L’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall’imprenditore “in bonis” che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell’art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un’azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 21009
L’azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall’esecutato contro l’agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R. a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 25 agosto 2020, n. 17661
Il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate – fino a che il giudizio d’impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante – resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini non solo con riguardo all’opposizione all’esecuzione, ma anche alle domande di restituzione delle somme riscosse in ragione dell’esecuzione e di responsabilità aggravata derivante dall’aver proceduto “in executivis” illegittimamente). Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 21 luglio 2020, n. 15449
In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 9 luglio 2020, n. 14598
In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l’elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell’opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l’eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata. Cass. Civ. Sez. VI-III, ordinanza del 1 luglio 2020, n. 13430
Il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall’art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare). Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 13 novembre 2019, n. 29327
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile – anche di ufficio – dal giudice dell’esecuzione. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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Qualora, pendendo un’opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo – sospenda l’esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l’estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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La proposizione al giudice dell’opposizione a precetto di un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all’opponente – per consumazione del potere processuale – di richiedere al giudice dell’esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell’opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell’efficacia del titolo proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l’esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell’opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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Tra l’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Cass. civile, Sez. III, sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285
In sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l’opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tunc” dell’esecuzione. Cass. civile, Sez. II, sentenza del 9 agosto 2019, n. 21240
Il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c.). Cass. civile, Sez. Unite, sentenza del 23 luglio 2019, n. 19889
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l’opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie). Cass. civile, Sez. VI, ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13111
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. Cass. civile, Sez. Lavoro, ordinanza del 8 novembre 2018, n. 28583
L’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell’esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell’esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l’atto sia depositato nel fascicolo dell’esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l’inserimento dell’atto nel fascicolo dell’esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell’opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell’esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
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La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 11 ottobre 2018, n. 25170
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all’appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all’esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire “in executivis” nelle forme di cui agli artt. 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge. Cass. civile, Sez. VI-II, ordinanza del 18 settembre 2017, n. 21568
La conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell’istanza sospensiva proposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, permanendo l’interesse dell’opponente ad una decisione sull’insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza del 7 settembre 2017, n. 20924
In sede di opposizione all’esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tunc” dell’esecuzione. Cass. civile, Sez. VI-III, ordinanza del 6 settembre 2017, n. 20868
In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum”, che, nell’opposizione all’esecuzione, investono l’”an” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell’opposizione agli atti esecutivi, investono il “quomodo”, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erronea la valutazione effettuata dal giudice di merito, che aveva ritenuto essere stata proposta una opposizione agli atti esecutivi, perché era stato impugnato l’avviso di espropriazione di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, vertendosi, invece, in materia di opposizione all’esecuzione, essendo la domanda rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in conseguenza dell’estinzione del credito per effetto della pronuncia del provvedimento di esdebitazione di cui all’art. 142 l. fall.). Cass. civile, Sez. Lavoro, sentenza del 26 maggio 2017, n. 13381
In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell’esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand’anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 9 agosto 2016, n. 16649
Avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorchè essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un’azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 4 agosto 2016, n. 16281
In tema di procedimento esecutivo, la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l’esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell’art. 51 l. fall., attiene al diritto di procedere all’esecuzione forzata (individuale) e non semplicemente alla regolarità di uno o più atti della procedura ovvero alle modalità di esercizio dell’azione esecutiva, sicchè va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all’art. 617 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 15 luglio 2016, n. 14449
Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull’opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all’esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell’impugnazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 22 giugno 2016, n. 12888
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l’esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest’ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all’opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest’ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo). Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 16 giugno 2016, n. 12415
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 14 giugno 2016, n. 12150
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza del 18 febbraio 2015, n. 3277
Nell’espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza del 18 novembre 2014, n. 24550
In sede di opposizione all’esecuzione, come l’opponente può contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata adducendo una ragione di impignorabilità del bene staggito (nella specie, il suo conferimento ad un fondo patrimoniale) sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale od al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall’applicazione dell’art. 192 cod. pen., qualora il fondo sia stato costituito dall’autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all’opposizione all’esecuzione che si fondi sull’impignorabilità di beni che siano oggetto di queste. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. ha dichiarato l’inammissibilità della stessa, senza esaminarla nel merito, in ragione del mancato esperimento, in separata sede, delle contestazioni sull’inopponibilità del fondo patrimoniale derivanti dalla prospettazione della sua inefficacia ai sensi dell’art. 192 cod. pen.). Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 31 ottobre 2014, n. 23158
L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.). Cass. civile, Sez. VI-III, sentenza del 22 ottobre 2014, n. 22484
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 13 maggio 2014, n. 10326
Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora “sub iudice” nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione – inerendo l’esistenza del diritto ad agire “in executivis” – può assumere legittimamente la forma dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell’esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell’opposizione adottata dal giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio – invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. – dell’ingiunzione di “pagare senza dilazione” e dell’avvertimento del diritto del debitore “di proporre opposizione”, in mancanza della quale il decreto “diverrà esecutivo”, avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 29 gennaio 2014, n. 1984
