Impresa sociale

Le imprese sociali sono enti che perseguono finalità senza scopo di lucro: lo scopo lucrativo che caratterizza le altre tipologie di imprese è qui sostituito dallo scopo di utilità sociale. L’obiettivo non è la creazione di un profitto a vantaggio di coloro che prendono parte all’attività, ma quello di servirsi del carattere imprenditoriale per perseguire finalità a vantaggio della collettività.

1. Impresa sociale

L’impresa sociale è disciplinata dal D. Lgs 112/17(1) (che ha rimpiazzato il precedente D. Lgs 155/06) il cui art. 1 enuncia che possono esercitare impresa sociale “tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.

2. Elementi che caratterizzano l’impresa sociale

L’impresa sociale, purchè sia definita tale, deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Deve essere costituita per atto pubblico;
  • Deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese in apposita sezione;
  • È soggetta all’obbligo delle scritture contabili e alla redazione del bilancio sociale;
  • L’attività di impresa deve essere orientata verso l’interesse generale attraverso il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • L’attività deve caratterizzarsi per l’assenza dello scopo di lucro;
  • L’atto costitutivo deve contenere specifica indicazione dell’oggetto sociale;
  • La denominazione o la ragione sociale deve contenere l’indicazione di “impresa sociale”.

3. Scopo non lucrativo e vincolo di indisponibilità

Le imprese sociali attuano le finalità sociali che si sono prefissate attraverso l’adozione di qualsiasi forma organizzativa privata, societaria e di gruppo purchè vi sia assenza di scopo di lucro.
L’attività deve essere svolta in maniera stabile e principale e deve prevedere il coinvolgimento dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati all’attività anche nelle decisioni attraverso semplice consultazione o attraverso partecipazione diretta.

Sul patrimonio dell’impresa sociale grava, poi, un vincolo di indisponibilità: non è possibile distribuire gli utili a favore di coloro che fanno parte dell’impresa. Il divieto è valido sempre anche quando vi siano degli avanzi di gestione (ovvero quando i ricavi superano i costi) e nel caso di scioglimento, scissione fusione o trasformazione dell’impresa sociale.
In caso di cessazione dell’attività il patrimonio deve essere devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale.

4. Responsabilità patrimoniale

Le imprese sociali hanno il privilegio di godere di una responsabilità limitata anche quando è adottata una forma giuridica che, per definizione, prevede la responsabilità illimitata dei partecipanti.
Se, infatti, il patrimonio dell’impresa è pari ad almeno 20.000€ all’atto dell’iscrizione nel registro delle imprese, l’impresa risponde dei debiti esclusivamente con proprio il patrimonio.
I partecipanti rispondono illimitatamente e solidalmente con i beni personali nel caso in cui il capitale dell’impresa è inferiore a 20.000€ o se tale patrimonio subisce una diminuzione, per effetto delle perdite, di oltre 1/3 del limite di 20.000€.

5. La funzione di controllo del Ministero del Lavoro

Le imprese sociali sono soggette all’attività di controllo e ispezione da parte del Ministero del Lavoro. Questi dispone la perdita della qualifica di impresa sociale quando viene meno uno dei requisiti caratterizzanti l’impresa sociale (esempio utilità sociale, scopo di lucro…) o quando, per qualche motivo, viene violata la disciplina che regola queste tipologie di imprese senza che, previa diffida da parte dell’organo di controllo, si sia provveduto a sanare l’irregolarità.