Il piano di riparto nelle procedure fallimentari

Il curatore fallimentare termina il suo compito all’interno della procedura con la liquidazione delle somme ai creditori.
Le spettanze vengono definite e determinate all’interno del piano di riparto, ultimo atto del curatore con il quale si realizza lo scopo dell’intera procedura concorsuale.

1. Principi di redazione del piano di riparto, la par condicio creditorum

Grazie al piano di riparto redatto dal curatore i creditori ottengono una somma, proporzionale all’attivo disponibile e secondo la “par condicio creditorum”.
Secondo la normativa fallimentare italiana, il curatore deve soddisfare con parità di trattamento i creditori, eccezion fatta per determinati tipi di crediti che godono di una rilevanza maggiore (ad es. titolari di credito assistito da privilegio).
Le fondamenta di questo principio sono presenti nell’art. 2741 del codice civile che sancisce che tutti i creditori hanno lo stesso diritto di rivalersi sui beni del debitore salvo legittime cause di prelazione, come i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Quindi, l’art. 2741 c.c., definisce due distinte categorie di creditori:
a) creditori titolari di diritti di prelazione, che quindi verranno soddisfatti prima di tutti gli altri (cd. creditori privilegiati);
b) soddisfatti i privilegiati si potrà procedere a liquidare le somme ai creditori chirografari, ed non per il totum del quantum debeatur ma la ripartizione della somma avverrà in maniera proporzionale.
Alla luce di ciò si evince come il principio della par condicio creditorum si applica esclusivamente agli appartenenti alla stessa categoria.

2. Procedura di redazione del piano di riparto

L’articolo 110 della legge fallimentare esplicita le modalità con cui il piano di riparto deve essere redatto, enunciando le disposizioni procedurali.
Innanzitutto il curatore dovrà rilevare il parere del comitato dei creditori.
Questo parere deve essere redatto in forma scritta poichè deve essere allegato al piano di riparto quando verrà depositato in cancelleria.
La giurisprudenza esprime con vigore una relativa nullità nel caso in cui il parere non dovesse essere allegato al piano in quanto la parte interessata potrebbe impugnare il piano (ex. art 26 della legge fallimentare).
Una volta depositato il piano, il Giudice Delegato potrà apporre delle eccezioni, anche se non è usuale, e successivamente potrà disporre la notifica dell’atto a tutti i creditori a mezzo raccomandata A/R o P.E.C.
La comunicazione permette ai creditori di verificare la proprio quota nel riparto e verificare che non vi siano stati errori nella proporzionalità del riparto con gli altri creditori.
Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto i creditori potranno effettuare delle osservazioni su presunti errori di calcolo, sulla valutazione del privilegio di un dato credito o, se vi è opportunità, nel caso di ripartizione parziale, di distribuire o meno le somme.
Una volte acquisite le rilevazioni dei creditori, il giudice delegato decreta un atto di esecutorietà del piano di riparto su richiesta del curatore fallimentare.
Nel caso in cui vi siano osservazioni da parte dei creditori il curatore potrà richiedere al giudice una proroga per modificare il piano per implementarlo con le osservazioni ricevute.
Una volta che l’atto di esecutorietà è emesso il curatore potrà procedere a liquidare le somme o trasferire i beni ai creditori.
Affinchè tale trasferimento possa avvenire, l’articolo 117 della legge fallimentare esprime dei precisi requisiti:
a) tutte le contestazione e le liti pendenti devono essere definite e risolte;
b) vi sia l’approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall;
c) sia stato liquidato il compenso al creditore.

3. Opponibilità

L’atto di esecutorietà emesso dal giudice è connotato dai criteri di decisorietà e definitività, quindi l’unico strumento per opporsi a tale decisione è il ricorso presso la Suprema corte di Cassazione (art. 111 c.c.).
L’impugnazione potrà essere eseguita da un qualsiasi creditore che ritiene la propria posizione danneggiata dal piano di riparto.

“In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione.”

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UNITE N. 24068/2019