L’indulto e la grazia

La disciplina della grazia e dell’indulto è contenuta nel titolo VI del libro primo del codice penale, che elenca i casi in cui vi può essere l’estinzione del reato o della pena.
Si tratta di due strumenti giuridici che comportano l’estinzione della pena (o di una parte di essa) e non dell’estinzione del reato.
La loro caratteristica essenziale è quella di rappresentare il potere generale di clemenza adoperabile dalla Repubblica Italiana.

1. Nozione e inquadramento normativo

Sia per il caso dell’indulto che per il caso il caso della grazia, il loro effetto è quello di condonare la pena che è stata inflitta al reo, sia totalmente che parzialmente. Oppure, gli stessi istituti, prevedono la possibilità di commutare la pena in un’altra tra quelle previste dalla legge.
Entrambi gli istituti sono previsti dall’art. 79 della Costituzione (oggetto di revisione per il mezzo della legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992(1)) e dall’articolo 174 del codice penale.

2. L’indulto

L’indulto produce i suoi effetti solo sulla pena principale e può essere suddiviso in proprio e improprio.

  • Indulto proprio: attuato alle pene per le quali non è stata pronunciata una sentenza penale irrevocabile di condanna;
  • Indulto improprio: attuata alla pene per le quali è stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna.

Le pene accessorie, quindi, non possono beneficiari degli effetti generati dall’indulto. Tuttavia, è possibile che se il decreto di previsione dell’indulto prevede anche l’annullamento delle pene accessorie, queste dovranno essere azzerate.
Il potere di compiere l’atto di clemenza dell’indulto è demandato alle rispettive camere che dovranno approvarlo con una maggioranza dei due terzi di ciascuna camera.
L’arco temporale in cui l’indulto troverà applicazione è circoscritto ai reati che sono stati commessi fino al giorno antecedente all’emanazione del decreto.

3. La grazia

La grazia consiste in un atto di clemenza che può invece essere, invece, essere concesso esclusivamente dal Presidente della Repubblica.
Tale previsione è contenuta nel penultimo comma dell’articolo 87 della Costituzione Italiana, il quale prevede, appunto, che il Presidente della Repubblica: “Può concedere grazia e commutare pene”.
A differenza dell’indulto, però, si tratta di un provvedimento che ha carattere particolare e non generale, poiché si tratta di una clemenza che va a beneficio di un singolo individuo e, inoltre, la grazia può essere concessa solo a seguito di sentenza divenuta irrevocabile.
La grazia può essere estesa alle pene accessorie e può altresì essere subordinata a predeterminate condizioni, quali, ad esempio, il risarcimento del danno.