Le misure di prevenzione

Il sistema relativo alle misure di prevenzione non “nasce” insieme al codice penale, ma viene introdotto dal legislatore con la legge n. 1423 del 1956 intitolata, appunto, “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”.

1. Cenni generali

Come accennato nella parte introduttiva, questo genere di misure è stato introdotto soltanto dal 1956. 
Queste misure di prevenzione hanno subito una importante prima revisione normativa con la legge n. 327/1988(1) per poi confluire ed essere ad oggi interamente disciplinata dal Codice antimafia
L’obiettivo essenziale di questa normativa è quello di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

2. Quali sono i soggetti a cui possono applicarsi le misure di prevenzione

La normativa vigente prevede che le misure di prevenzione dovranno applicarsi a:
– coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
– coloro che per la condotta e il tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
– coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

3. Preavviso ai soggetti individuati 

L’art. 3 del codice antimafia prevede che i soggetti individuati come possibili destinatari delle misure di prevenzione debbano ricevere avviso orale dal questore competente a tenere una condotta conforme alla legge (con relativa redazione di verbale). Se dopo che sia trascorso un termine non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dalla data dell’avviso, il soggetto non ha modificato la sua condotta e continua ad essere socialmente pericoloso, il questore avrà facoltà di presentare istanza al Tribunale finalizzata all’applicazione, nei confronti del soggetto, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

4. Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza

Come indicato nel paragrafo precedente, tale genere di sorveglianza viene disposta dal Tribunale, che altresì indica a quali prescrizioni il soggetto ritenuto pericoloso dovrà attenersi.
La durata della sorveglianza non potrà essere inferiore ad un anno o superiore a cinque anni.
Nell’ipotesi in cui il soggetto destinatario delle misure di prevenzione non ottemperi agli obblighi a lui imposti dal decreto emesso dal Tribunale, potrà essere assoggettato ad arresto o reclusione (a seconda della condotta posta in essere nel periodo di inottemperanza).

5. Misure di prevenzione contro la criminalità organizzata

Assume importante e fondamentale rilievo la prevenzione prevista dallo Stato nei confronti della criminalità organizzata. 
Dopo un lungo excursus di revisioni normative, anche qui si è giunti ad indicare misure di prevenzione relative al fenomeno mafioso. 
Qualora, infatti, possa ritenersi ragionevolmente che un soggetto sia parte di una associazione mafiosa, questi potrà essere assoggettato al regime di sorveglianza speciale. Per limitare la sua capacità di azione che favorisce questa forma di associazionismo illecito, potrà essere limitata la sua libertà personale con un divieto o un obbligo di soggiorno. 
Altro importante strumento di carattere preventivo è quello di sottoporre a sequestro o confisca i beni in possesso di un soggetto che non ne possa giustificare una legittima provenienza. 
In tal modo, viene posto un limite a quella che può essere la capacità di un determinato soggetto di investire o servirsi di determinati mezzi per alimentare la propria attività criminale.