L’atto di citazione

La citazione in giudizio consiste in quell’atto disciplinato dall’art. 163 del codice di procedura civile attraverso il quale una parte (attore) notifica ad un’altra parte (convenuto) di comparire ad udienza fissa dinanzi al Tribunale indicato nell’atto stesso.

1. Quali sono i requisiti essenziali per la redazione di un atto di citazione?

L’art. 163 c.p.c. indica chiaramente che l’atto di citazione, ai fini di una validità giuridica, dovrà contenere:

  • L’indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
  • Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore oltre al nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio del convenuto (in caso di persona giuridica dovranno essere indicati la denominazione e l’indirizzo corrispondente alla sede legale);
  • Determinazione della cosa oggetto della domanda (in dottrina il petitum);
  • Esposizione dei fatti e degli elementi a sostegno della domanda e relative conclusioni (in dottrina causa petendi);
  • L’indicazione dei mezzi di prova di cui intende valersi e l’allegazione della relativa documentazione;
  • Il nome e il cognome del procuratore e la relativa procura alle liti;
  • L’indicazione del giorno dell’udienza e il contestuale invito a costituirsi almeno venti giorni prima (o dieci in caso di abbreviazione) per non incorrere nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.;

L’atto di citazione potrà essere notificato a mezzo pec o potrà altresì essere consegnato dall’ufficiale giudiziario competente ai sensi di legge.
In relazione al primo punto, che richiede l’indicazione del Tribunale al quale deve essere proposta la domanda, tale indicazione viene effettuata tenendo presente il Giudice competente nelle modalità indicate dai primi articoli del codice di procedura civile.

2. La nullità dell’atto di citazione

La nullità dell’atto di citazione è prevista dall’art. 164 c.p.c. ed avviene nel caso in cui vi sia l’omissione:

a. dell’indicazione del Tribunale dinanzi al quale comparire;
b. dell’indicazione delle generalità dell’attore o del convenuto (si rileva la nullità anche in caso di indicazione di generalità errate);
c. della data dell’udienza o se non intercorrono i termini liberi previsti dalla legge (ovvero il termine minimo che dovrà intercorrere dalla data di notifica alla data di prima udienza);
d. dell’avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, in costanza di uno dei predetti vizi che causano la nullità dell’atto, il Giudice ne prende atto e fissa un nuovo termine perentorio per rinnovare l’atto di citazione.
Nel caso in cui vi sia comunque la costituzione del convenuto, i vizi di nullità vengono sanati, a meno che non vengono eccepiti in sede di prima udienza dal chiamato in causa.
Costituiscono, invece, vizi insanabili di nullità l’incertezza dell’oggetto della domanda e l’assenza dell’esposizione dei fatti.

3. I termini di notifica dell’atto di citazione

Il termine a comparire per la chiamata in causa dinanzi al Tribunale ordinario è indicato dall’art. 163 bis c.p.c. il quale chiarisce che tra la data della notifica alla data di prima udienza non può intercorrere un termine inferiore ai 90 giorni.
Vi sono casi in cui tale termine può essere ridotto a 45 giorni e tale circostanza avviene, ad esempio, in caso di:

  • chiamata in causa dinanzi al Giudice di Pace;
  • atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
  • cause che necessitano di pronta spedizione (in tal caso va presentata istanza motivata al Tribunale).

Nel caso in cui la controparte risieda o abbia la sede legale all’estero, il termine per la notifica di un atto di citazione non può essere inferiore a 150 giorni.
Per il codice di procedura civile ai fini di un corretto calcolo dei termini non vanno conteggiati il giorno in cui si compie la notifica e il giorno in cui è prevista l’udienza.
Sempre per un corretto calcolo dei termini, va tenuto presente che il periodo relativo alla sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) non dovrà essere conteggiato.

4. Ultime dalla Corte di Cassazione

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato. (Cass. Civile Sez. III, ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8815)

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell’atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l’atto manca della chiarezza indispensabile all’evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell’invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Cass. Civile Sez. III, ordinanza del 8 novembre 2019, n. 28810)

Tabella consuntiva

Effetti processualiEffetti sostanziali
Litispendenza (art. 39 c.p.c)Interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.)
Perpetuatio iuridictionis (art. 5 c.p.c.)Impedimento della decadenza (art. 2996 c.c.)
Perpetuatio competentiae (art. 5 c.p.c.)Costituzione in mora del convenuto debitore (art. 1219 c.c.)
Qualifica di controverso al diritto sostanziale dedotto dal giudizio (art. 111 c.p.c.)Opponibilità dell’eventuale sentenza favorevole a terzi se trascritto nell’atto di citazione (art. 2652 c.c.)
Determinazioni delle parti del processo (art. 110 c.p.c.)Diritto alla restituzione dei frutti percepiti e percepiendi se sentenza favorevole (art. 1148 c.c.)

Effetti della citazione