Art. 592 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Abbandono di un neonato per causa di onore

Articolo 592 - codice penale

(1) [Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (307) , è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale (582), ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato (29, 32).
Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61 (568).]

Articolo 592 - Codice Penale

(1) [Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (307) , è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale (582), ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato (29, 32).
Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61 (568).]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1 della L. 5 agosto 1981, n. 442.

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