Ai sensi dell’art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all’esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell’art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all’art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione, senza che assuma rilievo che l’opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell’usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all’esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l’art. 7 cit. esclude l’operatività del foro erariale. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza del 24 gennaio 2014, n. 1465
In sede di opposizione all’esecuzione nel caso in cui l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell’opposizione, in quanto solo l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello o davanti al giudice di rinvio. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 21 gennaio 2014, n. 1123
La denuncia dell’erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo, l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 14 novembre 2013, n. 25638
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del “credito per cui si procede” e, quindi, dell’importo del credito di cui al pignoramento e non dell’importo del credito di cui al precetto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 23 agosto 2013, n. 19488
Nel giudizio di opposizione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuare l’esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l’estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza del 31 maggio 2013, n. 13811
Il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 12 aprile 2013, n. 8936
In tema di esecuzione forzata, la contestazione dell’intimato concernente le spese indicate in precetto (asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore), investe il diritto sostanziale del creditore all’adempimento dell’obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione, e non agli atti esecutivi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 12 marzo 2013, n. 6102
Oggetto dell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell’ampia formulazione di quest’ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. che investe, invece, il “quomodo” di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, applicando l’art. 616 c.p.c., nella formulazione risultante dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, aveva sancito d’ufficio, l’inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado resa in una controversia ex art. 615 c.p.c.). Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 27 novembre 2012, n. 20989
Ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità e sia iniziata sulla base di tale sentenza l’esecuzione, è ammissibile l’opposizione all’esecuzione che faccia valere la mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio, essendo questo un fatto modificativo successivo alla pronuncia che incide su uno degli elementi costitutivi della prestazione e rilevando il giudicato solo a situazione normativa e fattuale immutata. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza del 4 luglio 2012, n. 11169
In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti c.p.c., nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell’entità complessiva del credito, nonché dell’eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand’anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che la sentenza resa in un’esecuzione promossa sui beni del terzo, a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente la suddetta determinazione, senza che sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto, è “inutiliter data”, e la conseguente nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 29 dicembre 2011, n. 29748
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all’esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell’obbligo di corrispondere l’importo dell’assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista, senza possibilità di introdurre censure riguardanti l’interpretazione di norme di legge (come quelle di cui agli artt. 6 e 9 legge n. 898 del 1970), la cui applicazione è coperta dalla definitività del provvedimento posto a fondamento dell’azione esecutiva. Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 10 novembre 2011, n. 23471
La diversità tra l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l’opposizione di cui all’art. 512 c.p.c., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altra il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 c.p.c. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l’opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l’intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d’invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l’ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l’ “an exequendum”, ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall’art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22310
Mentre con l’opposizione all’esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell’impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l’esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio non solo l’inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 14 ottobre 2011, n. 21293
Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale duplice indicazione non fosse stata operata, non potendosi pertanto provvedere sull’eccezione di non integrità del contraddittorio, attesa soprattutto la necessità di verificare che la lamentata pretermissione si fosse verificata con riferimento a creditori che avevano assunto la qualità di intervenuti prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione). Cass. civile, Sez. III, sentenza del 5 settembre 2011, n. 18110
La solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell’opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell’integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell’intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio d’appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 30 agosto 2011, n. 17795
L’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall’opponente nel corso del giudizio. L’esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all’esecuzione. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere – con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione – di verificare l’idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l’accertamento dell’idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione. Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza del 28 luglio 2011, n. 16610
In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all’esecuzione forzata, la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al “quantum” ed in “parte qua”, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 3 maggio 2011, n. 9698
Il giudizio di opposizione all’esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell’opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell’opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 15 febbraio 2011, n. 3688
L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod.proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 8 febbraio 2011, n. 3056
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l’eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall’opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell’opposizione).
Cass. civile, Sez. III, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1328
A norma dell’art. 616 c.p.c. – nel testo sostituito dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69 -, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l’eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all’udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell’esecuzione. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 19 gennaio 2011, n. 1152
L’interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, anche quando non derivi da una pronuncia passata in giudicato ma consista nella statuizione sulle spese di lite contenuta in un provvedimento cautelare (nella specie di rigetto), trattandosi comunque di un titolo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 14 gennaio 2011, n. 760
La vendita forzata trasferisce all’acquirente, ai sensi dell’art. 2919 c.c., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l’espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l’opposizione all’esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l’espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o “pro quota” all’opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all’aggiudicatario del bene, del potere di procedere all’esecuzione. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 12 gennaio 2011, n. 517
Anche a seguito dell’intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) è sottratto all’operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un’attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento.
