Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell’Ente Poste Italiane ), il giudice dell’esecuzione competente per territorio va individuato in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario nel tribunale del luogo ove trovasi l’ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale. Cass. civ. sez. III, ord. 7 maggio 2008, n. 11180
Nell’espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15579.
Foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale, è esclusivamente quello dell’ubicazione dell’ufficio competente per l’erogazione della pensione (e non, neanche in via alternativa, quello della sede legale dell’ente), in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, interpretato alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1994, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa a pignoramento di credito pensionistico di ex dipendente di un’Unità sanitaria locale nei confronti dell’Inpdap, subentrato al Ministero del Tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza – Cpdel). Cass. civ. sez. III 19 luglio 2000, n. 9495
In tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento di assegni a carico dell’Inps (ente ricompreso tra le amministrazioni contemplate nell’art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell’istituto che ne cura la gestione, con conseguente individuazione del giudice territorialmente competente con riferimento alla stessa, a condizione che si tratti di assegni dovuti per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi dipendenti all’ente erogatore, secondo quanto dispone l’art. 1 del citato D.P.R., radicandosi la competenza territoriale, nel caso di pensioni dovute ad altro titolo, nel luogo ove l’istituto ha sede, in applicazione dell’art. 26, secondo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 6 giugno 2000, n. 7630
In materia di espropriazione forzata di crediti, la norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 180 del 1950, sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni, secondo cui il pignoramento – si tratti di stipendi, pensioni o assegni assimilati – deve essere eseguito presso la sede territoriale dell’Istituto che ne cura la gestione, è riferibile – stante la specialità della normativa citata, rispetto alla disciplina del codice di rito, e la sua conseguente assoggettabilità a criteri di stretta interpretazione – alle sole pensioni ed assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni e quindi non anche alle pensioni erogate dagli enti previdenziali alla generalità degli assicurati. Ove siano in questione queste ultime, trova pertanto applicazione la regola generale secondo cui è competente per l’esecuzione – anche ai fini della citazione del terzo perché renda la prescritta dichiarazione – a norma degli artt. 26 e 543, secondo comma n. 4, c.p.c., il giudice del luogo di residenza del terzo debitore, regola che, nel caso di terzo avente natura di persona giuridica, si specifica in quella che attribuisce rilevanza al foro della sede della stessa, in eventuale concorrenza con il foro del luogo in cui la persona giuridica abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, secondo il criterio desumibile dall’art. 19, primo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2000, n. 1758
Nell’ipotesi in cui l’Inps debba rendere la dichiarazione di terzo di cui all’art. 543 c.p.c., dovendosi eseguire il pignoramento non presso la sede legale dell’istituto, ma presso la sede bancaria che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza territoriale va individuata con riferimento all’anzidetta sede. Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2000, n. 1803
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo e quarto comma, c.p.c.) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente, a norma dell’art. 19, primo comma, c.p.c., di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito, rilevando che ai fini della competenza non rileva l’eccezione con cui si contesti la possibilità di pignorare un credito dell’Inps verso la filiale di istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che abbia emesso il provvedimento a fondamento dell’esecuzione). Cass. civ. sez. lav. 7 ottobre 1999, n. 11251
A seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato prima in ente autonomo – ex legge n. 210 del 1985 – e poi in società per azioni concessionaria del servizio ferroviario, per l’esecuzione di sequestri e pignoramenti di redditi dei dipendenti non trova più applicazione l’art. 3 D.P.R. n. 180 del 1950 – implicitamente abrogato, – bensì il successivo art. 4 dello stesso decreto che si riferisce ad aziende ed enti diversi dall’amministrazione dello Stato; ne consegue che sequestri e pignoramenti dei redditi dei dipendenti si eseguono presso l’amministrazione che conferisce i relativi assegni mensili e che – ex art. 26 c.p.c. – il foro dell’espropriazione forzata va individuato nel luogo ove ha sede la suddetta amministrazione, terzo debitore. Cass. civ. sez. III 21 gennaio 1997, n. 612
In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l’impossibilità di eseguire l’ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l’art. 26, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, per l’esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla “sede materiale” dell’esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l’effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l’impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell’azione, volta a determinare l’ambito di precettività del “dictum” del giudice e la sua concreta esigibilità. Cass. civ. sez. VI, 22 dicembre 2011, n. 28515