1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (343).
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli artt. 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’art. 582 del codice penale;
f bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (1);
g) furto previsto dall’art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 del codice penale;
l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1 del medesimo codice (2);
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110;
[m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497 bis del codice penale] (3);
m ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale (4);
m quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495 ter del codice penale (4);
m quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (5).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.