Cass. civile, Sez. III, sentenza del 9 giugno 2010, n. 13928
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche a seguito della novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, la sospensione anzidetta continua a non trovare applicazione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) a tutte le opposizioni in materia esecutiva, alla stregua della interpretazione dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato dal predetto art. 3), al quale deve attribuirsi portata omnicomprensiva là dove dispone che detta sospensione non riguarda i “procedimenti di opposizione all’esecuzione”, tra i quali resta incluso, pertanto, anche quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la cui tipicità era apprezzabile anche nel regime previgente ed è stata soltanto ribadita dalla novella anzidetta. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 27 aprile 2010, n. 9998
L’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall’art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall’art. art. 29 della L. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992, alle Commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario. Cass. civile, Sez. Unite, sentenza del 9 novembre 2009, n. 23667
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo efficacia di giudicato, stante la mancanza di contenuto decisorio, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo, desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 c.p.c. Ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel procedimento di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l’esperibilità di un’autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 14 luglio 2009, n. 16369
Posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’”an” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire “in executivis”, l’opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell’atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi. Cass. civile, Sez. III, sentenza del 5 maggio 2009, n. 1029
Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a precetto fondato su titoli – un decreto ex art. 342 ter c.c. e un’ordinanza ex art. 708, terzo comma, c.p.c. – emessi in un giudizio, non ancora definito, di separazione tra coniugi, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace e cassato la sentenza con cui il primo giudice aveva erroneamente negato la sua competenza applicando il criterio di determinazione del valore previsto dall’art. 13, primo comma, c.p.c., con riferimento all’importo dell’assegno mensile considerato per due anni). Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 9784 del 24 aprile 2009
L’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall’art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione forzata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 26 marzo 2009, n. 7360
Quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all’esecuzione, Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 5396 del 5 marzo 2009
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. l’impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale, il termine per appellare la relativa sentenza non è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 475 del 13 gennaio 2009
Il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell’assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l’intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell’obbligo risarcitorio del danneggiante). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24752 del 7 ottobre 2008
L’omesso rilievo, nella sentenza che decide sull’opposizione esecutiva, dell’erronea qualificazione, da parte del ricorrente, dell’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all’esecuzione (nella specie per avere il ricorrente contestato il diritto del creditore procedente ad introdurre nei suoi confronti un secondo procedimento esecutivo quale esatto duplicato di altro precedentemente introdotto), integra un vizio di violazione di norme sul procedimento, decisivo soltanto nei limiti in cui comporti concrete conseguenze sul contenuto della decisione, per aver impedito l’esame nel merito della domanda, ma non quando il merito sia stato esaminato e la relativa decisione sia conforme a diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell’omissione, per avere la sentenza affrontato e risolto con logica ed adeguata motivazione il merito dell’opposizione, evidenziando la sostanziale legittimità di più pignoramenti gravanti sugli stessi beni). Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 18 settembre 2008, n. 23847
Il potere di cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell’assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l’intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell’obbligo risarcitorio del danneggiante).
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Nel giudizio di opposizione all’esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l’esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell’opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell’opposizione, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado d’appello. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22402 del 5 settembre 2008
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata in executivis dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l’esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l’appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell’azione esecutiva esercitata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10676 del 24 aprile 2008
La denuncia dell’errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13069 del 5 giugno 2007
La compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all’esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest’ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9912 del 24 aprile 2007
Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dopo il materiale compimento dell’esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (fattispecie in cui l’azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l’esecuzione era stata completata). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8061 del 31 marzo 2007
Nelle cause e nei procedimenti indicati dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6940 del 22 marzo 2007
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell’ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull’erroneo presupposto della violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all’esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 977 del 17 gennaio 2007
La sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell’opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell’opposizione perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva. Ne consegue che l’eventuale sopravvenienza delle condizioni dell’azione esecutiva non può configurarsi come un fatto principale e, quindi, come un’eccezione, rispetto ai fatti costituivi della domanda proposta con l’opposizione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20634 del 22 settembre 2006
Con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all’esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto. (Nella specie l’opponente era stato condannato da un lodo arbitrale al pagamento di una somma e aveva effettuato il pagamento di oltre settecento milioni di lire al fine di ottenere la sospensione della esecutività del lodo; in sede di appello, a seguito della declaratoria di nullità parziale del lodo, la somma dovuta era stata ridotta a poco più di cinquecento milioni di lire; la S.C., nel confermare la sentenza del giudice di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta dal debitore, ha precisato che la ripetibilità della somma versata in eccedenza poteva essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione del titolo sostitutivo del lodo). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8928 del 18 aprile 2006
