L’ausiliario del Giudice

L’ausiliario del giudice non riveste un ruolo sempre necessario all’interno dei processi ma, quando previsto dalla legge, il giudice può avvalersi di questa figura sia per rendere il processo più celere, sia per sopperire alla propria mancanza di conoscenza in alcuni specifici settori che sono oggetto di causa (es. valutazione medico legale di un infortunato sul lavoro). Gli ausiliari di primaria importanza nel processo civile sono rappresentati dal consulente tecnico d’ufficio e dal custode giudiziario.
Il giudice quindi, quando a lui necessario, con apposita ordinanza nomina un suo ausiliario utile a garantire un miglior processo.
II fondamento normativo per la loro nomina, si rinviene negli artt. 61 e ss. del c.p.c.

1. Il Consulente Tecnico D’ufficio (CTU)

Per indicazione dell’art. 61 del codice di procedura civile quando è ritenuto necessario, il giudice può farsi assistere da professionisti esterni dotati di specifiche competenze tecniche.
In genere i professionisti che vengono chiamati dal giudice, per supportare il processo con le loro doti tecniche, fanno parte di categorie professionali dotate di albo.
Nel caso, ad esempio, di giudizio che ha come oggetto un risarcimento del danno derivante da infiltrazioni d’acqua il giudice, non avendo competenze tecniche sul caso, dovrà nominare un ingegnere per porre i quesiti per cui necessita una risposta al fine di dirimere la questione.
Lo stesso accade per questioni contabili ai commercialisti, per il settore medico ai medici ecc.
Il consulente sarà poi autorizzato a compiere le attività di indagine a lui utili per poter rispondere ai quesiti posti dal giudice (art. 62 c.p.c.).
Il CTU sarà poi obbligato a rinunciare all’accettazione dell’incarico nei casi in cui egli o persone a lui vicine abbiano interessi personali nella causa.
Nei casi di responsabilità con colpa grave il CTU va incontro ad importanti sanzioni di carattere penale.

1.1 La responsabilità del consulente tecnico d’ufficio (CTU)

L’incarico di consulente tecnico d’ufficio comporta anche l’assunzione di diverse responsabilità. Essenzialmente egli assume delle responsabilità che possono essere di carattere civile, penale o disciplinare.
Nell’adempimento del suo incarico, il consulente tecnico d’ufficio può incorrere in tre diverse forme di responsabilità:

a) CIVILE: ai sensi dell’art. 64 c.p.c., oltre alle disposizioni sulla responsabilità penale del CTU, all’ultimo comma stabilisce che «in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti»;

b) PENALE: per l’effetto dell’articolo 64 c.p.c. vengono estese al CTU le disposizioni del codice penale relative ai periti. Egli potrà quindi essere perseguito per il reato di rifiuto di ufficio legalmente dovuto (art. 366 c.p.) e il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.). Al secondo comma dell’art. 64 c.p.c. è prevista, poi, una specifica fattispecie contravvenzionale che sanziona «il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti»;

c) DISCIPLINARE: infine, per effetto dell’art. 19 disp. att. c.p.c., il Presidente del tribunale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, ha facoltà di promuovere procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti che «non hanno tenuto una condotta morale specchiata e non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti» . Le sanzioni irrogabili, nel caso in cui dovesse essere accertata una responsabilità disciplinare, sono: l’avvertimento; la sospensione dall’albo per un tempo non superiore all’anno; la cancellazione dall’albo;

2. Il custode giudiziario

Altra figura ausiliaria di rilievo è quella del custode giudiziario.
La figura del custode è prevista dall’art. 65 c.p.c. nei casi in cui sia necessaria l’amministrazione e la conversazione dei beni pignorati.
Questa figura dovrà custodire i beni affidati in custodia utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e viene ritenuto responsabile dei danni a lui imputabili.
La sua nomina è delegata al giudice o all’ufficiale giudiziario.

3. Altri ausiliari del giudice

L’art. 68 c.p.c., infine, lascia comunque impregiudicata la possibilità per il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario di farsi assistere comunque da gente ritenuta esperta di una determinata arte o professione.

4. Ultime dalla Corte di Cassazione

L’esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l’incarico, al consulente tecnico d’ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l’inerenza dell’attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell’ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell’immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l’aggiudicazione in sede esecutiva). (Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 18 settembre 2015, n. 18313)

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l’applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d’ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell’ambito di un’azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento). (Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 25 marzo 2015, n. 6019)

Al consulente tecnico d’ufficio avente l’incarico di stimare il valore delle quote pignorate di una società a responsabilità limitata, la cui attività comprenda l’assunzione ed amministrazione di una partecipazione in altra società, deve essere liquidato un compenso unitario, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, poiché la quota esprime una posizione contrattuale obiettivata ed ha un suo valore oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e deve pertanto essere configurata come oggetto unitario di diritti, sicché, nella valutazione della stessa, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico e non giustifica la liquidazione di un compenso distinto per ogni stima compiuta, potendo, piuttosto, la molteplicità delle operazioni rilevare nell’ambito dei valori minimi e massimi fissati per lo scaglione di riferimento. (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza del 30 novembre 2017, n. 28766)