(1) [Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (307) , è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale (582), ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato (29, 32).
Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61 (568).]