1. Introduzione
Lo strumento della cambiale è disciplinato da una apposita legge, la c.d. legge cambiaria ovvero dal Regio decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine, contenente una dichiarazione che si concreta in un ordine o in una promessa di pagamento.
L’effetto cambiario consiste in un modello prestampato dall’amministrazione finanziaria e che può essere acquistato presso i rivenditori di valori bollati.
2. Caratteristiche della cambiale
La cambiale si contraddistingue rispetto agli altri titoli di credito poiché si tratta di un titolo con le seguenti caratteristiche:
- è all’ordine, trasferibile mediante girata;
- è rigorosamente formale e, per questo, dovrà redigersi nella forma e con i requisiti essenziali previsti dalla legge;
- è a “letteralità completa” ovvero dal testo stesso della cambiale sono desumibili tutti gli elementi del diritto cartolare;
- si ricollega a diverse tipologie di obbligazioni autonome e solidali tra loro;
- è astratta, cioè non è in alcun modo riportato il motivo per cui è stato sottoscritto un determinato effetto cambiario;
- è immediatamente esecutiva ovvero il possessore legittimo di una cambiale insoluta può agire direttamente con atto di pignoramento.
Dai caratteri distintivi fin qui descritti, si evince la facilità con cui la cambiale possa essere generata e la rapidità con cui il creditore possa agire nei confronti del debitore a tutela della somma corrisposta in suo favore.
La cambiale potrà essere integrata dalla garanzia accessoria definita “avallo” che consiste in una firma di garanzia posta sul titolo da un soggetto a favore di un obbligato cambiario.
3. Tipi di cambiale
Le cambiali previste dalla c.d. legge cambiaria sono di due tipi: la cambiale tratta o il vaglia cambiario(2) (o pagherò). Meritano, infine, una trattazione separata, l’assegno circolare e l’assegno bancario.
3.1 Cambiale tratta
Le cambiali tratte prevedono l’ordine di pagamento di un soggetto (traente) nei confronti di un suo debitore (trattario) di pagare in favore di una terza persona (beneficiario o prenditore), portatore del titolo, la somma indicata al suo interno.
Per un corretta emissione di una cambiale tratta, ai sensi dell’art. 1 della legge cambiaria, essa dovrà contenere:
a. la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
b. l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
c. il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita di chi è designato a pagare (trattario);
d. l’indicazione della scadenza;
e. l’indicazione del luogo di pagamento;
f. il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
g. l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
h. la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
La cambiale tratta genera a sua volta, due tipi di rapporti:
- rapporto di valuta: da corso all’emissione o negoziazione del titolo;
- rapporto di provvista: in forza di esso il traente ordina al trattario di pagare la somma portata dal titolo al prenditore o ad un suo giratario. Questo rapporto può derivare da qualsiasi causa, ossia un rapporto contrattuale per il quale il trattario risulti debitore nei confronti del traente, o un rapporto di conto corrente o di apertura di credito, o una delegazione di pagamento. Il rapporto di provvista è, quindi, per sua natura extracambiario e diventa un rapporto cambiario solo con l’accettazione da parte del trattario.
3.2 Vaglia cambiario o pagherò
Il vaglia cambiario contiene la promessa resa da un soggetto di pagare, alla scadenza(3), la somma specificata al prenditore del titolo.
La corretta emissione del vaglia cambiario è disciplinato, invece, dall’art. 100 della legge cambiaria e dovrà contenere:
a. la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
b. la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
c. l’indicazione della scadenza;
d. l’indicazione del luogo di pagamento;
e. il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
f. l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
g. la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
Ai sensi del medesimo articolo questo titolo di credito potrà denominarsi anche con pagherò cambiario o cambiale.
4. Scadenza della cambiale
In relazione alla data di scadenza, la cambiale potrà definirsi:
– a vista ovvero immediatamente esigibile perché scade nel momento in cui il portatore ne richiede il pagamento all’emittente o trattario (questo genere di cambiale deve in ogni caso essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione);
– a certo tempo vista, scade dopo un certo tempo dall’accettazione;
– a certo tempo data, scade dopo che sia decorso un certo numero di giorni dall’emissione;
– a giorno fisso, scade nel giorno indicato.
4.1 Interessi cambiari
Secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge cambiaria
“Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.
Il tasso di interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa”.
