(1) Le parole: «fanciullo legittimo o naturale riconosciuto» sono state così sostituite dall’attuale: «figlio» dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) Le parole: «legittimo o naturale riconosciuto» sono state così sostituite dalle attuali: «nato nel matrimonio o riconosciuto» dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).