Art. 688 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma dell'istanza

Articolo 688 - codice di procedura civile

La denuncia di nuova opera (1171 c.c.) o di danno temuto (1172 c.c.) si propone con ricorso (125) al giudice competente (8, 311 ss.) a norma dell’art. 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’art. 669 quater.

Articolo 688 - Codice di Procedura Civile

La denuncia di nuova opera (1171 c.c.) o di danno temuto (1172 c.c.) si propone con ricorso (125) al giudice competente (8, 311 ss.) a norma dell’art. 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’art. 669 quater.

Massime

La denuncia di nuova opera quando sia rivolta in via urgente alla sospensione immediata dei lavori e successivamente al ripristino della situazione antecedente alla lesione del diritto reale di cui si invoca la tutela possessoria o petitoria non può essere oggetto della cognizione arbitrale nè in fase cautelare nè in ordine al giudizio a cognizione piena richiedendo necessariamente l’esercizio giudiziale di poteri coercitivi Cass. civ. sez. II 27 aprile 2009 n. 9909

Le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 c.c.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale sia del semplice possesso e l’ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum) risulti secondo la motivata valutazione del giudice volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso. Ne consegue che la qualificazione di «azione di nunciazione» comprendendo entrambe le fasi del giudizio impone che esaurita quella cautelare quella a cognizione ordinaria abbia poi ad oggetto un accertamento alternativamente relativo alla proprietà o al possesso Cass. civ. sez. II 15 luglio 2003 n. 11027 . 

Nell’azione di danno temuto è legittimato passivo non solo il titolare del diritto reale ma anche il possessore e colui che in ogni caso abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave in quanto l’obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa Cass. civ. sez. II 17 marzo 2016 n. 5336

Ai fini dell’azione di «danno temuto» l’obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno grave e prossimo incombe su colui che abbia la proprietà il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio albero o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo Cass. civ. sez. II 21 gennaio 2001 n. 345

Qualora l’azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera bensì il ripristino dello stato dei luoghi la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e pertanto quando essa sia avanzata contro l’autore del fatto dannoso non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l’opera illegittima è stata eseguita Cass. civ. sez. III 17 marzo 2010 n. 6480

Nell’azione di denuncia di nuova opera qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un’opera appartenente a più proprietari l’azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari oltre che contro gli autori dello spoglio o della violazione del diritto di proprietà poiché incidendo la condanna all’abbattimento sull’esistenza dell’oggetto e quindi necessariamente sul compossesso o sulla comproprietà che altri estranei al processo abbiano su di esso e non essendo d’altra parte configurabile la riduzione in pristino rispetto alla quota ideale del soggetto convenuto in giudizio la sentenza che pronuncia la condanna al ripristino nei suoi soli confronti è inutiliter data Cass. civ. sez. II 5 dicembre 1990 n. 11693

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative ma dall’inosservanza di corrette modalità tecniche dell’attuazione concreta di tali scelte il privato può esercitare l’azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti i provvedimenti richiesti pur implicanti la condanna ad un facere non interferiscono su atti discrezionali della P.A  Cass. civ. Sezioni Unite 29 gennaio 2001 n. 39

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi la prima delle quali di natura cautelare si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale e la seconda di merito destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo è inidonea ad acquisire dal punto di vista formale e sostanziale efficacia di giudicato e non è pertanto ricorribile per cassazione neppure limitatamente al profilo concernente le spese la cui contestazione – ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all’esecuzione ove iniziata sulla base di esso Cass. civ. sez. VI 28 giugno 2017 n. 16259

In tema di azioni di nunciazione il procedimento cautelare termina con l’ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo mentre il successivo processo di cognizione richiede un’autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell’atto propulsivo di parte a causa dell’erronea fissazione giudiziale di un’udienza posteriore all’ordinanza cautelare è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda rilevabile d’ufficio dal giudice e non sanata dall’instaurarsi del contraddittorio tra le parti Cass. civ. sez. II 10 aprile 2015 n. 7260

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi una prima di natura cautelare che si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale ed una seconda di merito destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sia dal punto di vista formale che sostanziale Cass. civ. sez. VI-II ord. 11 marzo 2015 n. 4904

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