È ammessa, quindi, la clausola eventuale relativa alla pattuizione degli interessi, solo nei casi in cui non sia possibile farne un calcolo preventivo e poterli, così includere nella somma unitaria scritta sul titolo.
I limiti di tale eventualità sono segnati dal tipo di scadenza dell’effetto cambiario. Infatti, in caso di scadenza a data indeterminata, il titolo potrà essere presentato per il pagamento in un momento non predeterminato, anche se contenuto entro un limite massimo: pertanto risulterà impossibile al momento dell’emissione, effettuare un calcolo preventivo che possa includere degli interessi nella quota capitale.
Per ragionamento inverso, in tutte le cambiali, sottoposte ad una delle scadenze a data determinata, essendo possibile calcolare in maniera preventiva gli interessi che saranno dovuti il giorno della scadenza, la clausola si considera non apponibile. Comunque, nei casi in cui è vietata l’apposizione della clausola d’interessi, le parti potranno comunque pattuire separatamente la corresponsione di interessi (patto extracambiario).
La clausola relativa agli interessi segue il titolo e sarà, pertanto, obbligatoria anche per i successivi firmatari del titolo.
5. Circolazione della cambiale
La modalità di trasferimento della cambiale è la girata, ovvero l’ordine impartito dal possessore attuale del titolo al debitore originario di pagare al nuovo prenditore della cambiale. Colui che impartisce l’ordine e consegna la cambiale è detto girante, mentre la persona che riceve la cambiale e a favore della quale è impartito l’ordine è detta giratario.
La girata viene sottoscritta dal girante sul retro della cambiale stessa.
Il momento iniziale della circolazione del titolo di credito è costituito dall’emissione ovvero dal momento in cui la cambiale esce dalla disponibilità del sottoscrittore.
La girata deve essere incondizionata, cioè non sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva o di qualunque altra specie, non potendo sussistere incertezze sulla legittimazione cartolare e per questo, la condizione eventualmente apposta si ha per non scritta.
La girata dovrà essere altresì totale, in quanto la girata parziale infrange l’unità del diritto portato dal titolo. È possibile utilizzare la girata solo per una parte del credito cambiario nella eventualità in cui il credito residuo sia già stato pagato. Non ci si ritrova dinanzi ad una girata parziale nemmeno nell’ipotesi in cui la girata venga fatta a più giratari per l’intero e, quindi, senza suddivisione in quote.
6. La cambiale in bianco
Cosa vuol dire cambiale in bianco? In questo caso, il titolo non è dotato di alcuni dei suoi requisiti essenziali e, per questo, non ha valenza cambiaria, che verrà acquisita soltanto nel momento in cui verrà posta all’incasso. Quindi la peculiarità della cambiale in bianco è che essa viene correttamente compilata dopo la sua emissione. Le uniche caratteristiche di cui dovrà essere dotata al momento dell’emissione è la sussistenza della denominazione “cambiale”, la data, e la relativa sottoscrizione da parte dell’emittente. In base al cosiddetto accordo di riempimento sarà poi compilata. Tale accordo decade dopo che siano decorsi tre anni dalla sottoscrizione dell’effetto cambiario.
7. Cambiale aumentata del bollo
Gli accordi intervenuti tra le parti, possono prevedere anche che l’importo indicato all’interno della cambiale possa essere aumentato del costo del bollo. Il bollo, non rientra tra i requisiti essenziali di un effetto cambiario, ma ne garantisce l’esecutività del titolo.
Il calcolo del valore della tratta, maggiorata dal valore del bollo, si ottiene attraverso un calcolo detto anche “del sotto mille”, poiché la metodologia del computo finale avviene moltiplicando per mille il valore della cambiale e poi dividere il risultato per 988. Il risultato finale costituirà il valore complessivo del bollo, come se fosse stato assolto all’atto di emissione.
Questo calcolo non trova quasi mai applicazione nella circostanza dei “pagherò”, poiché tale obbligazione viene emessa direttamente dal debitore.
8. Limiti oggettivi alla sottoscrizione di una cambiale
La possibilità di sottoscrivere un effetto cambiario è subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti previsti dalla legge.
Essa può essere emessa in autonomia dal maggiore di età che sia pienamente in grado di intendere e di volere, altrimenti la validità della sottoscrizione è subordinata al verificarsi di ulteriori requisiti, ovvero, nel caso di:
- Minore o interdetto: le obbligazioni cambiarie potranno essere assunte solo tramite rappresentante legale e previa autorizzazione del giudice;
- inabilitati e minori emancipati: è necessaria la firma del curatore “per assistenza” oltre alla firma del diretto interessato.