Nelle controversie relative ad opposizione all’esecuzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all’esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., senza che si applichi la sospensione indicata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5684 del 15 marzo 2006
In tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall’opposizione all’esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell’espropriazione forzata di crediti, avviene con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell’opposizione all’esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell’opposizione agli atti esecutivi. (Fattispecie relativa a opposizione agli atti esecutivi proposta da P.A. — Università — sottoposta a esecuzione in relazione a debito condominiale, senza aver ricevuto preventiva notifica del titolo esecutivo, avendo il creditore notificato il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo al solo condominio debitore). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4507 del 28 febbraio 2006
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai giudizi in materia di opposizione all’esecuzione forzata, nozione da intendere nel senso più ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1331 del 24 gennaio 2006
L’opposizione avverso la cartella esattoriale rivolta alla riscossione delle spese di custodia liquidate dal giudice dell’esecuzione penale in favore del custode di un autoveicolo sequestrato e successivamente confiscato dal giudice penale deve essere proposta nelle forme degli artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice competente, che, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, è il tribunale in composizione monocratica e non il giudice di pace. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21841 del 10 novembre 2005
Con riferimento al gravame esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l’individuazione deve essere fatta sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, nel caso di opposizione di terzo all’esecuzione, ai fini dell’impugnazione non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18356 del 16 settembre 2005
Proposta opposizione avverso il precetto intimato sulla base di sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale sprovvista di clausola di provvisoria esecuzione, è irrilevante la sopravvenuta esecutività, nel corso del giudizio di opposizione, della sentenza penale, atteso che non viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, che è dotato di autonoma rilevanza ed implica l’accertamento dell’esistenza del titolo esecutivo all’atto dell’intimazione del precetto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18355 del 16 settembre 2005
Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15036 del 15 luglio 2005
In tema di opposizione all’esecuzione, ravvisabile anche nell’ipotesi in cui le contestazioni sollevate dall’opponente, pur concernendo il quomodo dell’azione esecutiva, investano l’an della stessa, nel senso che il debitore abbia fatto valere l’impossibilità giuridica o di fatto di procedere ad esecuzione forzata secondo le modalità concretamente prospettate, non è ammissibile una tesi difensiva dell’opponente fondata su un diritto non ancora costituito. (Nella specie, il proprietario di un edificio si era opposto all’esecuzione della sentenza di condanna alla rimozione di una condotta fognaria da lui costruita su un fondo confinante, facendo valere l’interclusione del proprio fondo, e quindi la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva: la S.C., in applicazione del predetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e l’aveva dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e, pronunciando nel merito, l’ha rigettata, rilevando che l’opponente non aveva chiesto la costituzione coattiva della servitù). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14582 del 12 luglio 2005
Nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l’estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, sicché egli è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possano comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo. Ne deriva che nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria, perché per assumere tale qualità deve avere interesse all’accertamento della estinzione del suo debito — come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia respinto l’istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l’inoppugnabilità di detta ordinanza — per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode, ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell’ordinanza di assegnazione, se non ne è stata sospesa l’efficacia a seguito dell’opposizione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14106 del 1 luglio 2005
Il terzo detentore di bene immobile per un titolo derivato da colui nei cui confronti il proprietario ha ottenuto, per occupazione abusiva, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ove sostenga di detenere l’immobile in virtú di un titolo autonomo, come tale non pregiudicato da detta sentenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2279 del 4 febbraio 2005
La competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, proposta prima dell’inizio di essa (art. 615, primo comma, c.p.c.), preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell’art. 413 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo). Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell’instaurazione dell’opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui – in contrasto con l’art. 25, primo comma, Costituzione – di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 841 del 18 gennaio 2005
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe — determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione che, a fronte di una esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo e della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con pronuncia di cessazione della materia del contendere, aveva dato atto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale si era intrapresa l’esecuzione). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22430 del 29 novembre 2004
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell’interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell’operatività di detta esclusione) che l’esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14601 del 30 luglio 2004
Ove nel giudizio di opposizione all’esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l’esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell’opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell’esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11449 del 23 luglio 2003
In tema di procedimento di esecuzione, non è configurabile un tertium genus oltre ai rimedi dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, essendo questi ultimi tipici e completi per il sistema processuale della tutela creditoria in executivis. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha rigettato la tesi del ricorrente volta ad accreditare la configurabilità di una opposizione agli atti esecutivi «atipica», ontologicamente diversa da quella ex art. 617 c.p.c. là dove svincolata dai termini di decadenza ivi previsti). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9394 del 11 giugno 2003
In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell’ingiunzione di pagamento, che nell’esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6448 del 23 aprile 2003
In caso di costituzione di ipoteca a favore di un debito altrui, se il terzo datore di ipoteca aliena i beni sui quali grava la garanzia reale, l’opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli nella qualità di terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse se dal precetto non si evince l’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti in relazione a beni diversi da quelli ipotecati, in quanto l’espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato, ed a subirla non sarà il terzo datore di ipoteca, alienante, ma l’acquirente del bene ipotecato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5507 del 8 aprile 2003
