Art. 174 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione di residenza dell'offerente

Articolo 174 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza (43 c.c.) o eleggere il domicilio (47 c.c.) nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

Articolo 174 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza (43 c.c.) o eleggere il domicilio (47 c.c.) nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

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