Il ricorso per Cassazione

Il ricorso per cassazione rappresenta per il nostro ordinamento nazionale il terzo ed ultimo grado di giudizio di una controversia. La funzione principale della Suprema Corte di Cassazione è quella di vigilare sulla corretta applicazione delle norme di diritto sulle sentenze emesse dagli organi di primo e secondo grado.

1. Nozioni e caratteristiche generali

Come già accennato nella fase introduttiva, il ricorso per cassazione non genera una nuova valutazione nel merito della causa, ma da luogo ad una mera revisione delle attività processuali svolte nei giudizi precedenti e valuta la corretta applicazione dei principi di diritto applicati alla sentenza impugnata.
Già con Regio Decreto del 1942 alla Corte di cassazione è stata attribuita funzione “nomofilattica”, ovvero una funzione volta a garantire la corretta ed uniforme applicazione delle norme di legge sull’intero territorio della Repubblica italiana.
Per meglio raggiungere questo scopo, gli indirizzi giurisprudenziali forniti dalla Suprema Corte vengono raccolti ogni anno in volumi definiti “massimari della Corte”, in modo tale da aggiornare costantemente i giudici delle magistrature “inferiori” su quelli che sono gli indirizzi giurisprudenziali da intraprendere per le varie questioni trattate.

2. Contenuto del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.

L’atto introduttivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di requisiti espressamente previsti dal nostro codice di procedura civile. Dovrà, pertanto, contenere:

  • L’indicazione delle parti;
  • L’indicazione della sentenza impugnata;
  • Esposizione dei fatti della causa;
  • Una chiara esplicazione dei motivi per cui si inteso proporre ricorso;
  • La procura conferita al legale difensore;
  • L’indicazione esatta degli atti processuali, dei documenti e dei contratti su cui si fonda il ricorso (obbligo introdotto nel 2006).

L’inammissibilità del ricorso può essere riscontrata, inoltre, nelle ipotesi previste dall’art. 360 bis c.p.c., ovvero nel caso in cui il provvedimento oggetto di impugnazione abbia deciso le questioni di diritto in maniera del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte e dall’esame dei motivi di impugnazione pare da subito evidente che non ci sono elementi che possano portare ad una sua revisione.
Altra ipotesi di inammissibilità prevista dal predetto articolo è quella in cui pare manifestamente infondata la censura relativa al giusto processo.

3. I motivi del ricorso

I motivi per cui si è voluto procedere con l’impugnazione di una sentenza ricoprono un aspetto delicato e cruciale in tema di ricorso per cassazione. Infatti, l’assenza di un motivo tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. , comporta l’inammissibilità dell’atto, che viene già dichiarata direttamente dal c.d. filtro preventivo, che consiste in un organo di recente introduzione, che si occupa di valutare esclusivamente l’ammissibilità di un ricorso.

3.1 Motivi attinenti alla giurisdizione

La risoluzione delle questioni relative alla giurisdizione possono essere risolte, per disposizione dell’art. 41 c.p.c., dalla Corte di Cassazione fin quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado.

3.2 Violazione delle norme sulla competenza

L’impugnazione relativa alla violazione delle norme sulla competenza può aversi, dinanzi alla Corte di Cassazione, contro le decisioni prese in materia di competenza e nei casi in cui la legge non prescriva l’utilizzo dell’impugnazione ordinaria.
L’art. 28 c.p.c., inoltre, fornisce la possibilità di derogare agli ordinari principi di competenza previo accordo delle parti. Tale accordo è sottoposto alle limitazioni poste dallo stesso articolo e che prevedono l’impossibilità di raggiungere il predetto articolo per determinate materie o per determinate procedure.

3.3 Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto

Questo genere di violazioni si riscontrano quando, nel caso di:

  • Violazione di norme di diritto: il giudice che ha emesso sentenza ha applicato al caso concreto una norma diversa da quella che andava applicata;
  • Falsa applicazione di norme di diritto: il giudice applicando la giusta normativa, in realtà ha tratto delle conseguenze errate che hanno determinato una errata decisione della causa.

