La responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale trova il suo fondamento nell’art. 2740 del codice civile, e consiste nell’assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore.

1. Caratteristiche della responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del debitore e concorre a realizzare la tutela al diritto di credito.
Qualora un soggetto non adempia a delle obbligazioni assunte con un soggetto creditore, quest’ultimo potrà trovare la soddisfazione del proprio credito rivalendosi direttamente sul patrimonio del debitore.
Il debitore è assoggettato a un vero e proprio diritto di espropriazione forzata da parte del creditore (che come vedremo più avanti è caratterizzato anche da alcuni specifici limiti).
Per la legge, quindi, il patrimonio del debitore costituisce una garanzia di credito.

2. Azioni esercitabili dal creditore

Ai fini del soddisfacimento del proprio credito, è rimessa al debitore l’opportunità di intraprendere un giudizio di esecuzione forzata che potrà, a sua volta, definirsi a forma generica o a forma specifica. La distinzione tra queste due forme può essere sintetizzata nella misura che segue:

  • Esecuzione in forma generica: non riguarda l’espropriazione diretta su un bene specificamente dovuto, ma riguarda la conversione di un bene nella somma di denaro dovuta (beni fungibili);
  • Esecuzione in forma specifica: può essere esperita per ottenere il soddisfacimento diretto del proprio interesse attraverso il conseguimento del bene dovuto (beni non fungibili).

Con riferimento all’esecuzione in forma specifica, qualora per causa imputabile al debitore, non sia possibile riottenere il bene specificamente dovuto, sarà possibile intraprendere una azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno.
L’esercizio delle predette azioni giudiziarie avviene in Tribunale, dinanzi al Giudice dell’esecuzione.

3. Il principio della par conditio creditorum

Può accadere che nei confronti del medesimo debitore concorrano all’interno della medesima procedura più creditori. Per questa circostanza vige in prima battuta il c.d. principio della par conditio creditorum introdotto dall’art. 2741 c.c.
Ai sensi del predetto articolo, infatti, tutti i creditori hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore e, qualora il patrimonio di quest’ultimo dovesse risultare inadempiente a soddisfare tutti gli intervenuti nella procedura esecutiva, si dovrà procedere ad una ripartizione proporzionale.

4. Le cause di prelazione

Lo stesso art. 2741 c.c., però, subordina il principio dell’equa distribuzione tra creditori all’assenza di eventuali legittime cause di prelazione.
Una causa di prelazione consiste in uno specifico titolo in base al quale un creditore risulta “privilegiato” rispetto ad altro creditore che ne è privo. Quest’ultimo viene definito come creditore chirografario, poiché il suo diritto di credito deriva soltanto da un documento e non è sorretto da alcuna forma di garanzia.
Legittime cause di prelazione sono costituite:

In costanza di una causa di prelazione, il creditore che ne ha i relativi diritti, non concorre con i chirografari nella ripartizione delle somme, ma ha, intanto, il diritto di soddisfare per intero il suo credito. Poi, qualora all’interno della medesima procedura dovessero residuare ulteriori sostanze, queste saranno suddivise proporzionalmente tra i chirografari.

5. Regole comuni cause di prelazione

Sebbene i vari tipi di prelazione costituiscono, ognuno, uno strumento a se, dotato di autonome peculiarità, è possibile individuare alcune regole comuni che valgono per tutti gli strumenti prelativi.
Esse possono essere così sintetizzate:

  • Diritto di seguito: ovvero il diritto del creditore di seguire il bene oggetto di garanzia, qualora questo passi nella disponibilità di un terzo soggetto;
  • Surroga reale: spetta al creditore sull’indennità dovuta dall’assicuratore per il perimento o deterioramento della cosa assoggettata a qualsivoglia privilegio (ex art. 2742 c.c.);
  • Conservazione della garanzia: nell’ipotesi in cui la cosa data in garanzia perisca o si deteriori in modo tale da essere insufficiente a garantire il creditore, questi ha la facoltà di chiedere l’estensione della garanzia ad altri beni o, alternativamente, chiedere l’immediato pagamento del suo credito ex. art. 2743 c.c.;
  • Prelazione sul bene posto a garanzia: per l’effetto dell’art. 2911 c.c., il creditore garantito da pegno o ipoteca o privilegio speciale non può procedere su altri beni del debitore, se prima non sottopone ad esecuzione forzata il bene oggetto della garanzia;
  • Divieto del patto commissiorio: è nullo il patto con cui viene stabilito che qualora il debitore non adempia all’obbligazione, la cosa oggetto di garanzia passi al creditore.

6. Limiti della responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale di un soggetto non è sempre illimitata, ma può essere assoggettata a dei limiti.
Esistono, ad esempio, alcune categorie di beni che sono per legge impignorabili. Quindi, quali beni non possono essere pignorati?
L’art. 514 codice di procedura civile, fornisce un primo elenco delle cose mobili che non sono pignorabili in alcun caso. In questa norma rientrano, ad esempio, l’anello nuziale, i beni di prima necessità come vestiti, letti, utensili, qualsiasi mezzo utile ad esercitare il proprio lavoro, materiali da cucina ecc…
Il successivo art. 545 c.p.c. indica quali sono i crediti impignorabili. Qui rientrano, ad esempio, i crediti alimentari, i sussidi e una parte dei crediti maturati dai rapporti di lavoro (stipendio e pensione).
Altre cose non espropriabili sono i beni pubblici demaniali o facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni, nonchè quelli destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche.
Altra categoria di limiti alla responsabilità patrimoniale si rinviene nelle previsioni a favore dell’erede, del legatario e del donatario, contenute in norme ispirate dalla necessità per la quale questi soggetti devono poter limitare il loro impegno debitorio che nasce dalla vicenda successoria al solo attivo ricevuto. Si avvantaggiano di queste previsioni l’erede che accetta la delazione con beneficio d’inventario, il legatario ed il donatario che sono tenuti all’adempimento di modi.

7. Strumenti a tutela dell’integrità del patrimonio del debitore

A tutela dell’integrità del patrimonio del debitore, e quindi della permanenza della garanzia del credito, il creditore ha la facoltà di esercitare diversi istituti giuridici, ovvero:

  • l’azione surrogatoria: attraverso la quale il creditore può sostituirsi al debitore nell’esercizio di acluni diritti qualora dovessero riscontrarsi casi di inerzia di quest’ultimo;
  • l’azione revocatoria: con questo strumento risulta possibile impedire al debitore di depauperare consapevolmente il patrimonio posto a soddisfazione del credito;
  • il sequestro conservativo: secondo il dettato dell’art. 671 c.p.c., previa domanda al giudice, si può limitare la libera disponibilità di determinati beni da parte del debitore. In questo, oltre all’esistenza del credito, va dimostrata la sussistenza del c.d. “periculum damni”.

8. Ultime sentenze Corte di Cassazione

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell’ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all’approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l’effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute “medio tempore”, dal momento che l’esigenza di rispetto del principio della “par condicio creditorum” e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l’inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell’interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive. (Corte di Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 4034 del 16 febbraio 2021)

Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l’esercizio dell’azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell’obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell’azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all’azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell’atto impugnato verso il creditore procedente. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell’azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società). (Corte di Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 26261 del 16 ottobre 2019)