1. Cenni generali
È l’articolo 575 del codice penale a fornire le prime indicazioni sul delitto di omicidio. Ai sensi del predetto articolo, infatti, “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
Come vedremo in seguito, il reato di omicidio è poi suddiviso in diverse ulteriori fattispecie, a seconda della natura dello stesso e del grado di colpevolezza.
Il fattore che accomuna tutti i tipi di omicidio è relativo al fatto che in tutti i casi si tratta di un reato di evento a forma libera che consiste nella causazione della morte in un uomo.
2. Varie tipologie di omicidio previste dall’ordinamento penale
Come accennato nel paragrafo precedente, le ipotesi di omicidio previste dall’ordinamento penale sono diverse. Si elencano di seguito le tipologie di omicidio indicate dal codice penale:
Sebbene la condotta materiale azionata non cagioni la morte, potrà ricomprendersi tra le varie tipologie di omicidio, anche quella indicata dall’articolo 580 del codice penale, che disciplina l’ipotesi di istigazione al suicidio.
3. Soggetto attivo e soggetto passivo
La causazione della morte di un soggetto, può derivare da una condotta commissiva, ma anche da una condotta omissiva.
Il soggetto attivo può essere chiunque. Quella che può essere la qualifica dell’omicida, incide da un punto di vista di quelle che possono essere le circostanze aggravanti da applicare.
Nel caso di condotta omissiva, il soggetto attivo dovrà essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo.
Per soggetto passivo dovrà intendersi un essere umano vivente, compreso il feto durante il parto.
4. Circostanze aggravanti per il caso di omicidio previste dal codice penale
Gli articoli 576 e 577 del codice penale, indicano quali fattori possano condurre ad un aggravio della pena fino all’ergastolo (a differenza dei ventuno anni previsti dall’articolo precedente).
Costituiscono, quindi, circostanze aggravanti che conducono all’ergastolo:
Articolo 576 codice penale | Omicidio commesso: per occultarne un altro;per assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;dal latinate;dall’associato per delinquere;nella circostanza di maltrattamento verso i familiari;da colui che già commetteva atti persecutori ex art. 612 bis c.p.;contro ufficiale o agente di polizia o di pubblica sicurezza, mentre adempiono alle loro funzioni. |
Articolo 577 codice penale | Omicidio commesso: contro ascendente, discendente, coniuge, convivente o comunque contro persona legata da relazione affettiva;con l’utilizzo di sostanze velenose;con premeditazione;per futili motivi;agendo in caso di colpa, nonostante l’evento fosse prevedibile;attraverso sevizie o atti crudeli. |
Nel caso in cui si tratti di omicidio commesso nei confronti del coniuge divorziato, ex convivente, fratello o sorella è invece prevista una pena compresa tra 24 e 30 anni.
5. Tentato omicidio
Può accadere che, sebbene il soggetto agente sia intenzionato a commettere un omicidio, questo non si verifichi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un colpo di arma da fuoco non spari.
Il tentativo di omicidio rientra comunque nel novero delle condotte punibili da un punto di vista penale.
Come previsto dall’articolo 56 c.p. infatti, “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
In tal caso l’applicazione della pena è ridotta da un terzo a due terzi o, se è previsto l’ergastolo, la pena non potrà essere inferiore a dodici anni.