9. Rappresentanza cambiaria
Il rappresentante cambiario senza poteri agisce in deroga al diritto dell’obbligato, ovvero come se avesse lui stesso firmato l’effetto cambiario. Il soggetto che ritiene di essere falsamente rappresentato ha la facoltà di eccepire anche al terzo possessore in buona fede il difetto di rappresentanza.
10. Obbligazioni cambiarie
L’obbligazione cambiaria non segue l’originario traente, da qui ne deriva che nell’ipotesi in cui la cambiale non dovesse risultare esigibile per essere stata apposta una firma falsa, coloro che si sono obbligati successivamente, in ragione della medesima cambiale, dovranno ritenersi obbligati al pagamento della cambiale stessa.
10.1 Gli obbligati cambiari
Coloro che possono ritenersi obbligati verso il portatore della cambiale stessa possono essere suddivisi in due categorie, ovvero:
- obbligati diretti: essi sono l’emittente, l’accettante e i loro avallanti. L’azione nei loro confronti non è assoggetta a particolari requisiti;
- obbligati di regresso: essi sono il traente, i giranti, i loro avallanti e l’accettante per intervento. Nei loro confronti ogni forma di esigibilità è subordinata al del rifiuto dell’accettazione ovvero del pagamento e alla levata di protesto.
10.2 Gradi cambiari
L’individuazione dei gradi cambiari è utile a individuare creditore e obbligato. Per come è concepito lo strumento della cambiale, soltanto uno dovrà essere obbligato al pagamento poiché, per effetto di legge, gli altri risultano essere garanti di grado successivo.
Gradi cambiale tratta | 1. accettante; 2. traente; 3. giranti |
Gradi vaglia cambiario | 1. emittente; 2. giranti |
11. Accettazione della cambiale
Attraverso l’accettazione il trattario si sottopone all’obbligazione futura di pagare la cambiale alla sua scadenza, e diviene obbligato principale.
Qualora non dovesse esserci l’accettazione da parte del trattario, obbligato principale resterà il traente.
Il trattario diventa quindi obbligato principale soltanto dopo l’accettazione; prima di essa, infatti, non potrà essere intrapresa alcuna azione nei suoi confronti.
L’esercizio dell’accettazione non è esercitabile nei cosiddetti “pagherò” poiché l’emittente, già dal momento risulta obbligato principale in quanto promette il pagamento dell’importo contenuto nell’effetto entro il termine stabilito.
12. Pagamento della cambiale
Il pagamento dell’effetto cambiario può essere richiesto dal portatore. Al momento del pagamento l’obbligato dovrà verificare che le girate siano avvenute in modo regolare.
La cambiale dovrà essere, quindi, presentata al pagamento al trattario, all’emittente o alla diversa persona indicata.
All’effettivo completo pagamento dell’obbligazione, la cambiale viene restituita al debitore cambiario. Ciò costituisce una sorta di quietanza di pagamento.
13. Rinnovo della cambiale
Si tratta di una circostanza consentita dalla legge, e prevede la possibilità per il debitore di chiedere al creditore di rinnovare la scadenza dell’effetto.
Qualora il creditore accetti questa richiesta, da un punto di vista pratico, il rinnovo della cambiale avviene stralciando il precedente effetto ed emettendo contestualmente una nuova cambiale con relativo nuovo termine di scadenza.
14. Le garanzie cambiarie
Costituiscono una forma di garanzia cambiaria i seguenti strumenti: l’avallo e l’ipoteca.
14.1 Avallo
Per avallo dovrà intendersi una firma posta sulla cambiale da una terza persona che fornisce ulteriore garanzia qualora l’obbligato principale non adempia al pagamento nei termini previsti.
Si configura l’avallo anche mediante una semplice sottoscrizione, a condizione che non si tratti di quella del traente o del trattario o dell’emittente.
Se non viene indicato in favore di chi è sottoscritto l’avallo, questo deve intendersi prestato in favore del traente o dell’emittente (a seconda della natura della cambiale)
Anche l’avallante diviene obbligato cambiario e, di conseguenza, la sua obbligazione sarà del tutto autonoma rispetto a quelle degli altri obbligati, avallato compreso.
