Art. 669 octies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimento di accoglimento

Articolo 669 octies - codice di procedura civile

L’ordinanza (134) di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio (152, 153) non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito (163), salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione (136; 45 att.).
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto (810) nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (1).
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare (2).
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma (3), anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (1).
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (1).

Articolo 669 octies - Codice di Procedura Civile

L’ordinanza (134) di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio (152, 153) non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito (163), salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione (136; 45 att.).
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto (810) nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (1).
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare (2).
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma (3), anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (1).
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (1).

Note


(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 2.3), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 50, comma 2, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(3) Le parole: «primo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «sesto comma» dall’art. 50, comma 2, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Massime

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell’effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto – effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza – potendo risolversi nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d’un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l’effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata istaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24939 del 7 ottobre 2019

La nullità del provvedimento reso sull’istanza di sequestro in difetto di “ius postulandi” non si estende alla sentenza che definisce il giudizio di merito, essendo quest’ultimo indipendente ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p.c. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15463 del 26 luglio 2016

In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l’inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell’art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare “ante causam” al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l’incompetenza già in sede cautelare. Cassazione civile, Sez. VI-II, sentenza n. 11949 del 9 giugno 2015

Qualora il procedimento cautelare “ante causam” si concluda con un’ordinanza che dichiari cessata la materia del contendere, in tale provvedimento non va fissato il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito né si applica comunque il termine a tal fine previsto dall’art. 669 octies cod. proc. civ.; ove il giudice comunque provveda a fissare detto termine, lo stesso deve ritenersi “tamquam non esset” Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22751 del 4 ottobre 2013

Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, c.p.c., dell’instaurato giudizio di merito susseguente all’ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua “comunicazione”, ad opera di quest’ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20326 del 4 settembre 2013

In tema di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall’art. 669 octies c.p.c. per l’inizio del giudizio di merito decorre dalla pronuncia dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare ante causam (se avvenuta in udienza) ovvero dalla sua comunicazione, anche se l’originario provvedimento viene confermato in sede di reclamo; infatti, per «ordinanza di accoglimento» di cui alla citata norma va intesa quella originaria e non quella emessa in sede di reclamo, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell’instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura cautelare, rilevandosi, inoltre, come nessuna norma assegni al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l’art. 669 terdecies c.p.c. che il reclamo sospenda automaticamente l’esecuzione del provvedimento impugnato. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18152 del 10 agosto 2006

Nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l’inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12895 del 12 luglio 2004

In tema di giudizio arbitrale all’esito della rituale introduzione della domanda (i cui elementi caratterizzanti risultano, ex art. 669 octies, quarto comma, la manifestazione dell’intenzione di promuovere il procedimento, la formulazione della domanda stessa, la nomina dell’arbitro), non è legittimamente configurabile l’istituto della contumacia, in senso tecnico, di una parte, attese le caratteristiche precipue del procedimento arbitrale (mancanza di citazione e di costituzione in giudizio), sì che, in carenza di un meccanismo processuale analogo a quello di cui all’art. 290 c.p.c., la mera assenza o inattività della parte non è, comunque, idonea ad ostacolare lo svolgimento del giudizio, (né a far presumere, «a fortiori», una tacita rinuncia alla domanda stessa). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8697 del 2 settembre 1998

Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (introdotti dall’art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353), la statuizione sulle spese, mentre deve essere adottata nel caso di reiezione della domanda o di dichiarazione d’incompetenza, non è prevista quando la misura richiesta dalla parte istante sia concessa, o confermata in sede di reclamo (ancorché sulla scorta dell’inammissibilità del reclamo stesso), in ragione del carattere temporaneo e provvisorio della relativa pronuncia, destinata ad essere superata od assorbita con la decisione nel merito, e comunque suscettibile di successiva modifica o revoca. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5566 del 17 giugno 1996

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