Il Decreto Ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo viene emanato sulla base di un precedente ricorso per ingiunzione presentato da un creditore dinanzi al giudice competente e finalizzato, appunto, ad ottenere una ingiunzione di pagamento da notificare al debitore. Di seguito, saranno trattate tutte le peculiarità del decreto e le possibilità di proporre opposizione.

1. Funzione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo consiste appunto in una ingiunzione di pagamento che viene rivolta dal creditore al debitore mediante l’intervento del giudice. Infatti, il creditore di una determinata somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili ha la possibilità, per il nostro ordinamento, di procedere giudiziariamente per ottenere la somma di denaro spettante o la consegna di una cosa mobile determinata.
Tra gli strumenti processuali previsti dal codice di procedura civile, la caratteristica principale del decreto ingiuntivo è che la sua emissione avviene in assenza di contraddittorio (c.d. inaudita altera parte), assumendo quindi la peculiarità di procedimento monitorio.

2. Istanza di emissione del decreto

L’emissione del decreto è subordinata alla presentazione del ricorso per ingiunzione da parte del creditore che deve essere redatto sulla base dei presupposti individuati dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Tale ricorso dovrà essere presentato dinanzi al giudice competente individuato dall’art. 637 c.p.c..

3. Presupposti essenziali per l’emissione di un decreto ingiuntivo

In seguito alla presentazione del ricorso per ingiunzione il giudice dovrà valutare la sussistenza dei requisiti necessari per poter emettere il successivo decreto.
Il requisito cardine per l’accoglimento del ricorso finalizzato alla soddisfazione dei propri diritti di credito è che questi siano fondati su prova scritta.

4. I requisiti del credito vantato nel ricorso per ingiunzione

Per il nostro ordinamento giuridico, il credito vantato all’interno di un ricorso per ingiunzione deve essere:

  • certo: quindi derivante da titolo che attesti in maniera certa l’esistenza del credito vantato;
  • liquido: ovvero ben determinato nel suo ammontare;
  • esigibile: cioè che i termini necessari per onorare l’obbligazione di credito siano scaduti.

5. Dove depositare il ricorso per ingiunzione

L’istanza di emissione del decreto, sulla base del valore, potrà essere presentata presso:

Dal 2014 è previsto che la presentazione del ricorso presso il tribunale debba avvenire esclusivamente nelle modalità telematiche.
Con riferimento, invece, al deposito presso il giudice di pace è ancora consentito il deposito cartaceo.
Chiaramente, unitamente al ricorso dovranno essere allegati tutti gli strumenti probatori a sostegno dell’istanza (es. assegno, cambiale, fattura o altra prova scritta equivalente).

6. Contenuto del decreto ingiuntivo

Il ricorso per ingiunzione dovrà contenere le previsioni indicate dagli artt. 633 ss. c.p.c. ed essere redatto con l’indicazione:

  • dell’ufficio giudiziario;
  • delle parti coinvolte nel procedimento con espressa indicazione del loro codice fiscale ed indirizzo di residenza;
  • oggetto;
  • motivo della domanda;
  • documentazione finalizzata a provare le ragioni del credito vantato;
  • indicazione del legale incaricato e procura;
  • sottoscrizione della parte o del procuratore incaricato.

Al ricorso, preparato nella modalità indicata sopra, viene allegato il dispositivo di ingiunzione che il giudice adito dovrà completare inserendo la liquidazione delle spese del procedimento, dichiarare, eventualmente, la provvisoria esecuzione del decreto ed indicare entro quale termine il debitore potrà proporre opposizione prima che diventi definitivamente esecutivo.

7. Casi di concessione della provvisoria esecuzione

Con la concessione della formula provvisoriamente esecutiva, il creditore non avrà bisogno di attendere i termini previsti per la eventuale opposizione del debitore, in quanto potrà procedere direttamente alla riscossione forzata già dalla data di emissione del decreto.
L’esecuzione provvisoria è prevista in maniera esplicita dall’art. 642 c.p.c. che elenca sulla base di quali titoli di pignoramento può essere, appunto, concessa la provvisoria esecutività del decreto. Tale previsione può avvenire, quindi, se il diritto fatto valere è fondato su:

  • cambiale;
  • assegno bancario;
  • assegno circolare;
  • certificato di liquidazione di borsa;
  • atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale.

La provvisoria esecuzione potrà anche essere concessa nell’eventualità in cui dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio nella soddisfazione del credito o se la richiesta è fondata su documentazione sottoscritta dal debitore. In tal caso, la valutazione sarà rimessa al giudice competente.
In caso di ottenimento della provvisoria esecuzione il creditore potrà passare ad esecuzione forzata sui beni del debitore.

8. Termine per l’emissione del decreto ingiuntivo

Il giudice competente è tenuto ad emettere il decreto entro un termine di 30 giorni a far data dalla presentazione del ricorso.
Nello stesso termine il giudice, anziché emettere decreto di accoglimento, potrà anche chiedere una integrazione da un punto di vista probatorio o comunque rigettare il ricorso.

9. Notifica del decreto al debitore

In caso di accoglimento del ricorso il giudice deposita presso la cancelleria l’emanato decreto.
Dalla data del deposito del giudice, il creditore ha a disposizione un termine pari a 60 giorni per notificare il provvedimento al debitore.
Il termine di sessanta giorni è da intendersi come un termine perentorio e, per tale motivo, qualora la notifica dovesse avvenire in un termine superiore a quello previsto, il debitore potrà proporre opposizione al decreto per chiederne la sua inefficacia.

10. Opposizione del debitore

L’opposizione del debitore non è subordinata, soltanto, all’opportunità di contestare dei vizi di forma, ma la sua proponibilità può essere anche fondata sulla contestazione del merito e delle prove poste a sostegno del credito vantato dalla controparte.
La proponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo è sottoposta al termine perentorio previsto dal decreto medesimo che si intende impugnare.
L’azione di opposizione si effettua mediante atto di citazione e si passa, quindi, alla via ordinaria del procedimento ordinario di cognizione.

Tabella Consuntiva

Decreto ingiuntivo senza provvisoria esecuzioneDecreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione
Deposito del ricorso presso il tribunale competenteDeposito del ricorso presso il tribunale competente
Provvedimento del Giudice:
a) rigetto del ricorso
b) richiesta documentale probatoria
c) accoglimento della richiesta
Provvedimento del Giudice:
a) rigetto del ricorso
b) richiesta documentale probatoria
c) accoglimento della richiesta immediatamente esecutibile
a) adempimento del debitore
b) il debitore non presente alcuna opposizione ed il creditore avvia l’esecutorietà del decreto
c) il debitore propone l’opposizione e conseguentemente si apre un giudizio ordinario
a) adempimento del debitore
b) il debitore presenta l’opposizione al decreto ingiuntivo, o nel caso in cui sia già iniziato l’iter esecutivo si oppone all’esecuzione e agli atti esecutivi

Note

  1. Il decreto ingiuntivo nella fase sommaria (artt. 633-644 Cod. proc. civ.) Di Fortunato Lazzaro, Luisa De Renzis