Ai sensi dell’articolo 37 delle legge cambiaria, l’avallante è da considerarsi obbligato subito dopo la figura del garantito, qualora quest’ultimo non adempia all’obbligazione assunta.
Per la circostanza del coavallo, invece, le posizioni sono disciplinate dalla normativa relativa alle obbligazioni solidali.
14.1.1 Modalità in cui può essere prestato l’avallo
Affinchè si possa ritenere congrua ai fini di legge, la volontà di avallo da parte di un terzo soggetto, è necessario il rispetto di determinati requisiti di forma. Per essere valido, quindi, dovrà:
- essere apposto sulla cambiale ovvero sul suo allungamento;
- contenere la dicitura “per avallo” o “avallo”, oppure con altra formula che indichi in maniera chiara e comprensibile la ragione della sottoscrizione da parte del terzo;
- indicare il nominativo in favore del quale si sta prestando la garanzia (l’assenza di indicazione non comporta, comunque, la nullità poiché in tale ipotesi, la garanzia si intende apposta in favore del traente);
- essere conclusa con la firma dell’avallante.
14.2 Ipoteca
Oltre all’avallo, la cambiale, al pari degli altri titoli all’ordine o al portatore, può trovare una forma di garanzia nell’ipoteca, ex art. 2831 c.c.. L’ipoteca dovrà essere iscritta a favore dell’attuale possessore, ma gli effetti di garanzia si succedono anche ai possessori successivi. È fatto salvo, in questo caso, l’obbligo di effettuare l’annotazione indicata dal successivo art. 2843 c.c., a condizione che gli estremi siano stati correttamente annotati sull’effetto cambiario
15. Girata della cambiale
Attraverso la girata un soggetto, detto girante, trasferisce ad un altro soggetto, detto giratario, la legittimazione del titolo di credito contenuto nella cambiale. Con questo strumento, quindi, il girante ordina al debitore indicato nell’effetto cambiario di pagare la somma ivi prevista ad un altro soggetto, appunto il giratario.
La girata può essere effettuata in due modi:
- in pieno: in questo caso l’importo previsto dalla cambiale può essere messo all’incasso solo da beneficiario (in questo caso oltre alla firma, il girante dovrà indicare il nome del giratario);
- in bianco: in questo caso la cambiale potrà essere messa all’incasso solo dal possessore del titolo.
Il nostro codice civile disciplina l’istituto della girata nella sezioni denominata “titoli all’ordine”, inclusa nel titolo V, libro IV, dedicato alle obbligazioni.
16. Il protesto
Il rifiuto dell’accettazione o del pagamento dell’effetto cambiario alla sua scadenza, deve essere contestato con atto autentico.
Il protesto consiste nella solenne constatazione, effettuata mediante atto pubblico redatto da un notaio, un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario, circa il mancato pagamento della cambiale nel termine utile stabilita dalla natura dell’effetto cambiario.
Il protesto dell’effetto cambiario, se in regola sin dall’inizio con l’applicazione dei bolli, costituisce valido ed efficace titolo esecutivo per il valore totale del titolo di credito ovvero per la parte non pagata se il mancato pagamento è parziale. Il protesto deve essere fatto nei luoghi e contro le persone già indicate nella parte relativa al luogo di presentazione, pur se queste sono assenti o decedute. La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori.
I pubblici ufficiali che hanno preso in carico la levata del protesto dovranno annotarlo nel loro repertorio e sul bollettino dei protesti cambiari custodito presso la camera di commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti.
Il protesto dovrà contenere, ai sensi dell’art. 71 della legge cambiaria:
- la data;
- le generalità del richiedente;
- l’indicazione del luogo di presentazione;
- l’oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi per cui non ci sia stata risposta;
- sottoscrizione del notaio o dell’ufficiale giudiziario o del segretario comunale;
Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.
17. Ultime sentenze Corte di Cassazione
Il portatore di una cambiale che eserciti l’azione causale ha l’onere di offrire il titolo in originale ai sensi dell’art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933, anche nel caso in cui intenda soltanto precisare il credito davanti al commissario giudiziale del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilità di azione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso. (Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza del 19 luglio 2021, n. 20624)
Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.(Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2549)
Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era “in bonis”, è inefficace, ai sensi dell’art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l’estinzione dell’obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata.(Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8972)