Il pignoramento presso terzi

Oltre alle forme di pignoramento mobiliare immobiliare previste dal nostro ordinamento, che vengono azionate direttamente nei confronti del debitore, vi è una terza forma di pignoramento che, a differenza delle altre due, vede il coinvolgimento nel procedimento di esproprio di un soggetto terzo. Si tratta della procedura utilizzata per il caso del pignoramento dello stipendio.

1. Nozione pignoramento presso terzi

Come accennato nella parte introduttiva, l’esproprio presso terzi ha come oggetto dei beni mobili di proprietà del debitore ma detenuti da terzi, ivi compresi i suoi diritti di credito verso altri soggetti.
In ragione della natura dell’esproprio, come si vedrà in seguito, la procedura di pignoramento, necessiterà di singolari peculiarità.
Le parti in questo genere di procedimento sono, quindi:

  • Il creditore;
  • Il debitore;
  • Il terzo – che dovrà soltanto ottemperare agli effetti derivanti dal pignoramento senza che, comunque, venga intaccata in alcun modo la sua sfera patrimoniale.

2. Forma del pignoramento presso terzi

La forma con cui è possibile procedere all’espropriazione presso terzi è disciplinata dall’art. 543 c.p.c.
Ai sensi del predetto articolo, il creditore dovrà notificare personalmente l’atto di pignoramento, al terzo e al debitore, che dovrà contenere:

a) indicazione del credito, del precetto e del titolo esecutivo per cui si procede;
b) indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute;
c) intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate nel punto b, senza ordine del giudice;
d) dichiarazione di residenza, elezione di domicilio, nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
e) citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché quest’ultimo renda la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c, qualora il pignoramento abbia ad oggetto i beni elencati dall’art. 545 ai commi 3 e 4; nei casi non previsti dai commi del precedente articolo, per il terzo è sufficiente rendere la dichiarazione direttamente al creditore mediante lettera raccomandata.

3. Aspetti procedurali

Nell’atto di pignoramento presso terzi, dovrà essere indicata l’udienza di comparizione nel termine previsto dall’art. 501 c.p.c.
A seguito della notificazione, l’ufficiale giudiziario dovrà subito depositare l’originale dell’atto presso la cancelleria del tribunale al fine di consentire la formazione del fascicolo nella modalità prevista dall’art. 488.

3.1. Casi di ipoteca o pegno a garanzia del credito

Una disciplina particolare, infine, è prevista per l’eventualità in cui il credito sia garantito dal pegno o dall’ipoteca.
Nella prima ipotesi, a chi detiene la cosa in pegno viene intimato di non eseguirne la riconsegna senza ordine del giudice.
Nella seconda ipotesi, ovvero in quella in cui il credito è garantito da ipoteca, ai sensi dell’art. 2808 c.c., l’atto di pignoramento dovrà essere oggetto di annotazione nei libri fondiari.

4. Obblighi del terzo

Dal momento in cui viene notificato al terzo l’atto di esproprio, la sua figura viene sostanzialmente equiparata a quella del custode.
Avendo gli stessi obblighi del custode, il terzo a cui viene notificato l’atto di pignoramento, sarà sottoposto alla stessa disciplina prevista per chi detiene la custodia di una determinata cosa.

5. Dichiarazione del terzo

Il passaggio fondamentale del coinvolgimento del terzo è previsto dall’articolo 547 c.p.c. che disciplina il modo in cui la dichiarazione deve essere rilasciata. Dalla dichiarazione sarà possibile, infatti, verificare la sua effettiva posizione debitoria nei confronti del debitore esecutato e in quale misura.
Nello specifico dovrà indicare:

  • Le somme di cui è debitore o le cose di cui è in possesso;
  • Quando è previsto il pagamento del debito o quando è prevista la riconsegna della cosa.

Eventualmente, dovrà altresì indicare:

  • sequestri precedentemente avvenuti sempre presso di lui;
  • Le cessioni a lui notificate ed accettate.

Altro aspetto fondamentale della dichiarazione del terzo è che senza il pignoramento non può considerarsi perfezionato.

5.1. Modalità di dichiarazione del terzo

Sono previste dal nostro ordinamento due diverse ipotesi per la rendita da parte del terzo della propria dichiarazione.
La dichiarazione potrà essere resa, quindi:

  • In forma scritta mediante posta raccomandata o posta elettronica certifica;
  • Obbligatoriamente in udienza per le ipotesi previste dall’art. 545 c.p.c.

6. Effetti della dichiarazione del terzo

La dichiarazione del terzo, se non contestata, conduce al perfezionamento dell’atto di pignoramento.
È tuttavia possibile che la dichiarazione possa divenire oggetto di contestazione. Dalla predetta ipotesi consegue l’apertura di un giudizio incidentale di cognizione volto alla corretta individuazione del bene o del credito indicato dal creditore. Al termine delle operazioni di verifica, il giudice dell’esecuzione provvederà con ordinanza (che sarà comunque impugnabile nei modi e termini previsti per l’opposizione agli atti esecutivi).

6.1. Mancata dichiarazione

Qualora, infine, il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo, il giudice fissa una successiva udienza. Se il terzo non compare, o compare e si rifiuta di rilasciare la dovuta dichiarazione, i beni indicati nell’atto di pignoramento, se l’allegazione da parte del creditore si ritiene esaustiva ai fini di una corretta individuazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore, vengono ritenuti non contestati e il procedimento prosegue regolarmente il suo corso.

7. Limiti di pignorabilità

Non tutti i beni o crediti nelle disponibilità di terzi possono essere oggetto di pignoramento. Alcuni crediti non sono in alcun modo pignorabili, altri invece potranno essere pignorati entro i limiti previsti dalla legge.
Non sono in alcun modo pignorabili:

  • Crediti alimentari (tranne particolare ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 545 c.p.c.);
  • Crediti aventi sussidi di grazia o di sostentamento;
  • Sussidi per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o istituti di beneficenza.

Sono pignorabili entro determinati limiti:

  • Somme dovute da privati sulla base di un rapporto di lavoro, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura indicata dal presidente del tribunale;
  • Le predette somme possono essere, altresì oggetto di pignoramento, nei limiti di un quinto per onorare il pagamento dei tributi imposti dagli enti pubblici;
  • Il pignoramento in concorso per ambo le motivazioni indicate sopra, non potrà mai eccedere la metà della somma dovuta a titolo di stipendio;
  • Le pensioni possono essere pignorate solo per la somma eccedente l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. Per la parte eccedente, restano comunque fermi i limiti imposti per il caso del pignoramento degli stipendi.

Tabella consuntiva

n.Pignoramento presso terzi
1Il creditore redige e propone l’atto di pignoramento presso il Tribunale competente
2Il creditore pone nella mani dell’Ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento per effettuare la notifica presso il domicilio del debitore
3Una volta eseguita la notifica viene consegnato a mano dell’Ufficiale giudiziario con la ricevuta di avvenuta consegna
4Entro il termine di 30 gg, l’atto di pignoramento deve essere iscritto a ruolo con metodo telematico
5Entro il termine di 10 gg, dall’iscrizione a ruolo il creditore può richiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili oggetto del pignoramento
6Il giudice fissa l’udienza ove ascolterà le parti (art. 547 c.p.c.)
7Una volta terminato il giudizio il Giudice può intraprendere due strade:
a) Assegnazione o vendita delle cose mobili oggetto del pignoramento (art. 523 c.p.c.);
b) Assegnazione di crediti se il terzo si dichiara o viene dichiarato debitore delle somme immediatamente esigibili.

Fasi del pignoramento presso terzi