarazione resa sotto giuramento ha come oggetto la narrazione dei fatti in chiave favorevole per il dichiarante ai fini decisori.
Questo strumento probatorio può essere suddiviso in due tipologie:

  • Decisorio e, quindi, deferito da una parte all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
  • Suppletorio e, quindi, deferito al fine di decidere la causa quando gli strumenti probatori utilizzati all’interno del processo non risultano di per sé sufficienti ad emettere sentenza.

Assume circostanza curiosa il fatto che anche in caso di giuramento non veritiero il giurante vince la lite e la sentenza non può essere revocata. Sarà poi però premura della parte danneggiata dal falso giuramento chiamare in causa il giurante per chiedere il risarcimento dei danni. Colui che ha giurato il falso, inoltre, andrà incontro alla responsabilità penale prevista dall’art. 371 c.p.

4. La testimonianza

La testimonianza, invece, ha come caratteristica il fatto che la dichiarazione in merito ai fatti di causa viene resa da soggetti che non sono parti del processo ma sono del tutto estranei agli interessi che ruotano intorno ad esso.
A differenza del giuramento e della confessione, questo strumento risulta essere meno “rigido” per il giudice, nel senso che l’attendibilità della testimonianza è rimessa al suo libero apprezzamento.
Il testimone, in fase di deposizione, dovrà prestare il giuramento previsto dall’art. 251 c.p.c., ovvero “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

5. Interrogatorio formale e libero

L’utilizzo dell’interrogatorio formale consiste in quel mezzo di prova che viene richiesto da una parte al fine di indurre l’altra parte a rendere una confessione. Non possono essere fatte domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli di prova, ad eccezione di quelle che vengono concordate da ambo le parti e che il giudice ritiene utile ai fini decisori.
È un procedimento che può essere attivato soltanto su istanza di parte e non è procedibile d’ufficio.
Viceversa l’interrogatorio libero può essere disposto dal giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento per interrogare liberamente le parti sui fatti di causa.

6. L’ispezione

L’ispezione consiste in un mezzo di prova diretto ad esaminare luoghi, persone, cose mobili o immobili.
In caso di ispezione il giudice fissa il tempo, il luogo e il modo in cui deve essere effettuata.

7. La consulenza tecnica

La consulenza tecnica, invece, meriterebbe ampia e separata trattazione, in quanto, per alcuni casi si potrebbe anche azzardare che i consulenti tecnici divengono dei veri e propri sostituti dei giudici.
Infatti, il consulente tecnico, offre al giudice quell’aiuto su cognizioni tecniche che quest’ultimo non possiede.
Il giudice, essendo tale, non ha cognizione ad esempio su questioni mediche o ingegneristiche e, quando necessaria una conoscenza dei fatti da un punto di visto puramente tecnico, ha la facoltà di nominare un suo consulente.
Molto spesso, ad esempio, nelle sedi civili ci sono cause che riguardano infiltrazioni d’acqua negli immobili e, in questi casi, il giudice non ha le competenze tecniche per attribuire delle responsabilità sul punto e nomina, quindi, un consulente tecnico d’ufficio al fine di dirimere l’intera questione.
Le parti a questo punto hanno a loro volta la facoltà di nominare dei consulenti tecnici di parte al fine di verificare il corretto espletamento dell’incarico affidato al consulente nominato dal giudice.

Tabella consuntiva

Mezzi di provaArticoli di riferimentoTipologia di prova
La prova documentaleArt. 310 c.p.cProva precostituita
La testimonianzaArtt. 244257 c.p.c.Prova costituenda
La confessioneArt. 228 c.p.c.Prova costituenda
Il giuramentoArt. 233 c.p.c.Prova costituenda
L’ispezioneArt. 258 c.p.c.Prova precostituita
La consulenza tecnicaArt. 191 c.p.c.Prova precostituita
Interrogatorio formale e liberoArt. 230 c.p.c.Prova precostituita
L’atto pubblicoArt. 2700 c.c.Prova precostituita

I mezzi di prova assumibili nel processo civile italiano

Note

  1. “Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova” di Claudio Marinelli – 2007