1. Introduzione normativa
La norma che disciplina il reato di violenza privata corrisponde all’articolo 610 del codice penale. Ai sensi del predetto articolo “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
Il reato in esame offende il bene giuridico della libertà morale, intesa sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione secondo motivi propri e della libertà di azione sulla base delle scelte effettuate autonomamente dal soggetto.
2. Le circostanze aggravanti della violenza privata
I casi di aumento di pena sono previsti dal secondo comma dell’articolo 610 c.p. (che rimanda all’art. 339 c.p.) e dal codice antimafia emanato nel 2011. Si riassumono nella seguente tabella le circostanze aggravanti relative al reato di violenza privata.
Articolo 339 del codice penale | È previsto un aumento di pena se la violenza è commessa: – Nel corso di pubbliche manifestazioni; – Con armi; – Da persona travisata; – Da più persone; – Con scritto anonimo; – Con intimidazione derivante da segrete associazioni reali o inventate; – Con utilizzo di oggetti contundenti. |
Codice antimafia | Le pene stabilite dall’art. 610 c.p., sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 dell’ art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva. |
3. Il soggetto attivo e il soggetto passivo
Trattandosi di reato comune il soggetto attivo può essere chiunque. Il soggetto passivo può essere soltanto la persona fisica, restando esclusa, quindi, la persona giuridica.
4. Elemento oggettivo del reato
L’elemento oggettivo del reato di violenza privata consiste nella condotta posta in essere dal soggetto agente che produce l’effetto di costringere il soggetto passivo a compiere una cosa o a tollerarla.
La condotta violenta o minacciosa dovrà corrispondere al mezzo utilizzato dal soggetto agente per indurre il soggetto passivo al compimento o all’accettazione di un fatto, senza questi possa utilizzare la propria libertà di autodeterminazione.
5. Elemento soggettivo del reato
L’elemento soggettivo del reato di violenza privata si rinviene, invece, nel dolo generico, ovvero nella coscienza e volontà da parte del soggetto agente di indurre qualcuno a fare o non fare qualcosa tramite minaccia o violenza.
6. Procedibilità per il reato di violenza privata
L’autorità giudiziaria, nel caso della violenza privata, procede d’ufficio per la persecuzione di siffatta tipologia di reato.
7. Ultime dalla Corte di Cassazione
“Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l’imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l’aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all’art. 572 cod. pen.).” (Cass. Sez. II penale, sentenza del 30 giugno 2020 n. 19545)
In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicchè il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un’offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all’art.572 cod. pen. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all’art. 572 cod. pen. (Cass. Sez. VI penale, sentenza del 6 maggio 2020 n. 13709)
La minaccia di far valere un diritto nascente da un accordo negoziale integra una condotta penalmente rilevante quando il contratto sul quale si fonda la pretesa non sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ. e l’esercizio del preteso diritto non sia conforme alla finalità prevista dall’ordinamento.(Fattispecie in tema di violenza privata – così qualificata in sede cautelare -, relativa ad accordi stipulati nell’ambito di un corso di formazione per la partecipazione ad un pubblico concorso, in cui il riconoscimento di borse di studio era condizionato all’assunzione di obblighi incidenti nella sfera personale e relazionale delle persone offese). Cass. Sez. II penale, sentenza del 12 marzo 2020 n. 9948)