L’istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona giacchè l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l’istinto di conservazione della persona (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che in caso di reato di istigazione al suicidio la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del temine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione). Cass. pen. sez. V 23 ottobre 2018 n. 48360
Non è configurabile il tentativo del delitto di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge” pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli. Cass. pen. sez. V 22 dicembre 2017 n. 57503
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p. sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida occorre sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui di suicidio sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 580 c.p. “presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell’autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione così assorbendo la prova del dolo in quella della causalità). Cass. pen. sez. V 15 giugno 2010 n. 22782
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p. sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito suicida pur essendo richiesto quanto all’elemento psicologico il solo dolo generico è però necessario che sussista nell’agente la consapevolezza della obiettiva serietà del suddetto proposito. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la sussistenza del reato a carico del danzato di una ragazza il quale a fronte del manifestato – e poi attuato – proposito della stessa di suicidarsi mediante precipitazione da un balcone per reazione ad una scenata di gelosia l’aveva verbalmente incoraggiata a porre in essere il detto proposito nel presumibile convincimento che come già avvenuto in passato esso non avrebbe avuto seguito). Cass. pen. sez. V 1 febbraio 2007 n. 3924
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida pur se con il consenso di questi assumendone in proprio l’iniziativa oltre che sul piano della causazione materiale anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito e lo abbia realizzato anche materialmente di mano propria. Cass. pen. sez. I 12 marzo 1998 n. 3147