3.4 Nullità della sentenza o del procedimento

Il ricorso per nullità della sentenza o del procedimento è previsto per le ipotesi in cui un vizio di carattere processuale rende nullo il provvedimento impugnato. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere “cassato” l’intera attività processuale svolta, dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

3.5 Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto del giudizio

Questo ultimo motivo previsto dal nostro codice di procedura civile per la presentazione del ricorso comporta una attività, da parte dei giudici della Suprema Corte, di mera revisione e controllo delle motivazioni indicate in sentenza e che hanno portato a giudicare l’intera vicenda come indicato nel dispositivo finale.
Il vizio, però, viene considerato come tale solo se riguarda un fatto decisivo per il processo. A nulla rileva, infatti, un vizio che comunque non conduca ad un diverso esito della controversia.

4. Deposito del ricorso e di eventuale ricorso incidentale

Una volta redatto l’atto per introdurre il ricorso, questo va notificato alla parte contro il quale è stato proposto e poi, entro venti giorni dalla compiuta notifica, dovrà essere depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Tra la data di notifica della sentenza e la notifica del ricorso alla controparte, non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, il termine per la proposizione del ricorso viene ampliato a sei mesi.

Se la controparte intende fornire delle controdeduzioni alla Suprema Corte, potrà farlo con controricorso da notificare alle parti nei termini di legge.
Se la controparte vuole, invece, anch’esso impugnare quella parte di sentenza a lui sfavorevole, potrà farlo presentando un ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. e, anche avverso quest’ultimo, la parte che per prima ha proposto ricorso per cassazione, ha il diritto di presentare le proprie memorie difensive.
Con il ricorso per cassazione non è prevista la possibilità di introdurre nuova documentazione, fatta eccezioni per i casi previsti dall’art. 372 c.p.c.

5. Decisione del ricorso

La Corte di Cassazione è composta da diverse sezioni. Ogni sezione è formata da un collegio di cinque giudici che decidono autonomamente l’esito del ricorso.
In alcuni casi specifici, però, è previsto o si ritiene necessario che una determinata questione si risolva a sezioni unite, ovvero riunendo tutte le sezioni in un unico collegio formato da 8 consiglieri e dal Primo Presidente dalla Suprema Corte.

Il nostro ordinamento prevedela possibilità di pronuncia a sezioni unite in caso di:

  • Pronunce sulla giurisdizione: anche se, in verità, tranne che per i casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso potrà comunque essere deciso dalle singole sezioni;
  • Richiesta dalla sezione semplice: ciò avviene nei casi in cui la singola sezione non approva quanto già sentenziato a sezioni unite sull’argomento oggetto del ricorso;
  • Richiesta del Primo Presidente: avviene quando si tratta di giudicare su una questione in maniera diversa da quanto già giudicato da una singola sezione.

6. Effetti della decisione del ricorso

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso, può dichiarare:

  • Inammissibilità, improcedibilità o rigetto con successivo passaggio in giudicato della sentenza;
  • Accoglimento, quindi cassare (cancellare), con o senza rinvio, la sentenza impugnata o decidere direttamente nel merito;
  • Rettificazione,quando la sentenza impugnata è solo mal motivata ma giusta nella condanna.

Tabella consuntiva

Motivazioni ammissibili (art. 360 c.p.c.)Inammisibilità del ricorso (art. 360 bis c.p.c.)
Motivazioni relative alla giurisdizione.Provvedimento impugnato non presenta difformità nell’esame giurisprudenziale
Violazione di norme sulla competenza.Manifestata infondatezza censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
Per violazione o falsa applicazione.Sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado
Per nullità del procedimento o della sentenza; per mancata esaminazione di un fatto decisivo per il giudizio.Se la sentenza di primo grado, divenuta ricorribile in cassazione, è stata oggetto di dichiarazione di inamissibilità dal giudice di secondo grado.

Motivazioni per ricorrere in Cassazione

Note

  1. Appello, ricorso per cassazione e revisione – Pagina 448 –  Ercole Aprile
  2. Sito istituzionale della Corte Suprema di Cassazione