Elemento soggettivo del reato nell’ordinamento penale italiano

Oltre agli elementi  di natura oggettiva, il reato è costituito anche da specifici elementi di carattere soggettivo, ovvero da quegli elementi che classificano il grado di volontà psicologica di un determinato soggetto nella commissione di un evento costituente reato. Gli elementi soggettivi del reato individuati dal nostro ordinamento sono tre: il dolo; la colpa; la preterintenzione.

1. Il dolo

Il dolo rappresenta la forma di colpevolezza più grave nella commissione di un reato. La previsione legislativa di questo genere di volontà psicologica è prevista dall’art. 43 c.p., il quale, stabilisce che: “Il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione o omissione..”.
Il dolo, a sua volta, è costituito da due elementi, ovvero:

  • La rappresentazione: ovvero la coscienza di andare incontro alla commissione di un reato;
  • La volontà: di realizzare il fatto costituente reato.

Inoltre, a seconda di ulteriori peculiarità, il dolo è stato oggetto di ulteriori suddivisioni da parte della dottrina.

2. La colpa

Sempre a norma dell’art. 43 c.p., un reato è da definirsi colposo, quindi contro l’intenzione, quando “..l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline..”.
Nel caso della colpa, quindi, la peculiarità di rilievo si rinviene nella mancanza di volontà da parte del soggetto di compiere l’evento costituente una fattispecie di reato che, comunque, si verifica.
La colpa, rispetto al dolo, è considerata una forma meno grave nella “scala” dei gradi di colpevolezza. È fondata sulla violazione di regole cautelari che possono derivare da una fonte sociale o giuridica.
In caso di regole cautelari derivanti fonte sociale, esse consistono in una valutazione basata sulla comune esperienza acquisita dalla società in genere nell’affrontare una determinata situazione. La violazione di questo genere di regole può avvenire per imprudenza, negligenza o imperizia e si ha, in questo caso per la dottrina, colpa generica.
Alla colpa generica, si contrappone la colpa specifica, che si ha quando vengono, invece, inosservate leggi o regolamenti.

3. La preterintenzione

Altro tipo, tra gli elementi soggettivi del reato, è costituito dalla preterintenzione ovvero quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso più grave di quello voluto dall’agente.
Il reato previsto dal codice penale che meglio rappresenta questo istituto si rinviene nel c.d. omicidio preterintenzionale previsto dall’art. 584, il quale prevede appunto che “ chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni..”.
Gli articoli 581 e 582 c.p. sono dedicati rispettivamente alle percosse e alle lesioni, quindi, se dalla volontà di commettere un reato meno grave deriva involontariamente un omicidio sorge l’elemento della preterintenzione.