Il soggetto contro il quale è iniziata un’esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.c., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l’hanno preceduta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5368 del 5 aprile 2003
L’opposizione all’esecuzione in corso si propone (art. 615, secondo comma) con ricorso al giudice dell’esecuzione (qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo) e va, in tal caso, notificata al creditore procedente insieme con il decreto del giudice dell’esecuzione che fissi l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé (e ciò nel termine perentorio che il giudice dell’esecuzione abbia stabilito), notificazione che ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione. Ne consegue che, qualora il creditore procedente abbia azionato il processo esecutivo (mercé notificazione del precetto) dichiarandosi difensore di sé stesso — e stante, per l’effetto, la coincidenza tra parte e difensore — non si pone alcuna questione se il ricorso debba essere notificato alla parte personalmente, ovvero possa esserlo al suo procuratore, trattandosi, in tal caso, di notificare, puramente e semplicemente (come accaduto nella specie), il ricorso alla parte. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4379 del 25 marzo 2003
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio (nella specie l’opponente non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli e contrastanti con le ingiunzioni azionate nei suoi confronti, né aveva offerto in comunicazione i documenti idonei al rilievo ex officio di questi giudicati, producendo le relative sentenze dopo alcuni anni dal loro deposito). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3477 del 7 marzo 2003
Il giudizio di opposizione all’esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche — perciò — se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l’opposizione può essere proposta senza l’osservanza della forma stabilita dall’art. 615, c.p.c. — quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull’oggetto dell’opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi — sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l’atto che lo instaura. (Nella specie, concernente un’espropriazione presso terzi, l’opposizione era stata proposta oralmente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore procedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell’opposizione e del provvedimento con il quale l’opponente era stato invitato a formalizzare l’opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l’udienza per la trattazione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 571 del 16 gennaio 2003
In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all’esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 c.p.c., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell’opposizione e non dell’esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione o di restituzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13757 del 20 settembre 2002
Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposto dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell’ufficio giudiziario al quale appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l’esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest’ultimo giudice. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11995 del 8 agosto 2002
Qualora l’opposizione all’esecuzione sia proposta nel corso dell’udienza del procedimento esecutivo, non è necessaria la notifica del decreto di cui all’art. 615, secondo comma, c.p.c., atteso che il contraddittorio è ritualmente instaurato con la conoscenza dell’udienza di comparizione da parte del difensore del creditore procedente presente o, in sua assenza, dalla comunicazione da parte della cancelleria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11659 del 3 agosto 2002
La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l’individuazione dell’oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell’art. 479 c.p.c.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10569 del 19 luglio 2002
La parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo, può proporre opposizione all’esecuzione per chiedere che sia accertato che l’altra non ha diritto a proseguire l’esecuzione forzata per avere, in pendenza del processo esecutivo, ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta; la pronuncia può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo, se il successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e, comunque, non ha l’effetto di togliere al successore il diritto di tornare ad iniziare il processo esecutivo sulla base dello stesso titolo, se in seguito lo voglia. (Sulla base di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione della parte esecutante a procedere all’esecuzione forzata per la demolizione di una canna fumaria, avendo venduto l’immobile, a tutela della cui proprietà era stata ordinata la demolizione ed avendo i nuovi titolari del bene manifestato la loro intenzione che il processo non proseguisse). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9211 del 6 luglio 2001
In forza del principio secondo il quale l’esecuzione forzata deve essere normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 c.p.c.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme dovute dal convenuto garantito in relazione al titolo fatto valere, deve tenere indenne quest’ultimo anche dalle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il debitore principale è tenuto a rimborsargli), a meno che egli non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore stesso a mente dell’art. 1180 c.c. prima della notifica del precetto, ovvero non abbia tempestivamente fornito la provvista al garantito, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico, sicché non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese del precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand’anche non esplicitamente richieste. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7784 del 18 giugno 2001
La competenza a decidere l’opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all’esecuzione; spetta invece al giudice dell’esecuzione se investe il quomodo dell’azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7399 del 30 maggio 2001
La contemporanea proposizione, con unico ricorso, di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non sposta la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che l’opposizione proposta davanti al giudice dell’esecuzione che sia diretta contestualmente a negare sia la regolarità formale dell’atto, sia il diritto all’esecuzione, spetta per la prima parte, integrante opposizione agli atti esecutivi, alla competenza per materia del giudice dell’esecuzione, mentre resta soggetta, per la seconda parte, costituente opposizione all’esecuzione, ai comuni criteri di competenza per valore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5685 del 18 aprile 2001
La denuncia dell’esistenza di un limite legale all’esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore (nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950) si configura come opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 c.p.c., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall’E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex art. 14 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l’applicazione del suddetto principio). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5077 del 5 aprile 2001
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l’opposizione all’esecuzione investe l’an dell’azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l’esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l’esecutato deduca la nullità dell’apposizione della formula esecutiva al titolo notificato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3400 del 8 marzo 2001
