Omicidio doloso

L’omicidio doloso è rubricato all’art. 575 del codice penale. Sua caratteristica essenziale è quella di essere commesso intenzionalmente, quindi, con dolo ovvero con volontà cosciente di porre in essere in essere una condotta finalizzata all’uccisione di un altro essere umano.

1. Cenni generali

Come già descritto nella sezione introduttiva, l’ipotesi dell’omicidio doloso è prevista dall’articolo 575 c.p., contenuto nella sezione relativa ai delitti contro la persona. Esso consiste nell’uccisione volontaria di un soggetto (detto passivo) da parte di un altro soggetto (detto attivo).
In linea generale è previsto che, per siffatta tipologia delittuosa la pena della reclusione non potrà essere inferiore agli anni ventuno.
Si tratta di un reato a forma libera, ovvero che la morte dell’altro soggetto potrà essere cagionata in qualsiasi modo.
La condotta posta in essere per la verificazione di tale delitto può essere sia di carattere commissivo che di carattere omissivo.

2. Elemento oggettivo

L’elemento oggettivo del reato è costituito dal verificarsi dell’evento morte.
Dovrà esserci un nesso di causa tra la morte di un soggetto e la condotta posta in essere da un altro soggetto.
In dottrina si è parecchio discusso sul momento fisiologico in cui si debba constatare la morte di un soggetto. I momenti presi in considerazione sono stati i seguenti:

  • Cessazione dell’attività respiratoria;
  • Arresto dell’attività cardiocircolatoria;
  • Morte cerebrale;
  • Tutte e tre le ipotesi, precedentemente indicate, simultaneamente.

Il dibattito in dottrina è culminato con il riconoscere che la fine della vita di un individuo avviene quando viene riscontrata la sua morte cerebrale.
Tale impostazione è stata riversata anche nella legge n. 578/1993(1) che all’articolo 1, intitolato “definizione di morte” indica che “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.

3. Elemento soggettivo

Elemento soggettivo di siffatta fattispecie delittuosa è costituito dal dolo. Per l’individuazione del dolo nel caso di omicidio, è sufficiente affidarsi alla definizione indicata dal primo comma dell’art. 43 del codice penale il quale indica come delitto doloso quello che deriva dal compimento di una azione o omissione da parte del soggetto agente, voluta e preveduta.

4. Circostanze aggravanti

Per disposizione dell’articolo 576 c.p. la pena prevista dall’articolo precedente che è pari ad almeno anni ventuno, è destinata ad aumentare a seguito:

– della modalità con cui l’omicidio è stato commesso;
– rapporto intercorrente tra la vittima e il soggetto agente;
– altre circostanze di fatto particolari;
– di premeditazione.

4.1 La premeditazione

La premeditazione consiste nel fatto che il soggetto agente abbia posto in essere una condotta durante la quale si registra il passaggio di un determinato lasso di tempo dalla nascita del proposito alla effettiva realizzazione dell’evento.
Come indicato nel paragrafo precedente, qualora venga riscontrata la premeditazione, la condanna dovrà aumentare fino all’ergastolo.
Questo particolare, dovrà comunque essere valutato di volta in volta in base alle specifiche modalità del caso concreto.  

5. Tentativo di omicidio

Anche qualora l’omicidio non si dovesse verificare, è soggetto a pena chiunque abbia anche solo tentato di uccidere un altro soggetto.
Perché un tentativo sia punibile, infatti, non occorre il verificarsi di alcun elemento lesivo. A titolo esemplificativo potrebbe essere sufficiente un colpo di arma da fuoco non andato a bersaglio, purchè inequivocabilmente esploso con il fine di uccidere.

6. Omicidio doloso: ultime dalla Corte di Cassazione

“Si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta dell’agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l’afflusso di sangue al cervello e provocando l’arresto cardiaco).” (Cass. Sez. V penale, sentenza 10 aprile 2020 n. 11946)

“In tema di determinazione della pena, ai fini della valutazione della intensità del dolo non assume alcuna rilevanza la riqualificazione della condotta da omicidio doloso in omicidio preterintenzionale, in quanto la differenza tra le due ipotesi di reato attiene al fuoco ed all’oggetto del dolo e non al grado di intensità del coefficiente soggettivo delittuoso, che il giudice dovrà quindi valutare non già con riferimento alla volontà di uccidere ma a quella di percuotere o ledere.” (Cass. Sez. V penale, sentenza 12 settembre 2019 n. 37855)

“Si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – qualora la condotta dell’agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa nell’abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, impedendole di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento).” (Cass. Sez. I penale, 25 gennaio 2018 n. 3169)

“Non è configurabile l’ipotesi aggravata di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti), ma quella di omicidio volontario di cui all’art. 575 cod. pen. nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell’agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta posta in essere da quest’ultimo. (Nella specie, l’imputato, marito della vittima, dopo averla percossa selvaggiamente, ometteva di chiamare immediatamente i soccorsi o di trasportare la donna direttamente in ospedale, ma la ripuliva dal sangue, la sistemava nel letto e, quindi, dopo averne constatato la morte, sollecitava l’intervento dei sanitari).” (Cass. Sez. I penale, 23 gennaio 2019 n. 3253)