Art. 581 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

Percosse

Articolo 581 - codice penale

(1) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela (120, 336 ss. c.p.p.) della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309 (587; 1151 c.n.).
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 295, 298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 507, 609 bis, 609 ter, 609 octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635).

Articolo 581 - Codice Penale

(1) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela (120, 336 ss. c.p.p.) della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309 (587; 1151 c.n.).
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 295, 298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 396, 405, 422, 507, 609 bis, 609 ter, 609 octies, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635).

Note

(1) Si veda l’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente (4 lett. a, D.L.vo n. 274/2000);
Tribunale monocratico per le aggravanti (4, D.L.vo n. 274/2000).
577 c.p.
Procedibilità: a querela di parte.336 c.p.p.

Massime

In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio, ove determini l’applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall’art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall’art. 577, comma secondo, cod. pen., al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 15 ottobre del 2013, n. 119, che ha riassegnato la competenza al tribunale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13708 del 6 maggio 2020 (Cass. pen. n. 13708/2020)

Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28847 del 2 luglio 2019 (Cass. pen. n. 28847/2019)

Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il “discrimen” rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38392 del 1 agosto 2017 (Cass. pen. n. 38392/2017)

In tema di delitto di rapina, nell’ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l’estremo della minaccia, come modalità dell’azione della sottrazione è “in re ipsa”, senza che vi sia bisogno di un’ulteriore attività minacciosa da parte dell’agente, direttamente collegata all’azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell’assistere impotente all’apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell’agente). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47905 del 11 novembre 2016 (Cass. pen. n. 47905/2016)

Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., con la conseguenza che l’assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l’insussistenza anche di quest’ultimo. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l’azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore ) Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35843 del 18 settembre 2008 (Cass. pen. n. 35843/2008)

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33091 del 5 agosto 2003 (Cass. pen. n. 33091/2003)

Il delitto di cui all’art. 581 c.p. è configurabile allorquando la violenza produce al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere, mentre il delitto di cui all’art. 582 c.p., che può essere commesso con qualsiasi mezzo, sussiste quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistenti le lesioni per difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 714 del 19 gennaio 1999 (Cass. pen. n. 714/1999)

Non è configurabile il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 610 e 581 c.p., dal momento che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualsiasi genere, che non producono effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4669 del 27 aprile 1995 (Cass. pen. n. 4669/1995)

Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell’omicidio preterintenzionale, prevista dall’art. 584 c.p., è sufficiente che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti e l’evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine percuotere non è assunto nell’art. 581 c.p. nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un’energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere o, quanto meno, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l’atto diretto a percuotere. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3764 del 22 marzo 1988 (Cass. pen. n. 3764/1988)

Il calcio, al pari della spinta e dello schiaffo, integra di per sé un’azione violenta concretandosi in un’energia fisica esercitata direttamente sulla persona e, nella generalità dei casi, costituisce il reato di percosse o di lesioni dolose; perché possa considerarsi, in casi del tutto eccezionali, come reato d’ingiuria è necessaria la prova rigorosa, da un lato, che l’intenzione dell’autore del fatto fu esclusivamente quella di arrecare un’offesa morale e, dall’altro, che la violenza ebbe carattere solo apparente giacché la condotta dell’agente, diretta solo ad avvilire la vittima con un gesto di disprezzo, contenne tale gesto in misura così ben calcolata da evitarle qualunque sofferenza fisica anche di tenuissima entità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 800 del 31 gennaio 1984 (Cass. pen. n. 800/1984)

Nel caso in cui la percossa assuma la particolare forma dello schiaffo, l’intenzione di offendere la personalità morale del soggetto passivo essendo insita nella stessa azione prevista dall’art. 581 c.p. non vale a qualificare il fatto come ingiuria anziché come percossa, salvo il caso eccezionale in cui, per le particolari condizioni personali dell’offensore e dell’offeso, per l’atteggiamento assunto dal primo e soprattutto per il modo in cui il medesimo ha avvicinato la mano al viso dell’altro, risulti palese che si è voluto escludere la produzione di qualunque sofferenza fisica ed infliggere una sofferenza esclusivamente morale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8617 del 5 ottobre 1982 (Cass. pen. n. 8617/1982)

Gli «sculaccioni», cagionando al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore, pur in assenza di postumi, integrano gli estremi del reato di percosse. (Fattispecie relativa a minori nei cui confronti l’agente non aveva alcun potere educativo). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2269 del 6 marzo 1982 (Cass. pen. n. 2269/1982)

La differenza tra lesioni personali e percosse dipende esclusivamente dalle conseguenze cagionate al soggetto passivo dall’azione del reo: si configura il delitto di percosse se dal fatto deriva al soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, quello di lesioni se ne deriva una malattia, ancorché l’intenzione dell’agente sia stata soltanto quello di percuotere. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3223 del 13 aprile 1981 (Cass. pen. n. 3223/1981)

Ad integrare il delitto di percosse è sufficiente la produzione, con qualunque mezzo, di sensazioni dolorose. (Nella specie tali sensazioni sono state ravvisate nell’impatto prodotto da un violento getto d’acqua prima e dal secchio che la conteneva dopo). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37 del 6 gennaio 1981 (Cass. pen. n. 37/1981)

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