L’opposizione al precetto fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell’indennità per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615, primo comma, c.p.c. e 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, davanti alle sezioni specializzate agrarie, dotate di competenza generale ed esclusiva in materia di contratti agrari (alla quale apportano limitata deroga l’eccezione espressa formulata dal secondo comma dello stesso art. 9, in tema di affrancazione delle enfiteusi rustiche, e quelle risultanti dal sistema, in ragione dell’attribuzione di assorbente competenza per materia ad altro giudice). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15523 del 7 dicembre 2000
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. Né d’altro canto rileva che il locatore ometta di notificare al terzo detta sentenza di condanna e il precetto, conosciuti pertanto solo al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, essendo soltanto lui che può adempiere l’obbligo di restituire il bene al locatore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15083 del 22 novembre 2000
Il giudizio conseguente all’opposizione all’esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all’uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14554 del 9 novembre 2000
Nell’esecuzione forzata condotta su beni già sottoposti ad ipoteca dal dante causa a garanzia del debitore originario, il terzo acquirente nei confronti del quale si svolga l’esecuzione stessa può far valere, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, le ragioni che sarebbero spettate al proprio dante causa verso tutti gli altri fideiussori del debitore originario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9887 del 27 luglio 2000
Il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all’alienante, l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4856 del 14 aprile 2000
Il terzo pignorato è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione per far valere la dichiarata improcedibilità del processo esecutivo nei confronti del suo creditore, sopravvenuta all’ordinanza di assegnazione di tale credito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1339 del 7 febbraio 2000
L’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d’ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1337 del 7 febbraio 2000
Le opposizioni all’esecuzione che si possono svolgere nell’espropriazione presso terzi sono caratterizzate dall’oggetto, costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo o del credito e per impignorabilità dei beni. Consegue che gli unici soggetti legittimati a proporre l’opposizione sono il debitore esecutato o il creditore e non il terzo che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 543 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 687 del 21 gennaio 2000
In tema di opposizioni proposte in sede di esecuzione forzata, qualora il giudice di primo grado abbia (come nella specie) erroneamente qualificato la doglianza come «opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c.», si rende necessario, in sede di giudizio di legittimità — previa rilevazione di un errore che, nella sua patente contraddittorietà, si risolve in una sostanziale mancata qualificazione dell’opposizione proposta —, procedere ad autonoma qualificazione dell’opposizione stessa, tanto ai fini del merito, quanto a quelli della stessa ammissibilità dell’impugnazione, senza tener conto della terminologia adottata dalla parte, e considerato ancora che uno stesso atto di opposizione può sottendere entrambe le forme di opposizione, tanto all’esecuzione quanto agli atti esecutivi. Ne consegue che, nella parte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato su di una opposizione all’esecuzione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (potendo quel provvedimento essere legittimamente impugnato soltanto con l’appello), mentre, con riferimento alla eventuale parte contenente una vera e propria opposizione agli atti esecutivi (legittimamente ricorribile ex art. 111 Cost.), la Corte è, preliminarmente, chiamata ad una verifica di ammissibilità, sotto il profilo della tempestività, dell’opposizione stessa attraverso un esame diretto degli atti del processo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12696 del 16 novembre 1999
Sia per l’opposizione all’esecuzione che per l’opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, le forme previste dagli artt. 615 secondo comma e 617 secondo comma c.p.c. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti di opposizione predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l’opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell’opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell’art. 618 c.p.c. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10187 del 15 ottobre 1998
In tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell’esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l’espropriazione intrapresa possa continuare. Quando, invece, il giudice dell’esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dall’opposizione agli atti esecutivi, ma dall’opposizione all’esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronunzia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l’annullamento dell’atto cui l’opposizione è rivolta è conseguenza mediata di quell’accertamento. (La S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di dichiarare improponibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, sul presupposto che la parte istante sarebbe stata priva di un titolo che le consentisse di procedere all’esecuzione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10028 del 9 ottobre 1998
Nel vigore dell’art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se l’opposizione all’esecuzione per il rilascio dell’immobile è proposta dal debitore per sostenere che l’esecuzione non può essere promossa o proseguita perché egli ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento e questa non è stata pagata e se la controversia si incentra sul punto dell’avere o no il debitore diritto a tale indennità non si è in presenza di due distinte cause — una di opposizione all’esecuzione e l’altra sulla spettanza del diritto all’indennità —, ma di una sola causa di opposizione all’esecuzione, la cui cognizione spetta non al giudice competente per valore (o materia) in relazione al diritto per cui si procede, ma al pretore quale giudice competente a conoscere della controversia sulla spettanza dell’indennità. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6055 del 17 giugno 1998
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29 anche l’opposizione all’esecuzione per rilascio di un fondo rustico spetta alla competenza della sezione specializzata agraria se l’opponente assume di detenerlo in qualità di componente di una famiglia coltivatrice e di non aver partecipato al giudizio di cessazione del contratto di affitto svoltosi tra il concedente e un altro componente della famiglia, perché la questione involge l’applicazione dell’art. 48 legge 3 maggio 1982, n. 203, e solo apparentemente i limiti del giudicato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3735 del 10 aprile 1998
La contestazione del debitore il quale sostenga che con l’atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte, si configura come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il cui esame nel merito non può essere dichiarato assorbito dal rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi fatta valere contestualmente dallo stesso debitore.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2638 del 10 marzo 1998
L’opposizione all’esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell’ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l’ordinanza di assegnazione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10259 del 20 ottobre 1997
Nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l’estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione del relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato è parte necessaria nei processi di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall’opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9571 del 1 ottobre 1997
