Il processo di esecuzione

Il processo di esecuzione consiste in quello strumento utile al creditore per soddisfare le proprie pretese nei confronti del debitore. L’attivazione di qualsiasi tipo di processo esecutivo deve essere basata o su una sentenza o su uno dei titoli esecutivi previsti e disciplinati dalla legge.

1. Cenni generali sul processo di esecuzione

La caratteristica principale del processo esecutivo si rinviene nel fatto che, in questa fase, non vi è alcun diritto da accertare in quanto già accertato dal titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva.
Ebbene precisare da subito che, come si procederà di seguito, le pretese poste a fondamento di un processo esecutivo, possono riguardare anche questioni diverse dalla mera restituzione di una somma di denaro.

2. Tipologie del processo di esecuzione

Il processo di esecuzione non è disciplinato in maniera univoca ma, in base all’oggetto dell’esecuzione, viene suddiviso dal codice in tre macro aree che saranno trattate singolarmente nei successivi sottoparagrafi.

2.1. Esecuzione forzata in forma generica per crediti di denaro

Questo genere di esecuzione viene utilizzato quando si è in possesso di un titolo esecutivo che ha per oggetto una somma di denaro.
Con l’esecuzione forzata, in questo caso, saranno sottratti al debitore dei beni personali che saranno poi oggetto di trasformazione in denaro fino al soddisfo dell’intera somma (oltre alle spese procedurali) indicata nel titolo esecutivo che ha dato impulso all’intera procedura.
In base alla cosa oggetto di espropriazione, il codice di procedura civile distingue le seguenti tipologie espropriative:

Ognuna di questo genere di esecuzioni forzate è dotata di autonoma disciplina prevista dal codice di procedura civile.

2.2. Esecuzione forzata per consegna di cose o rilascio di immobili

Si tratta di un genere di esecuzione a forma specifica: la prestazione forzosamente richiesta non può essere sostituita da altro genere di adempimento.
Come tutti i procedimenti esecutivi, anche questo è preceduto dalla notifica dell’atto di precetto unitamente al titolo esecutivo.

2.2.1. Consegna di cose

Nel caso della consegna di beni mobili, decorso infruttuosamente il termine per adempiere indicato nell’atto di precetto, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 513 c.p.c., è autorizzato a ricercare le cose da pignorare presso la casa del debitore o altri luoghi di sua appartenenza. Dopo che la cosa oggetto di esecuzione viene individuata, l’ufficiale provvede alla consegna in favore della parte che ha attivato questo genere di procedura esecutiva.

2.2.2 Rilascio di immobili

Nel caso in cui, invece, si sia rivolta istanza presso l’autorità giudiziaria competente, volta ad ottenere il rilascio di un immobile da parte di un soggetto, l’intervento dell’ufficiale giudiziario deve essere preceduto da un avviso con almeno 10 giorni di anticipo, rispetto al giorno in cui intende effettivamente dar seguito all’esecuzione.
Per l’effetto dell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario conferisce il possesso dell’immobile alla parte procedente e provvede anche alla restituzione delle chiavi.

2.3. Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Questo genere di esecuzione prevede la possibilità per il creditore di far svolgere l’esatta prestazione dovuta dal debitore, sulla base dell’allegato titolo esecutivo.
Decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il creditore dovrà rivolgersi al giudice per chiedere in che modo debba eseguita la dovuta prestazione.

Note

  1. “Note sull’estinzione del processo esecutivo” di Luigi Iannicelli
  2. “Le opposizioni nel processo esecutivo. Procedimento e casistica” di Giancarlo Giusti – Giuffrè Editore, 2010