L’atto di precetto

L’atto di precetto, redatto nelle forme previste dall’art. 480 c.p.c., ha come scopo quello di intimare al proprio debitore di pagare la somma contenuta nell’atto medesimo e basata su un titolo esecutivo. Ma quali sono le peculiarità di questo delicato strumento? A quali rigidi termini è sottoposto?

1. Nozione e definizione dell’atto di precetto

L’art. 479 c.p.c. pone come condizione di procedibilità dell’esecuzione giudiziaria, sui beni del debitore, la preventiva notifica dell’atto di precetto. Come anticipato nel libello introduttivo, consiste in una intimazione di pagamento da parte del creditore, che fissa a 10 giorni il termine massimo per adempiere al sollecito con contestuale avviso che in difetto verrà dato seguito all’esecuzione forzata.
Il precetto, quindi, consiste nell’ultimo atto stragiudiziale prima che la riscossione di quanto dovuto passi per le vie giudiziarie.
Altra condizione obbligatoria imposta dal predetto articolo è che insieme al precetto dovrà essere notificato anche il titolo esecutivo che dovrà a sua volta essere dotato dell’apposizione della formula esecutiva nei modi previsti dall’art. 475 c.p.c.

2. Contenuto e forma dell’atto di precetto

La forma dell’atto di precetto è disciplinata dall’art. 480 c.p.c. e prevede che, oltre all’intimazione precedentemente indicata, debba contenere anche:

  • Indicazione delle parti;
  • Invito a pagamento almeno nel termine di giorni 10;
  • Data di notifica del titolo esecutivo, se fatta separatamente;
  • Somma per cui si fa precetto ed indicazione delle spese.

Inoltre, al secondo comma del predetto articolo, è stato recentemente introdotto l’obbligo di dover avvisare la parte debitrice che può avvalersi di un organo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, per porre una soluzione alla sua situazione di sovraindebitamento, raggiungendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano per il consumatore.

3. Notifica dell’atto di precetto

Il nostro codice di procedura civile non prevede che la notifica dell’atto di precetto sia demandata a terzi. Infatti, il secondo comma dell’art. 479 c.p.c. prevede che il precetto debba essere notificato direttamente dal creditore.
Quando possibile, la notifica del precetto potrà essere effettuata al debitore anche tramite posta elettronica certificata.

4. Casi di inefficacia del precetto

L’efficacia del precetto è subordinata al rispetto dei termini espressamente previsti dal nostro ordinamento.
L’avvio del procedimento esecutivo non potrà avvenire prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di notifica dell’atto.
Il precetto, inoltre, perde efficacia qualora sia decorso il termine di giorni 90 dalla sua notifica senza che sia stato dato seguito all’avvio dell’esecuzione forzata.

5. Opposizione al precetto

Per il creditore che si vede recapitare un atto di precetto è prevista comunque la possibilità di proporre opposizione.
Se si vuole contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata dovrà essere proposta opposizione nelle forme previste dall’art. 615 c.p.c. ovvero mediante citazione a comparire dinanzi al giudice competente.
È bene chiarire che l’opposizione non genera una automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, che potrà invece avvenire, solo qualora il giudice rilevi il concorso di gravi motivi.
Con la citazione, quindi, a prescindere dalla sospensione dell’efficacia esecutiva, ci sarà l’apertura di un procedimento di cognizione.

6. Ultime dalla Corte di Cassazione

Il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l’eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest’ultimo), può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. (Cass. Civile Sez. VI, ordinanza del 28 settembre 2020, n. 20536)

Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall’importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l’eccezione di compensazione della parte precettata. (Cass. Civile Sez. II, sentenza del 20 aprile 2020, n. 7941)

Nell’espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà). (Cass. Civile Sez. III, sentenza del 30 settembre 2019, n. 24226)