Il terzo indicato nell’art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all’esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (ovvero del terzo assoggettato all’esecuzione), con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all’esecuzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7170 del 2 agosto 1997
In tema di esecuzione per rilascio, già iniziata sulla base di titolo costituito da ordinanza di reintegrazione nel possesso, l’opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., mentre abilita, senz’altro, il giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione, deve, nel merito essere conosciuta dal giudice competente, anche per valore, da identificarsi in base alla dichiarazione di cui all’art. 14 c.p.c. ancorché resa solo implicitamente. Ne consegue che ove l’opponente abbia fatto istanza al pretore adito di provvedere sulla sospensione e di rimettere la causa al tribunale ratione valoris, tale seconda parte dell’istanza stessa equivale alla suddetta dichiarazione implicita di valore eccedente la competenza del giudice adito con l’opposizione ed impedisce l’operatività della presunzione (di competenza di tale giudice) di cui all’ultima parte del primo comma del citato art. 14, applicabile solo quando manchi la indicazione o dichiarazione di valore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4234 del 14 maggio 1997
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione all’esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre né l’applicabilità dell’art. 51 l. fall. (in quanto oggetto dell’esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi), né dell’art. 24 l. fall. (trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6968 del 1 agosto 1996
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all’esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la conseguenza che non è legittimato attivamente all’indicata opposizione il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9219 del 1 settembre 1995
L’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 c.c. è quella con la quale il debitore contesta l’azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, della esercitabilità dell’azione esecutiva. In essa non rientra quindi l’ipotesi in cui, senza contestare l’esistenza originaria del titolo esecutivo, si faccia valere la sua mancata produzione nel processo, poiché in siffatta ipotesi, non richiedendosi tale produzione ai fini della verifica delle condizioni dell’azione esecutiva, si introduce una contestazione non dell’azione esecutiva ma del modo attraverso il quale essa è condotta, che configura opposizione agli atti esecutivi, da promuoversi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6072 del 30 maggio 1995
Il proprietario acquirente di un bene sottoposto da un istituto di credito fondiario ad esecuzione forzata, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario, ha diritto di far valere l’estinzione del credito mediante opposizione all’esecuzione, anche quando non ha notificato all’istituto di credito la comunicazione del suo acquisto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3910 del 3 aprile 1995
Per le cause di opposizione all’esecuzione promosse ad esecuzione iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione è circoscritta alla prima fase del processo, fino all’eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione, mentre la fase cognitiva vera e propria è riservata al giudice competente per valore ex art. 17 c.p.c., salva la ricorrenza di un’ipotesi specifica di competenza per materia dello stesso giudice investito per l’esecuzione (ad esempio in tema di controversie di lavoro e previdenziali, agrarie, di locazione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9687 del 16 novembre 1994
La competenza sulla opposizione alla esecuzione si determina anche secondo i generali criteri per materia, dovendosi escludere che l’applicabilità di questi criteri sia esclusa dal riferimento al solo criterio della competenza per valore contenuto nell’art. 616 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7173 del 1 agosto 1994
L’art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento ovvero della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria con la conseguenza che è venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409 n. 2 c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato, senza che, quindi, possa trovare applicazione l’art. 618 bis c.p.c., tal ché la competenza per l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo rustico, spetta alla sezione specializzata agraria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 195 del 10 gennaio 1994
In tema di opposizione all’esecuzione, quando questa non sia stata iniziata, ancorché si tratti di esecuzione per rilascio di immobile, la competenza deve essere determinata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 615, primo comma e 27 c.p.c., secondo i normali criteri della materia, del valore e del territorio. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia motivata dalla mancata corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale alla quale il conduttore ritiene di aver diritto, la competenza deve essere attribuita al pretore, unico giudice funzionalmente competente a decidere la questione della spettanza e della quantificazione della indennità suddetta, ai sensi dell’art. 45, terzo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6135 del 2 giugno 1993
In tema di espropriazione forzata legittimati passivi e litisconsorti necessari nelle cause di opposizione all’esecuzione sono soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano compiuto singoli atti del procedimento, diversamente dalle cause di opposizione agli atti esecutivi in cui sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari non solo il creditore procedente, ma anche i creditori intervenuti e tutti gli altri interessati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5146 del 8 maggio 1991
Quando il soggetto, nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento, deduca di non essere il soggetto destinatario dell’azione esecutiva, si è in presenza di una opposizione alla esecuzione ed il giudice è investito del potere di interpretazione del titolo in forza del quale si procede, anche se si tratti di titolo giudiziale, con la conseguenza in caso di accoglimento della opposizione che la decisione non può limitarsi all’affermazione della invalidità degli atti attraverso i quali si è avviato o si svolge il processo esecutivo, dovendo contenere la dichiarazione che il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel determinato titolo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti l’esecuzione è stata preannunciata o esercitata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10081 del 15 ottobre 1990
Il giudizio di opposizione, instaurato dal debitore contro esecuzione intrapresa dal creditore e poi, a seguito del fallimento di quest’ultimo, proseguita dal curatore, non resta attratto nella competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di controversia inerente a diritto già esistente nel patrimonio del fallito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9742 del 26 settembre 1990
L’opposizione all’esecuzione per il rilascio di un immobile, ancorché proposta prima dell’inizio dell’esecuzione medesima, deve essere proposta davanti al giudice del luogo dove è sito l’immobile che è indicato nel precetto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9352 del 11 settembre 1990
Qualora la parte, alla quale sia stato notificato il precetto, proponga opposizione deducendo che la somma richiesta è superiore a quella effettivamente dovuta, si verte in tema di opposizione all’esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, la quale concerne la regolarità formale del titolo e quindi non può attenere al quantum della pretesa; in tal caso, il valore della causa si determina, non in base alla somma contestata, ma, alla stregua del criterio stabilito dall’art. 17 c.p.c., con riferimento all’importo totale del credito per cui si procede, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, ancorché la contestazione riguardi interessi o voci di spesa maturati successivamente al rilascio del titolo esecutivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5043 del 29 maggio 1990
Con riguardo al preavviso e precetto di rilascio di immobile in locazione, intimati in base ad un verbale di conciliazione esecutivo, per il mancato pagamento di canoni già scaduti, la deduzione da parte dell’intimato della nullità del detto verbale per inosservanza della legge n. 342 del 1978, come dell’avvenuto pagamento dei canoni, dà luogo ad un’opposizione all’esecuzione, la cui competenza si determina a norma dell’art. 17 c.p.c. in base al valore del credito per cui si procede e così in base all’importo della somma che nel precetto è stata indicata come dovuta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2233 del 17 marzo 1990
Con riguardo all’esecuzione forzata per il rilascio di immobile in ipotesi di «generica» finita locazione, ai fini della determinazione del giudice competente per materia o valore in ordine all’opposizione al precetto con la quale si contesta il diritto del locatore a procedere all’esecuzione, la competenza va determinata non secondo la L. n. 392 del 1978, e conseguentemente non appartiene per materia al pretore, bensì secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di rito. Pertanto, ai fini suddetti, va considerato, ai sensi del secondo comma dell’art. 12 c.p.c. in relazione al primo comma dell’art. 17 c.p.c., il valore dell’ammontare del fitto per un anno (o per il periodo controverso) e, nel caso di controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 30 luglio 1984, n. 399, se detto valore sia o no superiore a lire cinque milioni (conseguendone, rispettivamente, la competenza del tribunale o del pretore). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 437 del 19 gennaio 1987
Con riguardo all’esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all’opposizione all’esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l’unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato in base all’enunciato principio la statuizione del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittimato all’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’occupante di un immobile, cui era stato intimato il rilascio sulla base di un provvedimento di sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso e che assumeva di avere stipulato con il locatore-esecutante un autonomo contratto di locazione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6330 del 14 dicembre 1985
L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi formulate nel corso del procedimento esecutivo possono essere proposte anche oralmente in udienza, non essendo richieste a pena di nullità le forme di cui agli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c.; in tali casi la notificazione dell’atto di opposizione si considera effettuata alle controparti, rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza nella quale l’opposizione è proposta, per cui l’opposto, se non si costituisce nel conseguente giudizio di cognizione, deve ugualmente ritenersi che sia stato parte in esso, ancorché contumace. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4840 del 7 ottobre 1985
Qualora l’immobile pignorato venga trasferito con atto di vendita trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, l’inefficacia relativa di tale atto, cioè la sua inopponibilità nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (artt. 2644 e 2913 c.c.), non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, e quindi di soggetto in cui pregiudizio si svolge il processo espropriativo. In tale situazione, pur non potendo trovare applicazione diretta l’art. 111 c.p.c., dettato per il processo di cognizione, devono ritenersi operanti i principi evincibili dalla norma medesima, previo adattamento con le caratteristiche del processo esecutivo, e deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso fra le parti originarie, la possibilità di detto terzo acquirente di svolgere le attività processuali inerenti all’indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e, quindi, la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell’esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617 c.p.c., di proporre opposizione all’esecuzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., per impignorabilità del bene, nonché di proporre, in via di surrogazione al debitore esecutato, opposizione all’esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di procedere all’esecuzione medesima, ai sensi del primo comma dell’art. 615 citato. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4612 del 4 settembre 1985
Si ha opposizione all’esecuzione unicamente ove s’impugni l’azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè la ingiustizia dell’esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l’opposizione agli atti esecutivi, prevista dall’art. 617 c.p.c., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, le quali, oltreché concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l’invalidità del pignoramento immobiliare perché privo della sottoscrizione prescritta dall’art. 170 disp. att. c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 134 del 7 gennaio 1984
Se in una procedura di esecuzione mobiliare il debitore esecutato proponga opposizione deducendo, oltre che l’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e l’impignorabilità assoluta dei beni staggiti, anche vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, la domanda configura una opposizione all’esecuzione per i primi motivi ed un’opposizione agli atti esecutivi per gli altri, con la conseguenza che, se il valore della causa ecceda i limiti della sua competenza, il pretore dovrà rimettere al tribunale soltanto la cognizione della prima, e ritenere, invece, il giudizio relativo all’opposizione agli atti esecutivi, devoluto alla sua competenza esclusiva ed inderogabile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2438 del 19 aprile 1982
L’opposizione al precetto cambiario è regolata dalle disposizioni del codice, salvo le modificazioni del regime processuale imposte dagli artt. 64 e 65 della legge cambiaria applicabile in quanto non sia formalmente incompatibile con le disposizioni generali attualmente vigenti. Pertanto, l’opposizione anteriore all’inizio della esecuzione va proposta con citazione al giudice competente ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c.; ma, allegando la citazione notificata potrà chiedersi con ricorso al presidente del tribunale o al pretore la sospensione dell’esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio, in base all’art. 64 legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all’art. 65 successivo. Per contro l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione a mente dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., e sarà lo stesso giudice che, prima dell’eventuale rimessione delle parti avanti al giudice competente, nel merito deciderà in ordine alla sospensione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5299 del 18 settembre 1980
L’opposizione all’esecuzione per rilascio di un immobile promossa contro il terzo datore di ipoteca in forza di un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’espropriazione immobiliare, deve essere proposta, quando l’esecuzione sia già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa (art. 615, secondo comma, c.p.c.) cioè al pretore, il quale, nel caso in cui la controversia ecceda la propria competenza per valore, provveda alla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per valore. In tal caso, pertanto, il ricorso al giudice della espropriazione immobiliare è inammissibile e non può trovare applicazione la sanatoria della intervenuta nullità a termini dell’art. 156 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2913 del 3 maggio 1980