Il dolo – diritto penale

Il dolo, al pari della colpa e della preterintenzione, rientra tra gli elementi soggettivi che costituiscono un reato. Esso rappresenta la forma di colpevolezza peggiore prevista dal nostro ordinamento giuridico.

1. Nozione generica ed elementi costitutivi

La nozione specifica della condotta dolosa ci viene fornita dall’articolo 43 del codice penale, il quale, al primo comma chiarisce che il delitto “.. è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dal soggetto agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione..”.
Sulla base della nozione del codice di diritto penale, da un punto di vista tecnico, per la sussistenza della condotta dolosa è necessario che questa sia dotata delle caratteristiche di rappresentazione e volontà, di cui parleremo nei successivi due paragrafi.

1.1 La rappresentazione

Per rappresentazione si dovrà intendere la prefigurazione anticipata da parte del soggetto dell’insieme degli elementi che costituiscono un reato.
In buona sostanza, il soggetto agente, commette il reato con piena scienza e coscienza, ovvero con ferma intenzione psichica che prevede, appunto, la realizzazione dell’evento.

1.2. La volontà

La volontà costituisce l’ulteriore caratteristica necessaria affinché possa configurarsi l’elemento soggettivo della condotta dolosa nel compimento di un reato.
La rappresentazione, ovvero la previsione della realizzazione dell’evento, non è da sola sufficiente a commettere un delitto.
Infatti, ad essa dovrà seguire la manifestazione della volontà di compierlo mediante l’esercizio di una condotta mirata a realizzare il delitto rappresentato.

2. Dolo generico e specifico

L’elemento soggettivo di reato in esame è, inizialmente suddivisibile in due categorie, ovvero quelle di dolo generico e dolo specifico.
Si ravvisa la fattispecie generica quando esso si manifesta nella sua maniera più tipica, ovvero quella della volontà di realizzazione del delitto.
Si ha, invece, la fattispecie specifica quando la legge ritiene necessario che la volontà di causare l’evento sia subordinata ad un fine ulteriore, a prescindere dal fatto che poi si realizzi o meno.

3. Classificazione delle condotte dolose

Le condotte dolose, a seconda delle loro caratteristiche volitive sono catalogabili in diverse tipologie. Nei paragrafi seguenti saranno indicate tutte le specie individuate dalla dottrina penale.

3.1 Dolo diretto e eventuale

Si ha dolo diretto quando la volontà si serve dell’evento per giungere in maniera diretta alla realizzazione del delitto.
Si ha dolo eventuale, invece, quando un soggetto, pur non agendo per la realizzazione di un ulteriore evento criminoso o speri che non si verifichi, accetti in maniera passiva la sua realizzazione.
La cassazione con la sentenza emessa dalla I sezione penale il 3 aprile 2018 n. 14776 ha chiarito il confine che c’è tra la condotta dolosa eventuale e la colpa cosciente.

3.2 Dolo alternativo o indeterminato

Caratteristica del dolo alternativo è, appunto, il fatto che il soggetto prevede e vuole che si verifichi alternativamente uno degli eventi riconducibili alla sua condotta.
Il dolo indeterminato, invece, sussiste quando il soggetto agisce “rischiando”, consapevolmente, di commettere anche più delitti con la medesima condotta criminosa.

3.3 Dolo d’impeto e di proposito

Il dolo d’impeto si ha quando il soggetto che commette il delitto senza averlo medito prima del suo compimento. Questa genere di elemento soggettivo si può raffigurare nell’esempio di una lite improvvisa e inaspettata dalla quale ne derivi un omicidio.
Il dolo di proposito invece, coincide con l’istituto della premeditazione, ovvero che il sorgere della rappresentazione criminosa e il verificarsi dell’evento delittuoso, intercorra un corposo lasso di tempo.

3.4 Dolo di danno e di pericolo

La raffigurazione del dolo di danno si ha se il soggetto ha agito con la volontà di ledere il bene protetto dalla norma.
Il dolo di pericolo, invece si ha se il soggetto ha agito con la sola volontà di minacciare il bene tutelato dalla norma.

Tabella Consuntiva

Dolo genericoDolo specifico
Omicidio volontario, istigazione o aiuto al suicidio (artt. 575580 c.p.)Tratta di persone in schiavitù e servitù (art. 601 c.p.)
Lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.)Costrizione ad entrare, soggiornare, uscire dal territorio dello Stato al fine di commettere reati di schiavitù o servitù (art. 601 c.p.)
Percosse (art. 581 c.p.)Violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato (art. 611 c.p.)
Mutilazioni di organi genitali esterni o interni femminili (art. 583 bis c.p.)Organizzazione e pubblicità di turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.)

Alcuni esempi di dolo generico e dolo specifico

Note

  1. Il dolo: L’accertamento – di G.P. Demuro
  2. I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale