Art. 611 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Articolo 611 - codice penale

(1) Chiunque usa violenza (610) o minaccia (612) per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni (46, 54).
La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Articolo 611 - Codice Penale

(1) Chiunque usa violenza (610) o minaccia (612) per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni (46, 54).
La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Massime

Per la sussistenza del delitto previsto dall’art. 611 cod. pen. è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea nel momento in cui viene esercitata a determinare altri a commettere un fatto costituente reato non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato. Cass. pen. sez. V 6 agosto 2015 n. 34318

Non integra il delitto di minaccia la condotta di colui che mostri un’arma non già al fine di restringere la libertà psichica del minacciato bensì al fine di prevenirne un’azione illecita rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il delitto in questione nella condotta del soggetto che nel corso di un diverbio con altro soggetto rientra in casa si arma di un fucile da caccia e rivolgendosi all’avversario pronuncia la seguente espressione: «adesso voglio vedere se mi fai più paura»). Cass. pen. sez. V 27 febbraio 2007 n. 8131

Il delitto previsto dall’art. 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è un reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell’uso della violenza e della minaccia indipendentemente dal reato fine; comunque secondo gli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato l’autore della violenza o della minaccia risponde del reato eventualmente commesso dal soggetto coartato a prescindere dalla punibilità di quest’ultimo. Cass. pen. sez. II 10 novembre 2003 n. 42789

Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli art. 600 e 602 c.p. dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo. Cass. pen. sez. V 2 agosto 2011 n. 30570

Nel caso di minaccia ad un testimone sussiste il reato di minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.) e non il reato di minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall’art. 336 c.p. quando non vi sia certezza dell’avvenuta assunzione formale della qualità di testimone in seguito a regolare citazione. Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 2006 n. 4932

Il reato di estorsione è a dolo generico in quanto il procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso ma un elemento della fattispecie oggettiva. Diversamente l’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 611 c.p. si riassume nell’intenzione di usare violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che gli atti di violenza e minaccia commessi da un gruppo di disoccupati per ottenere un canale di accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Regione non fossero idonei a costringere l’ente ad accogliere la richiesta ma che tuttavia l’azione inidonea a configurare gli estremi della tentata estorsione integrasse il delitto consumato di violenza o minaccia per commettere un reato). Cass. pen. sez. II 21 aprile 2004 n. 18380

L’elemento oggettivo comune della fattispecie di estorsione e di quella di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato è l’uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell’altrui volere. Tuttavia nel delitto di estorsione l’autore mira a che la vittima compia una condotta «innominata» – ossia generica come quella della fattispecie di violenza privata – che procuri all’autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; invece nel reato di cui all’art. 611 c.p. l’autore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all’art. 611 c.p. è integrato senza la sussistenza del «profitto» per l’autore e del correlativo «danno» per la vittima elementi che possono semmai riferirsi alla struttura del fatto tipico dello specifico reato-fine che rappresentando l’obiettivo dell’autore della violenza e della minaccia la vittima di essa può «strumentalmente» realizzare. (Nel caso di specie la Corte ha riqualificato l’originaria imputazione di estorsione nell’ipotesi di cui all’art. 611 c.p. in relazione alla condotta di minaccia grave con l’uso delle armi e di violenza posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di numerose schede telefoniche prepagate sottraendole alla società della quale egli era dipendente). Cass. pen. sez. II 10 novembre 2003 n. 42789

È configurabile il concorso formale di reati tra la minaccia messa in opera per costringere taluno a rendere falsa testimonianza e il concorso nella falsa testimonianza resa dal soggetto minacciato. Cass. pen. sez. VI 12 giugno 2003 n. 25711

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