Art. 568 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Occultamento di stato di un figlio

Articolo 568 - codice penale

(1) Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile (449 c.c.) come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto (2), in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (569).

Articolo 568 - Codice Penale

(1) Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile (449 c.c.) come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto (2), in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (569).

Note

(1) Le parole: «fanciullo legittimo o naturale riconosciuto» sono state così sostituite dall’attuale: «figlio» dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) Le parole: «legittimo o naturale riconosciuto» sono state così sostituite dalle attuali: «nato nel matrimonio o riconosciuto» dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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