L’espropriazione forzata

Attraverso l’espropriazione forzata uno o più beni vengono sottratti coattivamente al debitore, da parte del creditore, per essere convertiti in denaro al fine di saldare, quindi, la propria posizione debitoria.

1. Cenni generali sull’espropriazione forzata

Questo genere di procedimento esecutivo è definito a forma generica, poiché non riguarda una espropriazione diretta su un bene specificatamente dovuto, ma riguarda la conversione di un bene nella somma di denaro dovuta (che corrisponde a un bene fungibile, cioè privo di individualità specifica).
La procedura di espropriazione forzata si attiva dinanzi al Tribunale, quindi per questo genere di attività non è prevista la figura del Giudice di Pace.
In base all’oggetto dell’esproprio, sono previste dal nostro ordinamento tre tipologie di esecuzione, ovvero:

  • L’espropriazione mobiliare: se effettuata su denaro o altri beni mobili;
  • L’espropriazione Immobiliare: quindi che ha per oggetto beni immobili;
  • L’espropriazione presso terzi: se riguarda beni mobili nella disponibilità di terzi (es. stipendio).

Il creditore ha la facoltà di avvalersi in maniera cumulativa di tutti gli strumenti di espropriazione previsti dalla legge. Nel caso in cui dovesse rivelarsi un abuso nell’utilizzo di questi strumenti, il debitore può proporvi opposizione e, il giudice, interverrà con ordinanza non impugnabile.

2. La procedura di espropriazione forzata

Come già accennato nel paragrafo precedente, la procedura dell’espropriazione forzata viene avviata presso il Tribunale dinanzi al giudice dell’esecuzione. Il giudice inteso come persona fisica che dovrà materialmente occuparsi dell’intero procedimento viene di volta in volta nominato dal Presidente del Tribunale.
L’atto di impulso utile all’avvio della procedura è l’atto di pignoramento. Infatti, con il deposito del pignoramento presso la cancelleria del Tribunale, il cancelliere forma il relativo fascicolo che, ai sensi dell’art. 488 c.p.c., dovrà contenere:

  • Gli atti compiuti dal giudice;
  • Gli atti compiuti dal cancelliere;
  • Gli atti compiuti dall’ufficiale giudiziario;
  • I documenti depositati dalle parti.

Anche se si è in presenza di un giudizio di cognizione, il giudice dell’esecuzione, quando lo ritiene utile, può disporre la convocazione sia del creditore che del debitore ai fini di una loro audizione.

2.1. Pubblicità dell’atto esecutivo

Vi sono dei casi espressamente previsti dalla legge che impongono che dell’atto esecutivo debba esserne data pubblica notizia. Tutti i dati dell’atto che possono essere oggetto di pubblico interesse, quindi, deve essere inserito sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia.
Nel caso di mobili registrati per un valore superiore a 25.000,00 euro o di beni immobili, l’ordinanza di vendita del giudice e la successiva perizia di stima sui beni dovranno essere pubblicati, su diversi siti previsti dalla legge, almeno 45 giorni prima della presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
In via non obbligata dal codice, il giudice potrà disporre anche la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani locali di maggiore diffusione.

2.2. Scelta dei beni da pignorare

Fatta eccezione delle ipotesi di limitazione della pignorabilità poste dalla legge, il creditore può scegliere liberamente quali beni inserire nell’atto di pignoramento, tra quelli nella disponibilità del debitore.
Il debitore, potrà comunque evitare la sottrazione dei beni, nelle seguenti modalità:

  • versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario preposto alla concreta attuazione del pignoramento;
  • chiedendo la conversione dei beni pignorati in una somma di denaro.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il valore dei beni pignorati superi in maniera irragionevole l’importo del credito, il debitore può chiedere al giudice una riduzione dell’intero pignoramento, riducendolo fino al valore necessario a soddisfare le pretese creditorie.

2.3. Intervento di altri eventuali creditori

Alla procedura concorsuale attivata da parte di un creditore è prevista la possibilità che possano intervenire anche altri creditori del medesimo debitore.
L’ulteriore creditore potrà intervenire nella procedura esecutiva mediante:

Il secondo comma del predetto articolo esplica le modalità con cui dovrà essere presentato l’intervento, ovvero tramite ricorso, che dovrà essere presentato prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.

2.3.1. Contenuto del ricorso per la compartecipazione alla procedura esecutiva

Ai fini di una corretta compartecipazione alla procedura concorsuale, il ricorso dovrà contenere:

  • l’indicazione esatta dell’ammontare del credito;
  • il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria;
  • richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni;
  • dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.

Al debitore saranno comunque concesse tutte le controdeduzioni previste dal nostro ordinamento.

2.4. Distribuzione della somma ricavata

Al termine delle operazioni di vendita, che potrà avvenire con incanto o senza incanto, si passa all’ultima fase del procedimento, ovvero alla ripartizione della somma ricavata dalla vendita forzata in favore dei creditori intervenuti nella procedura.
La ripartizione dovrà avvenire nelle forme previste dall’art. 510 c.p.c., ovvero nel caso di:

  • singolo creditore: il giudice dispone in favore del creditore il pagamento della sorte capitale, degli interessi e delle spese procedurali;
  • pluralità di creditori intervenuti: il giudice procede alla ripartizione dei crediti secondo le modalità previste dalla legge (tenendo in considerazione, privilegi, gradi di ipoteca ecc.).

3. Spese procedurali

Le spese sostenute dal creditore per l’intera procedura esecutiva, sono poste a carico del debitore così come previsto dall’art. 95 c.p.c.

Note

  1. “L’espropriazione forzata immobiliare” di Giovanni Campese – 2006