Il gruppo europeo di interesse economico

Il mercato concorrenziale spesso rende necessaria la collaborazione tra diverse imprese al fine di ottimizzare le risorse disponibili, gestire la concorrenza e controllare la competitività del mercato. Abbiamo visto come i consorzi (link) realizzano la collaborazione di più imprenditori al fine di facilitare i rapporti interni o gestire particolari fasi comuni delle rispettive attività. Altro strumento di collaborazione, simile ai consorzi con attività esterna, è il gruppo economico di interesse europeo che riguarda la collaborazione di imprese che appartengono a diversi Stati dell’Unione europea.

1. Cos’è il gruppo economico di interesse europeo

Il gruppo economico di interesse europeo (GEIE) è un organismo istituito da soggetti appartenenti a diversi Stati europei finalizzato allo svolgimento di un’attività economiche in comune.
Il gruppo europeo di interesse economico non persegue lo scopo di lucro: l’obiettivo, infatti, non è quello di creare utili finalizzati al gruppo; i profitti conseguiti sono considerati profitti appartenenti a ciascun membro e sono ripartiti sulla base di quanto stabilito nel contratto.

2. Fonti normative

Il Regolamento Comunitario 2137/1985 ha introdotto e disciplinato il GEIE consentendo a soggetti residenti in diversi Stati membri di esercitare un’attività economica in comune.
In conformità con il regolamento europeo, in Italia è stato emanato il D. Lgs 240/1990 che costituisce una disciplina integrativa locale al fine di agevolare l’applicazione dell’istituto nel territorio nazionale.

3. Finalità

Lo scopo del Geie è quello di consentire e favorire lo svolgimento di attività economiche da parte di soggetti che risiedono in differenti Stati. Le legislazioni nazionali prevedono normative tra loro differenti che, pertanto, impedirebbero per certi versi l’esercizio di attività da parte di soggetti appartenenti a diversi Stati. Il Geie, disciplinato da una specifica disciplina comunitaria, consente di superare i contrasti derivanti dalle differenze delle discipline nazionali.

4. Parti

Possono istituite un gruppo economico di interesse europeo tutte le persone fisiche e giuridiche. Non è richiesta quindi la qualifica di imprenditore: il gruppo può essere costituito anche da liberi professionisti o enti pubblici. È però necessario che almeno due dei membri del GEIE appartengano a Stati diversi dell’Unione europea.

5. Forma e contenuto del contratto

Il contratto costitutivo del gruppo economico di interesse europeo deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere:

  • Il nome del gruppo (che include l’espressione “gruppo europeo di interesse economico” o semplicemente “GEIE”);
  • La sede;
  • L’oggetto;
  • L’indicazione dei membri;
  • La durata.

La registrazione del contratto presso il registro delle imprese ha efficacia costitutiva. Di conseguenza il gruppo diviene titolare di diritti e obbligazioni di qualsiasi natura, può stipulare contratti e stare in giudizio. Il contratto viene successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee con efficacia dichiarativa.

6. Organizzazione

L’organizzazione del gruppo è rimessa all’autonomia contrattuale. La disciplina prevede la disposizione di un organo collegiale e un organo amministrativo.
Le funzioni collegiali sono svolte dall’Assemblea che delibera con le maggioranze previste dal contratto (se il contratto non dispone nulla in merito le decisioni sono prese all’unanimità). È obbligatoria l’unanimità dei voti per le delibere che riguardano questioni rilevanti come le modifiche contrattuali, l’attribuzione dei voti ai membri, modifica della durata del contratto e l’ammissione di nuovi membri;

All’organo amministrativo compete il potere di gestione del gruppo. Gli amministratori sono nominati nel contratto o con decisione dei membri e hanno, per legge, il potere di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se vi sono più amministratori la rappresentanza si presume disgiunta salvo diversa previsione contrattuale.
Gli amministratori hanno il compito di redigere il bilancio e sottoporlo all’approvazione dei membri. Il bilancio deve essere depositato presso il registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio amministrativo.

7. Responsabilità

I membri che compongono il gruppo sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni del gruppo. Non è prevista, infatti, la costituzione obbligatoria di un fondo patrimoniale alimentato dai contributi dei membri. I creditori possono, però, far valere i propri diritti sui patrimoni personali dei membri solo dopo aver agito nei confronti del gruppo. La responsabilità si ritiene totale in quanto i membri rispondono sia delle obbligazioni precedenti all’ingresso nel gruppo che di quelle successive al recesso di un membro o allo scioglimento del gruppo per una durata pari a cinque anni.
Il gruppo che esercita attività commerciale, al pari delle società commerciali, è soggetto alla disciplina del fallimento. Il fallimento del gruppo non comporta automaticamente il fallimento dei membri. Questi potranno essere chiamati ad estinguere i debiti secondo quanto previsto dal contratto o potranno essere dichiarati falliti dopo una verifica del loro stato di insolvenza.

8. Recesso ed esclusione

Le condizioni di recesso ed esclusione sono stabilite dal contratto.
Ciascun membro può esercitare il diritto di recesso se sussiste giusta causa o quando il recesso è approvato con il consenso unanime dei membri.
Ciascun componente può essere escluso dal gruppo in seguito a gravi inadempimenti riguardanti gli obblighi contrattuali previa decisione del giudice su richiesta della maggioranza degli altri componenti.

Il membro che non fa più parte del gruppo ha diritto alla liquidazione della quota di sua competenza.

9. Scioglimento del gruppo

Il gruppo si scioglie nelle seguenti ipotesi:

  • Decorso il termine previsto dal contratto;
  • Conseguimento dell’oggetto del gruppo o impossibilità di realizzare l’oggetto del contratto;
  • Se sussiste giusta causa previa decisione del giudice;
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