1. Introduzione
L’articolo 16, comma 4-bis del decreto legislativo 28/2010 ha previsto che gli avvocati iscritti all’albo siano di diritto mediatori.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense (l’organismo di massima rappresentanza della professione forense), con la circolare 6/C/2014, ha stabilito che per esercitare la professione di mediatore civile e commerciale un avvocato debba seguire un corso di formazione della durata minima di 15 ore e un successivo tirocinio che prevede la partecipazione a due interi procedimenti di mediazione che siano andati oltre il primo incontro.
Se questi sono i requisiti minimi di formazione previsti dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dei rispettivi regolamenti, per garantire la competenza dei propri mediatori e la qualità dei servizi erogati, gli Organismi di mediazione privati e pubblici sono liberi di richiedere requisiti di preparazione più elevati agli Avvocati che vogliano iscriversi ai rispettivi elenchi dei mediatori.
La formazione minima, comunque, garantisce agli Avvocati la possibilità di iscriversi a quegli Organismi che non richiedano requisiti di preparazione più elevati ai propri mediatori, come per esempio alcuni Organismi di mediazione forensi.
2. Avvocato mediatore: l’articolo 62 del codice deontologico
L’articolo 62 del nuovo codice deontologico forense stabilisce che:
“L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice”, e che «L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».
L’articolo 62 del codice di deontologia forense stabilisce quindi in modo molto dettagliato alcuni divieti che si riversano nei confronti dell’avvocato quando assume la veste di mediatore.
Questi divieti prevedono innanzitutto che l’avvocato non debba assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
Inoltre, non può assumere la funzione/qualifica di mediatore l’avvocato:
- che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di cui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
Vi è un’ulteriore condizione che ostacola l’assunzione dell’incarico di mediatore da parte dell’avvocato ovvero la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitrati che sono previste dall’articolo 815 del codice di procedura civile e cioè:
- se ha, direttamente o tramite un ente o società di cui sia amministratore, interesse nella causa;
- se egli stesso o il coniuge sia parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
Infine, è previsto che l’avvocato che abbia svolto l’incarico di mediatore non debba in nessun modo intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
- se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Questo particolare divieto viene esteso anche a coloro che collaborano all’interno degli studi professionali.
Gli ultimi commi dell’articolo 62 specificano che l’avvocato non deve in nessun modo consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
3. Le sanzioni
La violazione dei doveri indicati comporta l’applicazione di una serie di sanzioni disciplinari che vanno dalla censura fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale dai due ai sei mesi.
Le previsioni dell’articolo 62 mirano a garantire l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato-mediatore che, per definizione, deve essere una persona terza, priva di qualunque tipo di interesse nella causa e di legame con le parti.
4. Conclusioni
L’avvocato mediatore offre ai clienti un servizio che coniuga due diverse professionalità: quella dell’avvocato nel momento in cui conduce la trattativa e quella del mediatore, assumendo la veste di conciliatore, di colui che cerca una soluzione condivisa.
Non è vero che gli avvocati vogliono portare i clienti in giudizio. Ci rendiamo conto della difficoltà economica ma soprattutto emotiva di una causa e assumere il ruolo di mediatore ci consente di offrire un servizio più attento alle diverse esigenze delle parti.