Comparsa di costituzione e risposta

Dopo aver ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, il chiamato in causa ha la possibilità di difendersi costituendosi in giudizio con atto di comparsa di costituzione e risposta che dovrà essere redatto nelle forme previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c.

1. Costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio presuppone diverse attività a seconda che si tratti di costituzione da parte dell’attore o di costituzione da parte del convenuto. Nel secondo caso l’atto prenderà il nome di comparsa di costituzione e risposta.

1.1. Costituzione dell’attore

Le modalità di costituzione dell’attore, dinanzi al Tribunale indicato in citazione, sono espressamente indicate dall’art. 165 c.p.c.(1)
Dopo aver notificato l’atto di citazione alla controparte, così come previsto dal codice di procedura civile, è necessario che l’attore incardini il giudizio dinanzi al Tribunale indicato nell’atto e, a tal fine, è tenuto entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione a depositare il fascicolo proprio presso il predetto Tribunale (anche nella forma telematica).
Con questo passaggio la parte chiede che la causa sia inserita nel ruolo dell’ufficio giudiziario e il fascicolo dovrà contenere(2):

  • L’originale dell’atto di citazione notificato e l’attestazione della compiuta notifica;
  • La procura alle liti;
  • I documenti allegati che la parte intende offrire in comunicazione come mezzi di prova (con relativo elenco);

A questa documentazione dovrà aggiungersi la nota di iscrizione a ruolo che consiste in un documento che riassume in sintesi il nome delle parti coinvolte in giudizio, l’oggetto della causa, e la prova dell’avvenuto pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (se dovuta) previsti ex lege.
In caso di giudizio dinanzi al giudice di pace non è necessario che l’attore si costituisca 10 giorni dopo la notifica dell’atto di citazione, in quanto, avrà la possibilità di costituirsi direttamente in sede di prima udienza e, il termine entro il quale la causa dovrà essere iscritta a ruolo, con contestuale deposito del fascicolo preparato nelle stesse modalità previste per il giudizio in Tribunale, coincide con l’udienza edittale indicata nell’atto di citazione.

1.2 Costituzione del convenuto

La costituzione del convenuto dinanzi al Tribunale in cui è chiamato in causa è invece disciplinata dal successivo art. 166 c.p.c.
Ai sensi del predetto articolo il convenuto può costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo di parte, fino alla data di prima udienza.
Se però il convenuto vuole proporre domanda riconvenzionale (una sorta di contro-causa per rendere l’idea a chi non è del settore), chiamare in causa i terzi o sollevare alcune specifiche eccezioni è obbligato a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienza edittale indicata in citazione.
È chiaramente facoltà del convenuto rinunciare a comparire in giudizio e lasciare che lo stesso prosegua in sua contumacia (assenza).
Per quanto riguarda le modalità di redazione del fascicolo, lo stesso deve essere redatto nello stesso modo in cui viene redatto il fascicolo di costituzione dell’attore (descritto sopra) fatta eccezione della nota di iscrizione a ruolo che diviene obbligatoria solo se a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale.

2. Come redigere una comparsa di costituzione e risposta?

Soprattutto chi sta per intraprendere la professione di avvocato si chiede in che modo deve essere redatta una comparsa di costituzione di risposta.
In realtà, la stesura di questo genere di atto è abbastanza semplice e l’unica cosa a cui bisogna stare molto attenti è rispettare i termini indicati nel punto precedente per non incorrere nelle decadenze previste dalla legge.
Nella comparsa di costituzione e risposta redatta ai sensi dell’art. 167 c.p.c., quindi, il convenuto deve indicare tutte le proprie difese, i mezzi di prova che intende utilizzare in suo favore e le conclusioni che si chiedono al giudice.
Gli unici obblighi previsti in fase di costituzione esistono soltanto se si intende:

  • Proporre domande riconvenzionali;
  • Proporre delle eccezioni processuali che non sono rilevabili dal giudice;
  • Chiamare in causa terzi.

Se si intende procedere costituendosi anche con una o più delle ipotesi appena indicate, l’unico strumento processuale con cui è possibile farlo è proprio quello della comparsa di costituzione e risposta.

Note

(1) La difesa del convenuto, p.146, Lezioni di diritto processuale civile, Bruno Sassani;
(2) Il contenuto della citazione, p. 20, L’introduzione della causa civile: analogie e differenze nei vari riti, Vito Amendolagine.